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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26252/2026

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impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] (che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari), dei difensori delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI di BARI, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] (i quali hanno tutti chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso dell'imputata, con vittoria di spese), e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputata (che ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittile di cui ai capi B.D.H.J.L,N.P.R.T.V.X. perché estinti per prescrizione; ha confermato l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi A.C.E.F.G.I.K.M.O.Q.S.U.; ha ridotto la pena da irrogare alla predetta imputata.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, deducendo di avere già conseguito il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in primo grado, con giudizio di equivalenza alle circostanze aggravanti concorrenti, e di avere proposto appello per averle prevalenti, ma il motivo non sarebbe stato esaminato, ed anzi la Corte di appello avrebbe mostrato di non riconoscere il beneficio neppure in equivalenza; diversamente da quanto afferma la Corte di appello, inoltre, il predetto motivo di appello riguardava anche i reati di truffa (gli unici aggravati). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Con l'atto di appello, la ricorrente aveva chiesto l'assoluzione dai reati di cui all'art. 348 cod. pen. ascrittile, perché asseritamente assorbiti nei reati di truffa aggravata pure ascrittile, e comunque riconoscersi una riduzione di pena, previa valutazione di prevalenza (e non di mera equivalenza) delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti concorrenti.

1.1. A riprova dell'evidente riferibilità di questo motivo anche alle imputazioni di truffa (in verità, diversamente da quanto afferma la ricorrente, non le sole aggravate, poiché i reati di cui all'art. 348 cod. pen. sotto tutti aggravati ex art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen.), si legge a f. 4 dell'atto di appello che "attenuanti generiche che, in caso di assoluzione dai fatti reato attinenti all'esercizio abusivo della professione, non dovrebbero neanche subire il giudizio di equivalenza o prevalenza rispetto all'aggravante che, a ben vedere, si riferisce solo a detto reato che, per le ragioni di cui al precedente motivo di appello, deve ritenersi non rilevante nel caso di specie".

1.2. La contraria valutazione della Corte di appello risulta, pertanto, macroscopicamente errata.

21.3. Ciò premesso, appare evidente che il motivo riguardante il "bilanciamento" tra circostanze eterogenee concorrenti non sia stato valutato dalla Corte di appello, che anzi, come sostenuto anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha persino omesso di considerare il già intervenuto riconoscimento, in primo grado, delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle circostanze aggravanti concorrenti, giudizio che non poteva essere modificato in peius in difetto di gravame della Pubblica accusa.

1.4. La fondatezza del motivo inerente alla determinazione del trattamento sanzionatorio comporta, ferma la conferma delle statuizioni civili, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i residui reati ascritti all'imputata sono estinti per prescrizione (già dichiarata dalla Corte di appello in riferimento alle imputazioni ex art. 348 cod. pen., aventi medesimo termine di prescrizione).

2. La richesta di rifusione delle spese presentata dalle parti civili non può essere accolta, non essendo l'imputata soccombente in questo grado di giudizio.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] (che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari), dei difensori delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI di BARI, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] (i quali hanno tutti chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso dell'imputata, con vittoria di spese), e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputata (che ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittile di cui ai capi B.D.H.J.L,N.P.R.T.V.X. perché estinti per prescrizione; ha confermato l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi A.C.E.F.G.I.K.M.O.Q.S.U.; ha ridotto la pena da irrogare alla predetta imputata. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, deducendo di avere già conseguito il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in primo grado, con giudizio di equivalenza alle circostanze aggravanti concorrenti, e di avere proposto appello per averle prevalenti, ma il motivo non sarebbe stato esaminato, ed anzi la Corte di appello avrebbe mostrato di non riconoscere il beneficio neppure in equivalenza; diversamente da quanto afferma la Corte di appello, inoltre, il predetto motivo di appello riguardava anche i reati di truffa (gli unici aggravati). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Con l'atto di appello, la ricorrente aveva chiesto l'assoluzione dai reati di cui all'art. 348 cod. pen. ascrittile, perché asseritamente assorbiti nei reati di truffa aggravata pure ascrittile, e comunque riconoscersi una riduzione di pena, previa valutazione di prevalenza (e non di mera equivalenza) delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti concorrenti. 1.1. A riprova dell'evidente riferibilità di questo motivo anche alle imputazioni di truffa (in verità, diversamente da quanto afferma la ricorrente, non le sole aggravate, poiché i reati di cui all'art. 348 cod. pen. sotto tutti aggravati ex art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen.), si legge a f. 4 dell'atto di appello che "attenuanti generiche che, in caso di assoluzione dai fatti reato attinenti all'esercizio abusivo della professione, non dovrebbero neanche subire il giudizio di equivalenza o prevalenza rispetto all'aggravante che, a ben vedere, si riferisce solo a detto reato che, per le ragioni di cui al precedente motivo di appello, deve ritenersi non rilevante nel caso di specie". 1.2. La contraria valutazione della Corte di appello risulta, pertanto, macroscopicamente errata. 21.3. Ciò premesso, appare evidente che il motivo riguardante il "bilanciamento" tra circostanze eterogenee concorrenti non sia stato valutato dalla Corte di appello, che anzi, come sostenuto anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha persino omesso di considerare il già intervenuto riconoscimento, in primo grado, delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle circostanze aggravanti concorrenti, giudizio che non poteva essere modificato in peius in difetto di gravame della Pubblica accusa. 1.4. La fondatezza del motivo inerente alla determinazione del trattamento sanzionatorio comporta, ferma la conferma delle statuizioni civili, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i residui reati ascritti all'imputata sono estinti per prescrizione (già dichiarata dalla Corte di appello in riferimento alle imputazioni ex art. 348 cod. pen., aventi medesimo termine di prescrizione). 2. La richesta di rifusione delle spese presentata dalle parti civili non può essere accolta, non essendo l'imputata soccombente in questo grado di giudizio. P.Q P.Q.M
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