CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 19789/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 20/06/2022, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di lesioni personali aggravate (fatto commesso da più persone riunite in data 05/10/2017); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, poiché, al di là della mera enunciazione del vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non solo non riesce a individuare alcuna violazione di legge sostanziale in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma neppure indica quale elemento positivo, diverso da quelli già dedotti con il gravame, avrebbe in concreto dovuto guidare la Corte di appello a differenti conclusioni; ciò, tenuto conto, oltretutto che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, quanto all'assenza di elementi idonei a giustificare la concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. alla luce del grado di protagonismo dell'imputato, della sua personalità desumibile dai precedenti a carico, dalla gratuità dell'offesa e dall'intensità del dolo dimostrato); - ritenuto, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigliere estensore / [OSCURATO:PERSONA]=