CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35158/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 5 giugno 2023, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] colpevoli, in concorso, del reato di furto tentato di cui al capo 1, e D'[OSCURATO:PERSONA] altresì responsabile dei reati di cui ai capi 2 e 3, concernenti, rispettivamente, l'evasione e il possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Il Tribunale aveva riconosciuto a entrambi le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, escluso per D'[OSCURATO:PERSONA] la recidiva e determinato la pena, per [OSCURATO:PERSONA], in mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, con sospensione condizionale e non menzione, e, per D'[OSCURATO:PERSONA], in mesi sei di reclusione ed euro 40.0 di multa. 2. Propongono ricorso entrambi gli imputati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen„ sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato indebitamente il precedente penale e l'aspetto organizzativo della condotta, senza confrontarsi con il valore contenuto dei beni sottratti e con l'assenza di un abituale comportamento criminoso. Con il secondo motivo censura il trattamento sanzionatorio, assumendo che la pena sarebbe stata determinata in misura eccessiva e senza adeguata considerazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.2. D'[OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo 1, prospettando una motivazione apparente e una non corretta lettura del compendio probatorio. Con il secondo motivo censura la misura eccessiva della pena complessiva irrogata, lamentando che la Corte territoriale avrebbe confermato il trattamento sanzionatorio senza adeguata verifica dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento per continuazione, assumendo che non sarebbero state esplicitate le ragioni dell'incremento applicato ex art. 81 cod. pen. 3. I ricorsi sono inammissibili. La sentenza impugnata ha ricostruito il compendio probatorio richiamando le risultanze acquisite, le dichiarazioni delle persone offese, gli accertamenti dei Carabinieri che coglievano gli imputati nell'atto di asportare il gasolio, ilrinvenimento degli strumenti atti allo scasso, nonché le condotte poste in essere dagli imputati nell'immediatezza del fatto. 3.1. Il primo motivo del ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La censura, del tutto generica, non si confronta con la motivazione integrata delle due decisioni conformi e non indica specifici travisamenti decisivi, ma sollecita una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. 3.2. È inammissibile anche il motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativo all'art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità valorizzando, con motivazione non manifestamente illogica, l'intrinseca gravità del fatto, le modalità organizzate dell'azione, il precedente penale dell'imputato per furto, commesso appena un anno prima, per cui aveva ottenuto il riconoscimento della lieve entità. Il giudizio espresso è coerente con il principio affermato dalle Sezioni Unite Tushaj, secondo cui, ai fini dell'esclusione della. punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice deve procedere a una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo. 3.3. Del pari inammissibili sono le doglianze sul trattamento sanzionatorio, proposte da entrambi i ricorrenti, e quella di D'[OSCURATO:PERSONA] sull'aumento per la continuazione. La Corte di appello ha richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e ha reputato congrue pene prossime al minimo edittale, calibrate sulla gravità dei fatti, sulla concreta offensività delle condotte, sulla personalità degli imputati e, per D'[OSCURATO:PERSONA], sulla pluralità dei reati unificati dal vincolo della continuazione. Invero, in giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche ove il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294. del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi, Rv. 256464; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288) Nel caso in esame, la quantificazione è inferiore al medio edittale, avvicinandosi al minimo. Quanto all'aumento per la continuazione, la Corte territoriale ha fatto riferimento al numero dei reati, alla loro intrinseca offensività e alla negativa personalità del prevenuto, così offrendo una giustificazione sufficiente e non contraddittoria.La censura sull'aumento per la continuazione è inammissibile. Il motivo richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite Pizzone, secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva per il reato continuato, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare l'aumento per ciascun reato satellite. Tuttavia, secondo la stessa decisione del Supremo collegio, il grado di specificità della motivazione è proporzionato all'entità dell'incremento e alla complessità del caso. Nel caso in esame, l'aumento è stato determinato in misura contenuta, pari a un mese di reclusione, ed è stato collegato dalla Corte territoriale al numero dei reati, alla loro intrinseca offensività e alla negativa personalità dell'imputato. La motivazione consente pertanto di verificare il rispetto del criterio di proporzione e non lascia emergere alcun surrettizio cumulo materiale di pene. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dic P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] / 01 OTT 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dou. ssoEG AeP:ci;te