CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08738/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] non supera il preliminare vaglio di ammissibilità. Il ricorrente, lungi dal denunziare specifiche criticità dell'apparato giustificativo, sollecita apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del Tribunale di sorveglianza, che, nel confermare il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva applicato a la misura di sicurezza dell'espulsione, ha fatto riferimento ad una pluralità di elementi (consumazione di una pluralità di reati durante tutti il tempo di permanenza nel territorio nazionale, emissione di altri due provvedimenti di espulsione, assenza di significativi rapporti affettivi con familiari residenti in Italia, assenza di attività lavorativa lecita e di un domicilio nel territorio nazionale, assenza di percorsi extramurali utili a sperimentare la buona condotta carceraria), considerandoli, nel loro complesso ed in assenza di elementi di segno contrario, solo genericamente affermati dal condannato, come plausibilmente sintomatici della perduranza della pericolosità sociale espressa dalla consumazione dei reati per i quali è intervenuta condanna. Nessuna rilevanza è stata correttamente attribuita all'avvenuta espiazione della pena, che incide sull'espulsione disposta come sanzione alternativa ma non su quella applicata come misura di sicurezza. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 ge