CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23719/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 038rkkv) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, con sentenza del 4 dicembre 2024, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 3.000,00 per il reato di cui all’art. 14, comma 1-bis, d.lgs 286 del 1998. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in ordine alla lingua nella quale è stato redatto l’atto. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 34 d.lgs. 274 del 2000 per la particolare tenuità del fatto che, nel caso di specie, sarebbe occasionale e il grado di colpevolezza esiguo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla mancata traduzione del provvedimento della questura nella lingua del ricorrente. La doglianza non è consentita. Dalla lettura del provvedimento impugnato non risulta che la questione relativa alla mancata traduzione del provvedimento emesso dalla Questura sia stata sollevata nel corso del processo né, d’altro canto, la difesa documenta di averla sottoposta al giudice di merito. L’eccezione, pertanto, afferente a una questione che comporta la necessità di procedere ad accertamenti in fatto che questa Corte non ha il potere di compiere, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. 3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 34 d.lgs. 274 del 2000 per la particolare tenuità del fatto. La doglianza è manifestamente infondata. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, seppure in termini sintetici, evidenzia le ragioni, quali il fatto che lo stesso imputato risulta destinatario di altri provvedimenti restrittivi in pendenza di altre condotte contestate, per le quali il giudice ha ritenuto che il fatto non poteva essere qualificato come di particolare tenuità. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.