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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 09051/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 30/3/2022 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice per il riesame, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse del fallimento RI.CO . s.r.l. avverso l'ordinanza con la quale il GIP del medesimo Tribunale aveva disatteso la richiesta di dissequestro e restituzione, in favore del predetto fallimento, della somma di euro 400.000, oggetto di sequestro preventivo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato dei reati di cui all'art. 648bis cod. pen. in relazione al trasferimento di denaro proveniente dal delitto di bancarotta della [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 74 D.L.vo n. 74/2000 e di due ipotesi di autoriciclaggio.

All'origine delle contestazioni vi era il reato di bancarotta per distrazione, con riferimento al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., che era stato contestato sia al padre dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale risulta avanzata richiesta di rinvio a giudizio, che allo stesso [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione era stata stralciata a seguito di richiesta di applicazione di pena che aveva ricevuto il consenso del pubblico ministero, con la quale lo stesso Chiovetta aveva posto a disposizione dell'A.G. 400.000 euro per l'eventuale sequestro ai fini di confisca con devoluzione all'Agenzia delle Entrate ad estinzione del debito erariale maturato in correlazione ai reati di cui all'art. 74 cit. ed all'art. 648 ter cod. pen.

Il provvedimento del tribunale del riesame ha rilevato che il Pubblico Ministero, separata la posizione di [OSCURATO:PERSONA] dalle altre posizioni del processo originario, aveva disposto il sequestro, poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, della somma di 400.000 euro sia ai fini preventivi che ai fini di confisca del profitto del reato, in relazione all'autoriciclaggio di cui al capo R).

Il Tribunale ha disatteso, così, la prospettazione del Fallimento secondo cui la somma in sequestro proveniva direttamente dalla bancarotta distrattiva ai danni della RI.CO . ed era stata reimpiegata nella [OSCURATO:PERSONA] (tramite la società [OSCURATO:SOCIETA].), ritenendo, invece, in primo luogo che il Fallimento, quale terzo interessato, non potesse contestare l'effettiva la legittimità della misura e, pertanto, i presupposti del sequestro operato.

Inoltre, che non fosse emersa la titolarità della somma sequestrata da parte del Fallimento RIO.00., non essendo stato dimostrato che, contrariamente a quanto riconosciuto nel provvedimento in sequestro, la somma non provenisse dall'evasione fiscale della ditta individuale bar Mercurio (capo R: vendita del ramo di azienda [OSCURATO:PERSONA] per 400.000 euro ) bensì dal riciclaggio e successivo autoriciclaggio di quanto distratto con la bancarotta.

Si trattava, invece, secondo la ricostruzione del tribunale del riesame, di somma sequestrata in diverso procedimento penale (a seguito di stralcio), relativo alla contestazione del reimpiego (648 ter 1 cod. pen.) di somme solo in parte provenienti dalla bancarotta.

Con riferimento, poi, alla richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 20/12/2021, avanzata per la prima volta il 25/2/2022 con l'atto di appello dinanzi al tribunale riesame, questo ne ha rilevato la tardività, avendo il fallimento avuto conoscenza del provvedimento ben prima del 18/2/2022, tanto che aveva avanzato istanza di dissequestro sin dal 23/12/2021.

2. Il ricorso del Fallimento ri.co . s.r.l. si fonda su due motivi di impugnazione:

2.1. Violazione di legge per l'omessa motivazione in ordine alle doglianze formulate con l'appello cautelare laddove si era evidenziato che già nel capo di imputazione R) emergeva che il denaro proveniente dal capo D) era stato impiegato nella vendita del ramo di azienda [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, e che a sua volta il capo D) contestava il reimpiego di parte dei proventi dei delitti di bancarotta per acquistare la gelateria Ambrosiana tramite la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.

2.2. Violazione di legge in relazione alla tardività della richiesta di riesame del decreto di sequestro, avendo avuto il Fallimento conoscenza del provvedimento solo il 18/2/2022 con la copia degli atti, ed avendo in precedenza avanzato richiesta di dissequestro "in prevenzione", con riferimento a somma "eventualmente sequestrata"

3. Il P.G. [OSCURATO:PERSONA] con requisitoria scritta del 21/9/2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.

Giova, infatti, ricordare che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la notifica al terzo interessato degli avvisi di deposito dei provvedimenti emessi dal tribunale del riesame deve essere effettuata presso il difensore cui è conferita procura speciale, dovendosi intendere eletto domicilio presso quest'ultimo per ogni effetto processuale (Sez. 3, n. 1352 del 25/11/2021, Rv. 282341; cfr. anche sez. 3 n. 40181 del 11/10/2022, non massimata).

Nel caso di specie il provvedimento del Tribunale del riesame in questa sede impugnato è stato notificato al difensore e procuratore speciale del terzo [OSCURATO:SOCIETA]. in data 26/04/2022 ai sensi dell'art. 148 co. 4 cod. pen., a nulla rilevando - in quanto non dovuta - la notifica alla curatela del fallimento in data 05/05/2022 invocata nel ricorso.

Il ricorso, pertanto, è inammissibile perché depositato solo in data 20/05/2022, oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'atto, posto dagli artt. 325 e 585 comma 1, lett. a) cod. proc. pen. (Sez.

Un.

N. 5 del 29/04/1994, rv. 2922).

5. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 4 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30/3/2022 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice per il riesame, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse del fallimento RI.CO . s.r.l. avverso l'ordinanza con la quale il GIP del medesimo Tribunale aveva disatteso la richiesta di dissequestro e restituzione, in favore del predetto fallimento, della somma di euro 400.000, oggetto di sequestro preventivo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato dei reati di cui all'art. 648bis cod. pen. in relazione al trasferimento di denaro proveniente dal delitto di bancarotta della [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 74 D.L.vo n. 74/2000 e di due ipotesi di autoriciclaggio. All'origine delle contestazioni vi era il reato di bancarotta per distrazione, con riferimento al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., che era stato contestato sia al padre dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale risulta avanzata richiesta di rinvio a giudizio, che allo stesso [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione era stata stralciata a seguito di richiesta di applicazione di pena che aveva ricevuto il consenso del pubblico ministero, con la quale lo stesso Chiovetta aveva posto a disposizione dell'A.G. 400.000 euro per l'eventuale sequestro ai fini di confisca con devoluzione all'Agenzia delle Entrate ad estinzione del debito erariale maturato in correlazione ai reati di cui all'art. 74 cit. ed all'art. 648 ter cod. pen. Il provvedimento del tribunale del riesame ha rilevato che il Pubblico Ministero, separata la posizione di [OSCURATO:PERSONA] dalle altre posizioni del processo originario, aveva disposto il sequestro, poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, della somma di 400.000 euro sia ai fini preventivi che ai fini di confisca del profitto del reato, in relazione all'autoriciclaggio di cui al capo R). Il Tribunale ha disatteso, così, la prospettazione del Fallimento secondo cui la somma in sequestro proveniva direttamente dalla bancarotta distrattiva ai danni della RI.CO . ed era stata reimpiegata nella [OSCURATO:PERSONA] (tramite la società [OSCURATO:SOCIETA].), ritenendo, invece, in primo luogo che il Fallimento, quale terzo interessato, non potesse contestare l'effettiva la legittimità della misura e, pertanto, i presupposti del sequestro operato. Inoltre, che non fosse emersa la titolarità della somma sequestrata da parte del Fallimento RIO.00., non essendo stato dimostrato che, contrariamente a quanto riconosciuto nel provvedimento in sequestro, la somma non provenisse dall'evasione fiscale della ditta individuale bar Mercurio (capo R: vendita del ramo di azienda [OSCURATO:PERSONA] per 400.000 euro ) bensì dal riciclaggio e successivo autoriciclaggio di quanto distratto con la bancarotta. Si trattava, invece, secondo la ricostruzione del tribunale del riesame, di somma sequestrata in diverso procedimento penale (a seguito di stralcio), relativo alla contestazione del reimpiego (648 ter 1 cod. pen.) di somme solo in parte provenienti dalla bancarotta. Con riferimento, poi, alla richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 20/12/2021, avanzata per la prima volta il 25/2/2022 con l'atto di appello dinanzi al tribunale riesame, questo ne ha rilevato la tardività, avendo il fallimento avuto conoscenza del provvedimento ben prima del 18/2/2022, tanto che aveva avanzato istanza di dissequestro sin dal 23/12/2021. 2. Il ricorso del Fallimento ri.co . s.r.l. si fonda su due motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge per l'omessa motivazione in ordine alle doglianze formulate con l'appello cautelare laddove si era evidenziato che già nel capo di imputazione R) emergeva che il denaro proveniente dal capo D) era stato impiegato nella vendita del ramo di azienda [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, e che a sua volta il capo D) contestava il reimpiego di parte dei proventi dei delitti di bancarotta per acquistare la gelateria Ambrosiana tramite la [OSCURATO:SOCIETA] s.r. 2.2. Violazione di legge in relazione alla tardività della richiesta di riesame del decreto di sequestro, avendo avuto il Fallimento conoscenza del provvedimento solo il 18/2/2022 con la copia degli atti, ed avendo in precedenza avanzato richiesta di dissequestro "in prevenzione", con riferimento a somma "eventualmente sequestrata" 3. Il P.G. [OSCURATO:PERSONA] con requisitoria scritta del 21/9/2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Giova, infatti, ricordare che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la notifica al terzo interessato degli avvisi di deposito dei provvedimenti emessi dal tribunale del riesame deve essere effettuata presso il difensore cui è conferita procura speciale, dovendosi intendere eletto domicilio presso quest'ultimo per ogni effetto processuale (Sez. 3, n. 1352 del 25/11/2021, Rv. 282341; cfr. anche sez. 3 n. 40181 del 11/10/2022, non massimata). Nel caso di specie il provvedimento del Tribunale del riesame in questa sede impugnato è stato notificato al difensore e procuratore speciale del terzo [OSCURATO:SOCIETA]. in data 26/04/2022 ai sensi dell'art. 148 co. 4 cod. pen., a nulla rilevando - in quanto non dovuta - la notifica alla curatela del fallimento in data 05/05/2022 invocata nel ricorso. Il ricorso, pertanto, è inammissibile perché depositato solo in data 20/05/2022, oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'atto, posto dagli artt. 325 e 585 comma 1, lett. a) cod. proc. pen. (Sez. Un. N. 5 del 29/04/1994, rv. 2922). 5. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 4 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09051/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris