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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 31165/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17125-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati , [OSCURATO:PERSONA] e' [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N 21, in persona del 2021 legale rappresentante pro tempore, elettivamente 272 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 2 NORD (già ASL NA2) ; - intimata - avverso la sentenza n. 3853/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2015 R.G.N. 2089/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG 17125/2016 [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 30.6.2015, rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], medico chirurgo convenzionato con il servizio sanitario dell'ASL Napoli 2, distretto 57 di Ischia, per la medicina di base, avverso la decisione del Tribunale partenopeo che aveva respinto la domanda del predetto, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 41, lettera c, del d.P.R. 314 del 28.8.1990, la condanna della suddetta ASL al pagamento della somma specificamente indicata in ricorso a titolo di indennità di piena disponibilità per gli anni 1989, 1990 e 1995, oltre accessori, nonché la condanna della stessa ASL al pagamento della somma indicata in ricorso a titolo di differenze di compenso per un numero di assistiW maggiore di quelli riconosciuti e per gli anni dal 1991 al 1994;

2. la Corte distrettuale osservava che la norma di cui all'art. 41, lett. c), del d.P.R. 314/90 prevedeva che l'indennità in questione competeva ai sanitari che svolgessero esclusivamente attività di medico di medicina generale e che non avessero altro tipo di rapporto - di dipendenza o convenzione - con il SSN;

3. evidenziava che nella specie non era in contestazione tra le parti ed, anzi, era documentalmente provato che il Mattera, quanto meno per il periodo dal 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 4.5.1993, aveva svolto l'incarico di [OSCURATO:PERSONA] prima per il Comune di Barano e, successivamente, per il Comune di [OSCURATO:PERSONA], prestando la sua opera professionale per circa 120/130 ore mensili, e che tale circostanza emergeva da altro ricorso nei confronti dell'ex USL n 21 nell'ambito di giudizio dichiarato estinto per mancata riassunzione a seguito di sospensione per espletamento di T.O.C.;

4. in relazione a tale periodo non potevano, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti di legge per l'indennità richiesta ed RG 17125/2016 altrettanto era a dirsi per il periodo dal giugno 1993 in poi, in quanto non vi era prova di quanto costituiva oggetto del ricorso di primo grado, ricorso che non era stato rinvenuto agli atti, pur dando atto il giudice di primo grado che gli anni cui si riferiva la richiesta erano solo quelli del 1989, 1990 e 1995, che erano quelli indicati anche nella richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, e che, per l'anno 1995, la indennità era stata corrisposta;

5. analoghe richieste con riguardo soltanto a tali anni erano stati oggetto di precedente ricorso ordinario del 12.2.2001;

6. anche in relazione al secondo motivo di gravame, relativo al compenso per numero di assistiti ed alla richiesta del compenso per gli anni 1991 e 1992 relativamente ad un numero maggiore dei 1500 assistiti presi in carico, la Corte rilevava che la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito come la condotta contra legem del sanitario non poteva essere fonte di diritti soggettivi e che, quanto alla mancata percezione di compensi nei limiti del massimale, la pretesa non era fondata, atteso che nessuna prova era stata fornita in ordine al numero di assistiti per i quali era stato corrisposto il compenso inferiore a quello corrispondente al numero effettivamente in carico;

7. di tale decisione domanda la cassazione il Mattera, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] della ex USL 21, che ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 bis. 1 c.p.c; l'ASL è rimasta intimata;

8. In data 15.12.2021 è stata depositata memoria di costituzione di nuovo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del precedente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:RG 17125/2016

1. con il primo motivo, il Mattera denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 41, lett. c), del d.P.R. 314/90, osservando che la Corte distrettuale aveva escluso il diritto di esso ricorrente in quanto dalla copia di un ricorso allegato alla produzione delle resistenti emergeva che esso ricorrente aveva svolto nel periodo in esame l'incarico di [OSCURATO:PERSONA], prima per il Comune di Barano d'Ischia e poi per quello di [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 4.5.1993, non mancando di considerare che nel caso di specie esso istante non aveva avuto alcun tipo di rapporto di dipendenza o convenzione, ad eccezione di quello per la medicina generale quale medico di base, e che il servizio di Guardia medica era cessato il 30.4.1988;

1.2. osserva che la copia del ricorso del 1.4.1994 non poteva provare alcunché nel presente giudizio, riguardando l'atto prestazioni professionali per lo svolgimento di un servizio per il quale il Mattera era stato comandato dalle autorità giudiziarie e sanitarie per sopperire ad uno stato di necessità a causa di una grave situazione di emergenza sanitaria dovuta all'inquinamento delle coste di alcuni litorali dell'isola e che di ciò vi era prova documentale; aggiunge che le prestazioni in questione non possano inquadrarsi in alcuna convenzione, né possano considerarsi svolte in rapporto di dipendenza con la P.A., per non essere state le stesse riconosciute da alcuna sentenza in quanto l'indicato ricorso non ha avuto alcun seguito; osserva che, quanto all'omesso rinvenimento del ricorso di primo grado, la Corte d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo e dare disposizioni alla Cancelleria per la ricerca dei documenti mancanti nel fascicolo d'ufficio;

2. con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 15 del d.P.R. 314/1990, anche con riferimento all'art. 25 della legge sul S.S.N. n. 833/78, per quanto RG 17125/2016 riguarda il capo di domanda attinente al numero effettivo di assistiti superiori alle 1500 unità, per il quale egli aveva prestato la sua attività negli anni 1991/1994; osserva che l'acquisizione delle scelte del medico di base da parte dell'assistito non dipenda dal sanitario, ma attenga al rapporto tra i cittadini e la P.A. e che il sanitario scelto non possa interferire nel relativo meccanismo per non essere a conoscenza di quanti pazienti abbia in carico, essendo tali controlli demandati a personale amministrativo della ASL; aggiunge che la P.A. non possa aderire alla richiesta dei cittadini di scegliere il medico qualora quest'ultimo abbia già raggiunto il massimale e che l'art. 15 DPR 314/90 sancisce che l'assistibile può revocare la sua scelta in ogni momento, nel mentre il medico prescelto può ricusare la scelta in base a motivazione ai sensi dell'art. 25

I. 833/78, per turbativa del rapporto di fiducia, non sussistendo altri casi di ricusazione, oltre questi tassativamente previsti; assume che i tabulati indicanti gli assistiti non erano mai pervenuti e che le resistenti non abbiano fornito alcuna prova al riguardo;

2.1. alla stregua di tali osservazioni, rileva che non sussisteva pertanto alcuna condotta contra legem da parte del sanitario, come richiesto dalle sentenze della S. C. richiamate;

3. con il terzo motivo, il Mattera si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 14 n. 7 del d.P.R. 314/90, laddove sono previste le deroghe al massimale dei 1500 assistiti, adducendo il ricorrente che doveva ritenersi opinabile quanto rilevato dalla Corte distrettuale, che aveva escluso che le deroghe potessero era relative ai casi di rapporto di parentela o di convivenza degli assistiti, che legittimavano il superamento del massimale per figlio, coniuge o convivente degli stessi già in carico al medesimo medico di base;RG 17125/2016

4. con il quarto motivo, il ricorrente ascrive alla decisione impugnata violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost., rilevando che la sua retribuzione doveva essere parametrata al numero effettivo di assistiti in favore dei quali era stata resa la sua attività professionale, secondo i principi di cui agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.;

5. quanto al primo motivo, è sufficiente osservare, per disattendere le censure in esso contenute, che non risulta trascritto il ricorso introduttivo, adempimento tanto più necessario proprio per la rilevata assenza del relativo atto nel fascicolo d'ufficio; pur osservando il ricorrente che anche in un precedente ricorso la richiesta di differenze economiche era stata formulata pure per anni diversi dal 1989, 1990 e 1995, la relativa affermazione è rimasta apodittica in quanto non supportata da idonea specificazione del tenore dell'atto, che non risulta neanche ritrascritto; e ciò in dispregio del principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione, in ragione del principio di autosufficienza, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito, (cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); 5.1 nello stesso motivo, si assume, poi, che la indennità richiesta doveva essere riconosciuta per l'intero periodo, per non avere l'istante avuto alcun rapporto di dipendenza o convenzione con il S.S.N., per esservi stata convenzione unicamente quale medico di medicina generale;

5.2. anche tale critica pecca di genericità e non risulta supportata da idonea documentazione, della quale non si trascrivono i contenuti;RG 17125/2016 all'art. 41 lett. c) il d.P.R. 314/90 così dispone: "C) Indennita' di piena disponibilita': Ai sanitari che svolgono attivita' di medico di medicina generale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto, di dipendenza o convenzione, con il Servizio sanitario nazionale - ad esclusione di rapporti nell'ambito della guardia medica e della medicina dei servizi, di quelli di medico-generico di ambulatorio di cui alla norma finale annessa all'accordo con gli specialisti ambulatoriali nonche' di rapporti intrattenuti con il Ministero della sanita' per l'erogazione dell'assistenza medico-generica a questo demandata dalla legge n. 833/1978 - o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta per ciascun assistibile in carico e fino alla concorrenza del massimale di 1.500 scelte, una indennita' annua", nelle misure poi di seguito specificate ...";

5.2.1. correttamente è stato, quindi, ritenuto che il Mattera non potesse vantare una situazione idonea a fondare la sua richiesta non potendo ritenersi irrilevante ai detti fini l'ulteriore rapporto intrattenuto con il Comune di Ischia, in quanto la norma indica come ostativi all'erogazione dell'indennità rapporti di dipendenza o convenzione con il S.S.N. o con altre istituzioni pubbliche o private, ad eccezione dei rapporti per la guardia medica e medicina dei servizi o di medico generico di ambulatorio;

6. con riferimento alle doglianze prospettate con il secondo motivo, la giurisprudenza di questa Corte è chiara nell'affermare che "il sanitario che abbia assunto in carico un numero di assistiti in misura eccedente il massimale - di cui all'accordo nazionale stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre, n. 833 - non ha diritto al risarcimento dei danni per i compensi non percepiti, in quanto trattasi di pretesa fondata su una condotta contraria alla legge, senza che assuma rilievo l'eventuale violazione, da parte dell'ASL, dell'obbligo di RG 17125/2016 trasmettere il tabulato periodico dei nominativi degli assistiti in carico al sanitario convenzionato, al quale deve essere noto quanti e quali pazienti abbia in carico.

Né, in tale evenienza, è esperibile l'azione di arricchimento senza causa, difettando il presupposto della diminuzione patrimoniale, la cui prova ricade sull'attore, non potendo presumersi alcuna perdita sulla sola base del numero degli assistiti eccedenti il massimale, che non necessariamente si sono giovati delle cure mediche" (Cfr. Cass. 9.4.2014 n. 8366);

7. il terzo motivo è palesemente infondato, in quanto non é neanche indicato, attraverso la trascrizione delle parti rilevanti degli atti di cui ai precedenti gradi di merito, se la relativa questione e la situazione in fatto che ne costituisce il fondamento sia stata compiutamente dedotta in tale precedente fase del giudizio, e peraltro non si fa neanche cenno alla sua avvenuta dimostrazione;

8. infine, con riferimento alla questione che costituisce l'oggetto del quarto motivo, vale osservare che la mancata remunerazione per un numero maggiore di assistiti integrerebbe, in ogni caso - proprio Or quanto già ricordato con riguardo ad un comportamento del sanitario contra legem - la conseguenza della violazione del limite imposto dalla legge, ogni altro rilievo formulato al riguardo non risultando poi supportato dall'indicazione di circostanze specifiche, che avrebbero anche dovuto essere oggetto di asseverazione; non é stata neanche prospettata alcuna incidenza della assunta mancata remunerazione sulla retribuzione complessiva in termini di proporzionalità ed idoneità della stessa ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, in coerenza con quanto richiesto allorchè si assuma un tale tipo di lesione;

8.1. non risulta, invero, articolata una puntuale contestazione indirizzata a confutare tale ragione del decidere, e ciò è anche conforme ai principi affermati dal Giudice delle Leggi, che ha chiarito RG 17125/2016 che il giudizio sulla conformita' di un trattamento all'art. 36 Cost. non puo' essere svolto per singoli istituti, ma che occorre valutare l'insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza (cfr.

Corte Cost. nn. 366 e 287 del 2006, n. 470 del 2002 e n. 164 del 1994);

9. alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto;

10. le spese seguono la soccombenza del Mattera e si liquidano come in dispositivo; nulla va statuito nei confronti della Asl NA 2 Nord, rimasta intimata;

11. sussistono per il ricorrente le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.250,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Nulla nei confronti della ASL Napoli 2 Nord.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17125-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati , [OSCURATO:PERSONA] e' [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N 21, in persona del 2021 legale rappresentante pro tempore, elettivamente 272 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 2 NORD (già ASL NA2) ; - intimata - avverso la sentenza n. 3853/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2015 R.G.N. 2089/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 17125/2016 [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 30.6.2015, rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], medico chirurgo convenzionato con il servizio sanitario dell'ASL Napoli 2, distretto 57 di Ischia, per la medicina di base, avverso la decisione del Tribunale partenopeo che aveva respinto la domanda del predetto, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 41, lettera c, del d.P.R. 314 del 28.8.1990, la condanna della suddetta ASL al pagamento della somma specificamente indicata in ricorso a titolo di indennità di piena disponibilità per gli anni 1989, 1990 e 1995, oltre accessori, nonché la condanna della stessa ASL al pagamento della somma indicata in ricorso a titolo di differenze di compenso per un numero di assistiW maggiore di quelli riconosciuti e per gli anni dal 1991 al 1994; 2. la Corte distrettuale osservava che la norma di cui all'art. 41, lett. c), del d.P.R. 314/90 prevedeva che l'indennità in questione competeva ai sanitari che svolgessero esclusivamente attività di medico di medicina generale e che non avessero altro tipo di rapporto - di dipendenza o convenzione - con il SSN; 3. evidenziava che nella specie non era in contestazione tra le parti ed, anzi, era documentalmente provato che il Mattera, quanto meno per il periodo dal 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 4.5.1993, aveva svolto l'incarico di [OSCURATO:PERSONA] prima per il Comune di Barano e, successivamente, per il Comune di [OSCURATO:PERSONA], prestando la sua opera professionale per circa 120/130 ore mensili, e che tale circostanza emergeva da altro ricorso nei confronti dell'ex USL n 21 nell'ambito di giudizio dichiarato estinto per mancata riassunzione a seguito di sospensione per espletamento di T.O.C.; 4. in relazione a tale periodo non potevano, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti di legge per l'indennità richiesta ed RG 17125/2016 altrettanto era a dirsi per il periodo dal giugno 1993 in poi, in quanto non vi era prova di quanto costituiva oggetto del ricorso di primo grado, ricorso che non era stato rinvenuto agli atti, pur dando atto il giudice di primo grado che gli anni cui si riferiva la richiesta erano solo quelli del 1989, 1990 e 1995, che erano quelli indicati anche nella richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, e che, per l'anno 1995, la indennità era stata corrisposta; 5. analoghe richieste con riguardo soltanto a tali anni erano stati oggetto di precedente ricorso ordinario del 12.2.2001; 6. anche in relazione al secondo motivo di gravame, relativo al compenso per numero di assistiti ed alla richiesta del compenso per gli anni 1991 e 1992 relativamente ad un numero maggiore dei 1500 assistiti presi in carico, la Corte rilevava che la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito come la condotta contra legem del sanitario non poteva essere fonte di diritti soggettivi e che, quanto alla mancata percezione di compensi nei limiti del massimale, la pretesa non era fondata, atteso che nessuna prova era stata fornita in ordine al numero di assistiti per i quali era stato corrisposto il compenso inferiore a quello corrispondente al numero effettivamente in carico; 7. di tale decisione domanda la cassazione il Mattera, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] della ex USL 21, che ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 bis. 1 c.p.c; l'ASL è rimasta intimata; 8. In data 15.12.2021 è stata depositata memoria di costituzione di nuovo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del precedente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:RG 17125/2016 1. con il primo motivo, il Mattera denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 41, lett. c), del d.P.R. 314/90, osservando che la Corte distrettuale aveva escluso il diritto di esso ricorrente in quanto dalla copia di un ricorso allegato alla produzione delle resistenti emergeva che esso ricorrente aveva svolto nel periodo in esame l'incarico di [OSCURATO:PERSONA], prima per il Comune di Barano d'Ischia e poi per quello di [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 4.5.1993, non mancando di considerare che nel caso di specie esso istante non aveva avuto alcun tipo di rapporto di dipendenza o convenzione, ad eccezione di quello per la medicina generale quale medico di base, e che il servizio di Guardia medica era cessato il 30.4.1988; 1.2. osserva che la copia del ricorso del 1.4.1994 non poteva provare alcunché nel presente giudizio, riguardando l'atto prestazioni professionali per lo svolgimento di un servizio per il quale il Mattera era stato comandato dalle autorità giudiziarie e sanitarie per sopperire ad uno stato di necessità a causa di una grave situazione di emergenza sanitaria dovuta all'inquinamento delle coste di alcuni litorali dell'isola e che di ciò vi era prova documentale; aggiunge che le prestazioni in questione non possano inquadrarsi in alcuna convenzione, né possano considerarsi svolte in rapporto di dipendenza con la P.A., per non essere state le stesse riconosciute da alcuna sentenza in quanto l'indicato ricorso non ha avuto alcun seguito; osserva che, quanto all'omesso rinvenimento del ricorso di primo grado, la Corte d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo e dare disposizioni alla Cancelleria per la ricerca dei documenti mancanti nel fascicolo d'ufficio; 2. con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 15 del d.P.R. 314/1990, anche con riferimento all'art. 25 della legge sul S.S.N. n. 833/78, per quanto RG 17125/2016 riguarda il capo di domanda attinente al numero effettivo di assistiti superiori alle 1500 unità, per il quale egli aveva prestato la sua attività negli anni 1991/1994; osserva che l'acquisizione delle scelte del medico di base da parte dell'assistito non dipenda dal sanitario, ma attenga al rapporto tra i cittadini e la P.A. e che il sanitario scelto non possa interferire nel relativo meccanismo per non essere a conoscenza di quanti pazienti abbia in carico, essendo tali controlli demandati a personale amministrativo della ASL; aggiunge che la P.A. non possa aderire alla richiesta dei cittadini di scegliere il medico qualora quest'ultimo abbia già raggiunto il massimale e che l'art. 15 DPR 314/90 sancisce che l'assistibile può revocare la sua scelta in ogni momento, nel mentre il medico prescelto può ricusare la scelta in base a motivazione ai sensi dell'art. 25 I. 833/78, per turbativa del rapporto di fiducia, non sussistendo altri casi di ricusazione, oltre questi tassativamente previsti; assume che i tabulati indicanti gli assistiti non erano mai pervenuti e che le resistenti non abbiano fornito alcuna prova al riguardo; 2.1. alla stregua di tali osservazioni, rileva che non sussisteva pertanto alcuna condotta contra legem da parte del sanitario, come richiesto dalle sentenze della S. C. richiamate; 3. con il terzo motivo, il Mattera si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 14 n. 7 del d.P.R. 314/90, laddove sono previste le deroghe al massimale dei 1500 assistiti, adducendo il ricorrente che doveva ritenersi opinabile quanto rilevato dalla Corte distrettuale, che aveva escluso che le deroghe potessero era relative ai casi di rapporto di parentela o di convivenza degli assistiti, che legittimavano il superamento del massimale per figlio, coniuge o convivente degli stessi già in carico al medesimo medico di base;RG 17125/2016 4. con il quarto motivo, il ricorrente ascrive alla decisione impugnata violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost., rilevando che la sua retribuzione doveva essere parametrata al numero effettivo di assistiti in favore dei quali era stata resa la sua attività professionale, secondo i principi di cui agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.; 5. quanto al primo motivo, è sufficiente osservare, per disattendere le censure in esso contenute, che non risulta trascritto il ricorso introduttivo, adempimento tanto più necessario proprio per la rilevata assenza del relativo atto nel fascicolo d'ufficio; pur osservando il ricorrente che anche in un precedente ricorso la richiesta di differenze economiche era stata formulata pure per anni diversi dal 1989, 1990 e 1995, la relativa affermazione è rimasta apodittica in quanto non supportata da idonea specificazione del tenore dell'atto, che non risulta neanche ritrascritto; e ciò in dispregio del principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione, in ragione del principio di autosufficienza, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito, (cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); 5.1 nello stesso motivo, si assume, poi, che la indennità richiesta doveva essere riconosciuta per l'intero periodo, per non avere l'istante avuto alcun rapporto di dipendenza o convenzione con il S.S.N., per esservi stata convenzione unicamente quale medico di medicina generale; 5.2. anche tale critica pecca di genericità e non risulta supportata da idonea documentazione, della quale non si trascrivono i contenuti;RG 17125/2016 all'art. 41 lett. c) il d.P.R. 314/90 così dispone: "C) Indennita' di piena disponibilita': Ai sanitari che svolgono attivita' di medico di medicina generale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto, di dipendenza o convenzione, con il Servizio sanitario nazionale - ad esclusione di rapporti nell'ambito della guardia medica e della medicina dei servizi, di quelli di medico-generico di ambulatorio di cui alla norma finale annessa all'accordo con gli specialisti ambulatoriali nonche' di rapporti intrattenuti con il Ministero della sanita' per l'erogazione dell'assistenza medico-generica a questo demandata dalla legge n. 833/1978 - o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta per ciascun assistibile in carico e fino alla concorrenza del massimale di 1.500 scelte, una indennita' annua", nelle misure poi di seguito specificate ..."; 5.2.1. correttamente è stato, quindi, ritenuto che il Mattera non potesse vantare una situazione idonea a fondare la sua richiesta non potendo ritenersi irrilevante ai detti fini l'ulteriore rapporto intrattenuto con il Comune di Ischia, in quanto la norma indica come ostativi all'erogazione dell'indennità rapporti di dipendenza o convenzione con il S.S.N. o con altre istituzioni pubbliche o private, ad eccezione dei rapporti per la guardia medica e medicina dei servizi o di medico generico di ambulatorio; 6. con riferimento alle doglianze prospettate con il secondo motivo, la giurisprudenza di questa Corte è chiara nell'affermare che "il sanitario che abbia assunto in carico un numero di assistiti in misura eccedente il massimale - di cui all'accordo nazionale stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre, n. 833 - non ha diritto al risarcimento dei danni per i compensi non percepiti, in quanto trattasi di pretesa fondata su una condotta contraria alla legge, senza che assuma rilievo l'eventuale violazione, da parte dell'ASL, dell'obbligo di RG 17125/2016 trasmettere il tabulato periodico dei nominativi degli assistiti in carico al sanitario convenzionato, al quale deve essere noto quanti e quali pazienti abbia in carico. Né, in tale evenienza, è esperibile l'azione di arricchimento senza causa, difettando il presupposto della diminuzione patrimoniale, la cui prova ricade sull'attore, non potendo presumersi alcuna perdita sulla sola base del numero degli assistiti eccedenti il massimale, che non necessariamente si sono giovati delle cure mediche" (Cfr. Cass. 9.4.2014 n. 8366); 7. il terzo motivo è palesemente infondato, in quanto non é neanche indicato, attraverso la trascrizione delle parti rilevanti degli atti di cui ai precedenti gradi di merito, se la relativa questione e la situazione in fatto che ne costituisce il fondamento sia stata compiutamente dedotta in tale precedente fase del giudizio, e peraltro non si fa neanche cenno alla sua avvenuta dimostrazione; 8. infine, con riferimento alla questione che costituisce l'oggetto del quarto motivo, vale osservare che la mancata remunerazione per un numero maggiore di assistiti integrerebbe, in ogni caso - proprio Or quanto già ricordato con riguardo ad un comportamento del sanitario contra legem - la conseguenza della violazione del limite imposto dalla legge, ogni altro rilievo formulato al riguardo non risultando poi supportato dall'indicazione di circostanze specifiche, che avrebbero anche dovuto essere oggetto di asseverazione; non é stata neanche prospettata alcuna incidenza della assunta mancata remunerazione sulla retribuzione complessiva in termini di proporzionalità ed idoneità della stessa ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, in coerenza con quanto richiesto allorchè si assuma un tale tipo di lesione; 8.1. non risulta, invero, articolata una puntuale contestazione indirizzata a confutare tale ragione del decidere, e ciò è anche conforme ai principi affermati dal Giudice delle Leggi, che ha chiarito RG 17125/2016 che il giudizio sulla conformita' di un trattamento all'art. 36 Cost. non puo' essere svolto per singoli istituti, ma che occorre valutare l'insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza (cfr. Corte Cost. nn. 366 e 287 del 2006, n. 470 del 2002 e n. 164 del 1994); 9. alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto; 10. le spese seguono la soccombenza del Mattera e si liquidano come in dispositivo; nulla va statuito nei confronti della Asl NA 2 Nord, rimasta intimata; 11. sussistono per il ricorrente le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.250,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese generali in misura del 15%. Nulla nei confronti della ASL Napoli 2 Nord. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di
Sentenza Cassazione n. 31165/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris