CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 07177/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di APPELLO di Torino con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino il 30 gennaio 2017 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata estorsione aggravata e recependo l'accordo delle parti ex articolo 599 bis codice procedura penale ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. Propongono ricorso i tre imputati [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione poiché la sentenza di appello ha disatteso le censure difensive con la motivazione assolutamente lacunose manifestamente illogica e non ha preso in considerazione le censure relative al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso personale deducono violazione dell'articolo 599 bis codice procedura penale. Con nota del 13 gennaio 2022 è pervenuta nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alle censure dedotte con i motivi di appello, in ordine alla valenza intimidatoria delle richieste di denaro formulate dagli esecutori materiali dell'estorsione e al ruolo di mandante rivestito dall'imputato che mostrava di aderire alle dette richieste. È vero che il giudice di secondo grado non ha risposto esplicitamente alle doglianze dell'imputato in merito al trattamento sanzionatorio, ma va osservato che la pena per il reato di tentata rapina aggravata è stato determinato in misura prossima al minimo edittale e con il motivo di appello la difesa aveva genericamente censurato l'eccessività della pena inflitta, senza specificare le ragioni di tale doglianza, così formulando un motivo inammissibile. Ne consegue che in presenza di un motivo di appello inammissibile, la corte non aveva alcun onere di fornire esplicita risposta. I ricorsi di Gramuglia e Pirrotta sono inammissibili perché proposti da soggetto non legittimato. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] priesidente [OSCURATO:PERSONA] 1(55,911I D'AGOSTINI i DEPOSIT