CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 07372/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso 17784-2018proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, subentrata a [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a , in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto R.G.N.17784/2018 Cron. Rep. C.C. 30/11/2023 giurisdizione Prescrizione quinquennale dei crediti portati da cartelle esattoriali non opposte. -2 - – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] –intimata – per la cassazione della sentenza n. 1009 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 7 dicembre 201 7 (R.G.N. 1153/2015). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 30 novembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso notificato il 5 giugno 2018, affidato a due motivi, illustrati da memoria,Agenzia delle Entrate - Riscossione impugna per cassazione la sentenza n. 1009 del 201 7 , pronunciata dalla Corte d’Appello di Firenze e depositata il 7 dicembre2017. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale ha confermatola sentenza del Tribunale della stessa città nella parte in cui aveva accolto l’opposizione proposta dalla signoraMihaela Arhiri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dell ’ INPS contro tre cartelle esattoriali delle sette oggetto di giudizio,relative al recupero di crediti previdenziali. Il giudice di prime cure aveva considerato maturata la prescrizione quinquennale successivamente alla data di notifica delle cartelle. A fondamento della decisione, i giudici del gravame hanno osservato che la cartella esattoriale n. 041 2002 0007623045, per l’importo di Euro 1.053,71, era stata notificata in data 7 maggio 2002 e chela successiva intimazione di pagamento era stata indirizzata solo il primo agosto 2007 , a termine quinquennale di prescrizione già decorso. Quanto alla cartella esattoriale n.041 2002 0104863542, era stata notificata il 26febbraio 2003, ma la prescrizione non è stata interrotta. Non si rinviene traccia alcuna della dedotta opposizione giudiziale. -3 - Anche per la cartella esattoriale n. 041 2006 0014365368, notificata il 27 novembre 2006 , non risultano atti interruttivi della prescrizione quinquennale. 2.–Resiste l’INPS con controricors o , notificat o il 10 luglio 2018 . 3.–La signora [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto in questa sede attività difensiva. 4.–La trattazione del ricorso è statada ultimo fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4- quater), e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– I motivi di ricorso di Agenzia delle Entrate - Riscossione si possono così compendiare. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360 , primo comma, n . 3 , cod . proc . civ.), la ricorrente denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 3 dellalegge 8 agosto 1995, n. 335 , dell ’ art . 2946 cod . civ . e degli art . 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile1999, n. 112 . Avrebbe errato la sentenza d’appello nel reputare applicabile il termine di prescrizionequinquennale anche nel periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale non opposta. Anche a ritenere inapplicabile l ’ art . 2953 cod. civ., il termine sarebbe comunque decennale, alla stregua dell’art. 2946 cod. civ. , in quanto la trasmissione del ruolo all ’a gente per la riscossione determinerebbe un effetto novativo dell’obbligazione. Le singole obbligazioni per contributi, sanzioni, accessori e spese, dovute a separate ragioni di credito, verrebbero inglobate in un unico credito. La prescrizione non seguirebbe il regime originario dei crediti contributivi portati dal ruolo. -4 - 1.2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia, quanto al credito oggetto della cartella esattoriale n. 041 2002 0104863542, omesso esame di un fatto decisivo,oggetto di discussione fra le parti. Talecartella sarebbe stata opposta dal condebitore solidale, società IMAGE di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., e il relativo giudizio si sarebbe concluso in primo grado con sentenza del Tribunale di Firenze n. 942 del 2008 e in appello con sentenza n. 899 del 2011 , ormai passata in giudicato. Ad avviso dellaricorrente, l’ azione giudiziale av rebbe determinato l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio. La sentenza impugnata, nell’affermare chenon era stata prodotta documentazione, non avrebbe tenuto conto della sentenza del Tribunale di Firenze n. 942 del 2008, allegata come documento 2 dell’atto di appelloe idonea a dimostrare l ’ interruzione del termine di prescrizionealmeno dalla data del ricorso introduttivo (7 aprile 2003) fino al deposito della sentenza (12novembre 2008). Pertanto, alla data di notifica al coobbligato solidale (28 aprile 2012),il termine quinquennale non sarebbe ancora decorso . 2.–Il ricorso è inammissibile. 3.–Secondo i principi di recente affermati dalle S ezioni U nite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all’ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514). Il difetto di legitimatio ad causamè rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione , si sia formato il giudicato interno. -5 - Tale profilosi ricollega al principio dettato dall ’ art. 81 c od . p roc . civ., che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge , (sentenza n. 7514 del 2022, cit.). 4.– Le doglianze formulate con il presente ricorso vertono sul merito della pretesa avanzata dall’INPS e, in particolare, sull’eccezione di prescrizione che l’obbligata ha sollevato per avversare il credito contributivo, racchiuso nelle cartelle esattoriali notificate dall’agente per la riscossione. 5.– Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall’agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, «alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all’odierna ricorrente all’impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un’impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); […] all’anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)» (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812). 6.– In virtù delle considerazioni espos te, il ricorso dev’essere dichiarato, nel suo complesso, inammissibile. Gl’indicati profili d’inammissibilità consentono di soprassedere all’esame delle questioni concernenti la facoltà della ricorrente di avvalersi di un legale del libero foro, anche alla luce della “declinatoria del patrocinio”, depositata in vista dell’adunanza camerale. -6 - 7.–Il recente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione dirimente della legitimatio ad causam induce a ravvisare i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite. Nessuna statuizione, invece, si deve adottare sulle spese , nel rapporto processuale con la parte intimata. 8.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto dopo i l 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove siain concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315) . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del presente giudizio fra le parti costituite. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1