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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21085/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale aggiunto, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendodichiararsi il ricorso inammissibile;udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, riportandosi alleconclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese;udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 27 ottobre 2025, la Corte di appello di Genova,pronunciando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della SecondaSezione di questa Corte del 29 ottobre 2024, assolveva dal delitto di cui all’art.485 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava estinto per prescrizione il delittodi cui all’art. 646 cod. pen., confermando le statuizioni civili a favore della partecivile [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, deducendo, con un unico motivo, la nullità della sentenza impugnatain relazione alla sussistenza del delitto di appropriazione indebita, dichiaratoestinto per prescrizione, ma con conferma delle statuizioni civili.Il ricorrente espone che la Corte di appello avrebbe omesso di verificare,sotto il profilo sostanziale, la sussistenza di un effettivo lucro illecito in suo favoree di un correlativo danno patrimoniale ingiusto in capo alla persona offesa.

Inparticolare, deduce che la scelta del carrozziere e del consulente tecnico sarebbestata effettuata autonomamente dalla parte civile, prima del suo interventoprofessionale, e che egli si sarebbe limitato a prendere atto di tali scelte, senzaingerirsi nella gestione dei relativi rapporti economici.Il ricorrente sostiene, inoltre, che l’incasso degli assegni circolari, qualistrumenti equiparabili al contante, non avrebbe impedito la percezione dellesomme spettanti all’avente diritto e che l’unico importo direttamente conseguitosarebbe stato quello relativo al proprio compenso professionale, corrisposto aseguito di transazione con la compagnia assicuratrice, con il consenso e laconsapevolezza della persona offesa.Sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente chiede che la sentenzaimpugnata venga annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto tipico di reato,ovvero, in subordine, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di [OSCURATO:PERSONA]; chiede, altresì, che venga dichiarata la carenza di legittimazione dellaparte civile, assumendo l’avvenuta integrale percezione del risarcimento del dannoderivante dal sinistro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente censura la sentenzaimpugnata per avere ritenuto sussistente il delitto di appropriazione indebita,dichiarato estinto per prescrizione, e per avere confermato la condanna alrisarcimento dei danni in favore della parte civile, assumendo l’inesistenza deglielementi costitutivi dell’appropriazione indebita e, in particolare, del profittoingiusto e del danno patrimoniale.2.1.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appelloavverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, ilgiudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non puòlimitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizionicivili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.182del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare,anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza deipresupposti per l'assoluzione nel merito.

Ne consegue che la declaratoria diprescrizione non preclude la conferma delle statuizioni civili, ove il giudice di meritoabbia svolto un accertamento incidentale completo del fatto costituente reato,idoneo a fondare la responsabilità civile dell’imputato (Sez.

U, n. 36208 del28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01; Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009,Tettamanti, Rv. 244273 – 01).2.2.

Quanto al delitto di appropriazione indebita, il cui accertamento hacostituito oggetto della valutazione della Corte di appello, ai fini della confermadelle statuizioni civili a favore della persona offesa, con affermazionecostantemente ribadita, questa Corte ha chiarito che il “denaro”, espressamenteindicato dall’art. 646 cod. pen., può costituire oggetto di appropriazione indebita,poiché, nonostante la sua ontologica fungibilità, può trasferirsi nel semplicepossesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quellodella proprietà.

Ciò si verifica, in particolare, nei casi di consegna con vincolo didestinazione o con obbligo di custodia, nei quali il possessore non è autorizzato adisporne liberamente; sicché ogni utilizzazione incompatibile con tale vincolointegra il reato di appropriazione indebita (Sez. 2, n. 43634 del 23/09/2021,Indraccolo, Rv. 282351 - 01; Sez. 2, n. 57383 del 17/10/2018, Beretta, Rv.274889 – 01; Sez. 2, n. 56935 del 31/10/2018, Messina, Rv. 274257-01; Sez. 2,n. 23347 del 03/05/2016, Danielis, Rv. 267086-01).2.3.

La Corte di appello, individuando la consumazione del delitto diappropriazione indebita nell’interversione del possesso delle somme portatedall’assegno circolare intestato alla parte civile, attuata in violazione della specificadestinazione di scopo delle somme stesse, ha correttamente applicato i princìpi didiritto costantemente affermati da questa Corte.In tale prospettiva, ha valorizzato unitariamente sia la gestionedell’operazione risarcitoria - essedo stato accertato, anche tramite periziagrafologica, la natura apocrifa del mandato difensivo e l’ignoranza della parte civiledella causa civile intentata in suo nome - sia le modalità di incasso e destinazionedelle somme, indebitamente attribuite a terzi, essendo stato l’assegno circolareintestato alla persona offesa consegnato al carrozziere e da questi incassato confirma falsificata.Tali circostanze hanno giustificato, per i giudici di merito, l’affermazione delconcorso con il terzo e della sussistenza del dolo specifico finalizzato all’ingiustoprofitto, evidenziando una gestione della provvista in assenza di valido mandato ein violazione della sua destinazione, idonea a integrare l’appropriazione indebita.A fronte di tale articolato percorso motivazionale, il ricorso si limita acontrapporre una diversa lettura delle risultanze fattuali, insistendo sullalegittimità delle modalità di pagamento adottate e sull’asserita mancanza di uneffettivo depauperamento patrimoniale della parte civile, sollecitando unarivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.3.

Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.4.

Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse inordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civilePietro [OSCURATO:PERSONA], la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la faseintroduttiva del giudizio non effettuata dalla parte civile richiedente e tenuto contodel grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondol'importo in dispositivo meglio enunciato.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] cheliquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale aggiunto, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendodichiararsi il ricorso inammissibile;udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, riportandosi alleconclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese;udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27 ottobre 2025, la Corte di appello di Genova,pronunciando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della SecondaSezione di questa Corte del 29 ottobre 2024, assolveva dal delitto di cui all’art.485 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava estinto per prescrizione il delittodi cui all’art. 646 cod. pen., confermando le statuizioni civili a favore della partecivile [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, deducendo, con un unico motivo, la nullità della sentenza impugnatain relazione alla sussistenza del delitto di appropriazione indebita, dichiaratoestinto per prescrizione, ma con conferma delle statuizioni civili.Il ricorrente espone che la Corte di appello avrebbe omesso di verificare,sotto il profilo sostanziale, la sussistenza di un effettivo lucro illecito in suo favoree di un correlativo danno patrimoniale ingiusto in capo alla persona offesa. Inparticolare, deduce che la scelta del carrozziere e del consulente tecnico sarebbestata effettuata autonomamente dalla parte civile, prima del suo interventoprofessionale, e che egli si sarebbe limitato a prendere atto di tali scelte, senzaingerirsi nella gestione dei relativi rapporti economici.Il ricorrente sostiene, inoltre, che l’incasso degli assegni circolari, qualistrumenti equiparabili al contante, non avrebbe impedito la percezione dellesomme spettanti all’avente diritto e che l’unico importo direttamente conseguitosarebbe stato quello relativo al proprio compenso professionale, corrisposto aseguito di transazione con la compagnia assicuratrice, con il consenso e laconsapevolezza della persona offesa.Sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente chiede che la sentenzaimpugnata venga annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto tipico di reato,ovvero, in subordine, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di [OSCURATO:PERSONA]; chiede, altresì, che venga dichiarata la carenza di legittimazione dellaparte civile, assumendo l’avvenuta integrale percezione del risarcimento del dannoderivante dal sinistro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente censura la sentenzaimpugnata per avere ritenuto sussistente il delitto di appropriazione indebita,dichiarato estinto per prescrizione, e per avere confermato la condanna alrisarcimento dei danni in favore della parte civile, assumendo l’inesistenza deglielementi costitutivi dell’appropriazione indebita e, in particolare, del profittoingiusto e del danno patrimoniale.2.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appelloavverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, ilgiudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non puòlimitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizionicivili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.182del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare,anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza deipresupposti per l'assoluzione nel merito. Ne consegue che la declaratoria diprescrizione non preclude la conferma delle statuizioni civili, ove il giudice di meritoabbia svolto un accertamento incidentale completo del fatto costituente reato,idoneo a fondare la responsabilità civile dell’imputato (Sez. U, n. 36208 del28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009,Tettamanti, Rv. 244273 – 01).2.2. Quanto al delitto di appropriazione indebita, il cui accertamento hacostituito oggetto della valutazione della Corte di appello, ai fini della confermadelle statuizioni civili a favore della persona offesa, con affermazionecostantemente ribadita, questa Corte ha chiarito che il “denaro”, espressamenteindicato dall’art. 646 cod. pen., può costituire oggetto di appropriazione indebita,poiché, nonostante la sua ontologica fungibilità, può trasferirsi nel semplicepossesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quellodella proprietà. Ciò si verifica, in particolare, nei casi di consegna con vincolo didestinazione o con obbligo di custodia, nei quali il possessore non è autorizzato adisporne liberamente; sicché ogni utilizzazione incompatibile con tale vincolointegra il reato di appropriazione indebita (Sez. 2, n. 43634 del 23/09/2021,Indraccolo, Rv. 282351 - 01; Sez. 2, n. 57383 del 17/10/2018, Beretta, Rv.274889 – 01; Sez. 2, n. 56935 del 31/10/2018, Messina, Rv. 274257-01; Sez. 2,n. 23347 del 03/05/2016, Danielis, Rv. 267086-01).2.3. La Corte di appello, individuando la consumazione del delitto diappropriazione indebita nell’interversione del possesso delle somme portatedall’assegno circolare intestato alla parte civile, attuata in violazione della specificadestinazione di scopo delle somme stesse, ha correttamente applicato i princìpi didiritto costantemente affermati da questa Corte.In tale prospettiva, ha valorizzato unitariamente sia la gestionedell’operazione risarcitoria - essedo stato accertato, anche tramite periziagrafologica, la natura apocrifa del mandato difensivo e l’ignoranza della parte civiledella causa civile intentata in suo nome - sia le modalità di incasso e destinazionedelle somme, indebitamente attribuite a terzi, essendo stato l’assegno circolareintestato alla persona offesa consegnato al carrozziere e da questi incassato confirma falsificata.Tali circostanze hanno giustificato, per i giudici di merito, l’affermazione delconcorso con il terzo e della sussistenza del dolo specifico finalizzato all’ingiustoprofitto, evidenziando una gestione della provvista in assenza di valido mandato ein violazione della sua destinazione, idonea a integrare l’appropriazione indebita.A fronte di tale articolato percorso motivazionale, il ricorso si limita acontrapporre una diversa lettura delle risultanze fattuali, insistendo sullalegittimità delle modalità di pagamento adottate e sull’asserita mancanza di uneffettivo depauperamento patrimoniale della parte civile, sollecitando unarivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.3. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.4. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse inordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civilePietro [OSCURATO:PERSONA], la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la faseintroduttiva del giudizio non effettuata dalla parte civile richiedente e tenuto contodel grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondol'importo in dispositivo meglio enunciato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] cheliquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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