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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15064/2023

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ronunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2529/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.c.a r.l. (C.F. 0425090962 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il proprio indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi – rimborso N.2529/21 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 1020/19/2020 depositata in data 15 giugno 2020 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 21 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un diniego di rimborso di eccedenza di imposta IVA maturata nel periodo di imposta 2015, credito che si era generato nei precedenti periodi di imposta 2012 – 2014, relativamente ai quali la sola dichiarazione del periodo di imposta 2012 risultavano depositate tempestivamente, mentre quelle successive risultavano depositate tardivamente e, in particolare, quelle degli anni 2013 e 2014 risultavano depositate nel 2016, con conseguente perdita, secondo l’Ufficio,del credito IVA; che la CTP di Milano ha accolto il ricorso e che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 15 giugno 2020, ha accolto l’appello dell’Ufficio; che haosservato il giudice di appello che il credito IVA è maturato nel periodo di imposta 2012 e che non sia stato riportato nelle dichiarazioni successive, in quanto tardivamente presentate, ritenendo che non potesse essere richiesto a rimborso un credito esposto in una dichiarazione annuale redatta oltre il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto; che propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a quattro motivie ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633e falsa applicazione dell’art. 21 d. lgs. 31 dicembre 1992, N.2529/21 R.G.

Est.

F. D’Aquino n. 546 e dell’art. 2909 cod. civ., nonché falsa applicazione dell’art. 8, terzo comma, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e dell’art. 19, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, oltre che del principio di neutralità IVA, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’omesso riporto dell’eccedenza IVA nelle dichiarazioni successive al 2012 comporti l’azzeramento del credito di imposta; che conil secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4cod. proc. civ., violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello omesso di integrare il contraddittorio sulla questione della decadenza biennale del diritto a detrazione, sollevata di ufficio dal giudice e non contenuta nelle deduzioni dell’Agenzie delle Entrate; che con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e violazione del diviet o dei nova in appello, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, con 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2969 cod. civ., per avere rilevato di ufficio per la prima volta in appello la decadenza del diritto al rimborso; che conil quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., nonché violazione del giudicato interno nella parte in cui la sentenza impugnata non ha dichiarato preclusa la questione relativa alla sussistenza di carichi pendenti eccepita genericamente dall’Ufficio ed espressamente rigettata dal giudice di primo grado; che, con particolare riferimento alla questione della decadenza del diritto al rimborso per effetto del riporto a nuovo del credito, non sussistono i presupposti per la trattazione in adunanza camerale a termini dell’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.; P. Q. M. N.2529/21 R.G.

Est.

F. D’[OSCURATO:PERSONA] il rinvio a nuovo ruolo al fine della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2529/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.c.a r.l. (C.F. 0425090962 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il proprio indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi – rimborso N.2529/21 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 1020/19/2020 depositata in data 15 giugno 2020 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 21 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un diniego di rimborso di eccedenza di imposta IVA maturata nel periodo di imposta 2015, credito che si era generato nei precedenti periodi di imposta 2012 – 2014, relativamente ai quali la sola dichiarazione del periodo di imposta 2012 risultavano depositate tempestivamente, mentre quelle successive risultavano depositate tardivamente e, in particolare, quelle degli anni 2013 e 2014 risultavano depositate nel 2016, con conseguente perdita, secondo l’Ufficio,del credito IVA; che la CTP di Milano ha accolto il ricorso e che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 15 giugno 2020, ha accolto l’appello dell’Ufficio; che haosservato il giudice di appello che il credito IVA è maturato nel periodo di imposta 2012 e che non sia stato riportato nelle dichiarazioni successive, in quanto tardivamente presentate, ritenendo che non potesse essere richiesto a rimborso un credito esposto in una dichiarazione annuale redatta oltre il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto; che propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a quattro motivie ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633e falsa applicazione dell’art. 21 d. lgs. 31 dicembre 1992, N.2529/21 R.G. Est. F. D’Aquino n. 546 e dell’art. 2909 cod. civ., nonché falsa applicazione dell’art. 8, terzo comma, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e dell’art. 19, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, oltre che del principio di neutralità IVA, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’omesso riporto dell’eccedenza IVA nelle dichiarazioni successive al 2012 comporti l’azzeramento del credito di imposta; che conil secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4cod. proc. civ., violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello omesso di integrare il contraddittorio sulla questione della decadenza biennale del diritto a detrazione, sollevata di ufficio dal giudice e non contenuta nelle deduzioni dell’Agenzie delle Entrate; che con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e violazione del diviet o dei nova in appello, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, con 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2969 cod. civ., per avere rilevato di ufficio per la prima volta in appello la decadenza del diritto al rimborso; che conil quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., nonché violazione del giudicato interno nella parte in cui la sentenza impugnata non ha dichiarato preclusa la questione relativa alla sussistenza di carichi pendenti eccepita genericamente dall’Ufficio ed espressamente rigettata dal giudice di primo grado; che, con particolare riferimento alla questione della decadenza del diritto al rimborso per effetto del riporto a nuovo del credito, non sussistono i presupposti per la trattazione in adunanza camerale a termini dell’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.; P. Q. M. N.2529/21 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] il rinvio a nuovo ruolo al fine della
Sentenza Cassazione n. 15064/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris