CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 08076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1 — La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi del tentativo; - alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo relativo alla mancata riqualificazione della condotta è versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il prevenuto avesse conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, venendo controllato solo in un momento successivo alla consumazione del furto mentre si stava allontanando dall'abitazione in cui era penetrato. La configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 cod. pen. non era stata oggetto di censura nell'atto di appello, secondo l'incontestata sintesi rinvenibile nella sentenza impugnata. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]