CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28253/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 13260 del 2 febbraio 2021, la Terza Sezione Penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 25 marzo 2019, con cui il predetto era stato condannato alla pena complessiva di anni venticinque di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in qualità di organizzatore (capo A) e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A6, A10, A10 bis e A18). Uno dei difensori di fiducia del Brillante aveva proposto sei motivi di ricorso, dei quali i primi tre inerenti a violazione di legge e a vizio di motivazione in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per omesso esame preliminare della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA], per insussistenza dei riscontri esterni individualizzanti e per errore nell'identificazione dell'imputato nella persona denominata "u chiatto". La Corte di cassazione ha valutato positivamente l'apporto reso dall'Abbate, in- traneo all'associazione dedita narcotraffico operante sulla piazza di spaccio di via G.B. Vico del Comune di Casavatore. Si è evidenziato che l'Abbate era stato sentito nel corso del dibattimento di primo grado e giudicato nel separato procedimento definito con rito abbreviato. Secondo la sentenza impugnata, egli aveva fornito un apporto in parte meramente ricogniti io ril,petto alla mule di elementi probatori di notevole spes- sore già in atti, ma in altra parte del tutto fondamentale e segnatamente circa l'iden- tificazione degli imputati chiamati con appellativi e soprannomi nelle conversazioni e per la descrizione dei singoli ruoli dei soggetti partecipi. Ad avviso della Corte di cassazione, i giudici di merito avevano considerato il contributo dell'Abbate effettivo, coerente e non alterato dalla pregressa conoscenza degli atti di P.G.. L'apporto dichiarativo confermava il quadro probatorio, fondato su una mole di conversazioni registrate sull'auto dell'Abbate; inoltre, plurime operazioni di P.G. avevano condotto, a seguito dell'ascolto delle conversazioni, ad arresti e a sequestri di stupefacenti. Nella sentenza impugnata i ricorsi sono stati ritenuti privi di specifica capacità censoria con riguardo all cir,i.ostanza che I giudice del merito aveva condiviso il giudizio di attendibilità del dichiarante già espresso da altro giudice in ragione della coerenza e dell'assenza di contraddizioni, neppure rilevate dai ricorrenti, giudizio di condivisione di valenza probatoria non solo meramente ricognitiva (come ritenuto dal G.U.P.), ma di fondamentale rilievo per aver consentito la corretta identificazione degli interlocutori delle conversazioni intercttate chiamati con soprannomi e all'indi- viduazione dei singoli ruoli nel contesto associativo descritti dall'Abbate, ben cono- sciuti dal dichiarante in quanto intraneo al contesto associativo. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di Cassazione suindicata per errore di fatto e, in particolare, per un'erronea rappresentazione di natura percettiva, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen.. Si deduce che la Corte di cassazione, nell'operazione inferenziale prima e tra- scrittiva poi relativa all'excursus motivazionale incidente sul quarto motivo del ricorso difensivo, relativo al riconoscimento del ruolo di organizzatore in luogo di quello par- tecipe in capo al Brillante, evidenziava l'esplicito ed errato riferimento al ricorso non proposto per i reati di cui ai capi A6), A10), AlObis) e A18), derivato da una svista o da un equivoco. I primi tre motivi di ricorso investivano l'imputazione relativa all'art. 74 cl.P.R. n. 309 del 1990 e quelle relative ai reati fine di cui all'art. 73 cl.P.R. cit.. Più nello spe- cifico, il terzo motivo di ricorso, nel contestare l'indiscutibile identificazione del Bril- lante con l'alias "o chiatt", soprattutto in virtù dell'acclarata presenza di altri soggetti col medesimo nomignolo, coinvolgeva tutti i singoli reati scopo che fondavano la loro riconducíbilità all'imputatu proprio sul summenzionato connubio, stigmatizzando la mancata e possibile riferibilità dei suddetti episodi alle altre persone col medesimo "alias". Nei motivi di appello, inoltre, sempre per le ragioni di cui sopra, la sentenza era impugnata, nella sua interezza (come evincibile dalla medesima motivazione della Corte di appello) in relazi: :le ai capi e/o ai punti, per i quali erano state pronunciate la condanna e le consequenziali statuizioni e, dunque, anche per i reati scopo di cui ai capi A6), A10), AlObis) e A18). Orbene, l'erronea supposizione dell'inesistenza dell'impugnazione avverso i capi della sentenza di condanna per i reati fine predetti viziava il sillogismo dell'organo giudicante poiché ha cons?ntito allo stesso di ritenere "cosa giudicata" la responsa- bilità dell'imputato per i singoli reati scopo, mentre la riconducibilità allo stesso di ciascuno dei singoli episodi criminosi aveva formato oggetto di gravame coi motivi di appello e di ricorso per Cassazione. La presenza di numerosi soggetti col nomignolo "o' chiatt" impediva di ritenere provata, anche nei reati scopo, l'equivalenza assoluta ed indiscutibile, secondo la prospettazione difensiva, o'chiatt=[OSCURATO:PERSONA] che, per contro, era esatta- mente la quaestio facti, della quale si chiedeva la opportuna verifica in sede di gra- vame. In un tale scenario, il richiamo al contenuto delle intercettazioni sottese alla cristallizzazione dei reati scopo per addivenire alla responsabilità del Brillante quale soggetto promotore e non partecipe dell'associazione appariva erroneo (perché - tutte - a lui certamente riferibili e dal cui specifico contenuto dedurne, altresì, il ruolo apicale).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che l'eri re i -natele e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis, cod. proc. pen., quali motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispon- denza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legitti- mità, il cui contenuto viene percepito in nodo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'ine- satta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193). Si deve quindi trattate di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della vo- lontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adot- tata senza di esso (Sez. 6 n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819; Sez. 2, n. 2241 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, Pezzino, Pv. 259821). Gli errori di giudizio sono esclusi dall'area in cui lo strumento previsto dall'art.625 bis cod. proc. pen. risulta utilizzabile. Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappre- sentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia invece contenuto valuta- tivo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'o- rizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 dei 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531). 1.1. Peraltro, in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per Cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omis- sione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'o- messo esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art. 173, disp. att., cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982; Sez. 1, Ord. n. 17847 del 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868). Secondo un orientamento da tempo consolidato, difatti, l'omesso esame di un motivo di ricorso per Cassazione deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto, quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesi- stenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283). 2. Con riferimento alla fattispecie in esame, va premesso che, effettivamente, sotto il profilo testuale, nella sentenza impugnata la Corte di cassazione ha escluso dalla propria valutazione l'esame dei reati-fine, affermando erroneamente che le do- glianze difensive prospettate col ricorso concernevano esclusivamente il reato asso- ciativo. In tale pronunzia, la Corte di cassazione ha riconosciuto la credibilità e l'attendi- bilità dell'Abbate, intraneo all'associazione dedita al traffico di stupefacenti, che aveva collaborato con gli organi inquirenti, fornendo elementi significativi in ordine all'orga- nigramma del sodalizio, ai ruoli degli imputati e all'identificazione del Brillante. La Corte di legittimità ha fornito un'esauriente spiegazione in ordine all'esatta identificazione del Brillante nell'unico soggetto denominato "o' chiatt" nelle conver- sazioni intercettate, senza effettuare distinzioni tra reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e reati-fine. Si trattava di considerazioni svolte dall'organo giudicante su una probatoria - costituita soprattutto da intercettazioni - comune a tutti i reati ed ine- rente anche al suo coinvolgimento in singoli episodi criminosi. Il tema dell'identificazione del Brillante, pertanto, è stato trattato nella sentenza impugnata con valutazione globale in relazione a tutti i reati ascrittigli: in caso di dubbio sul coinvolgimento del medesimo nei reati-fine, la Corte di cassazione avrebbe trattato tale argomento, al fine di stabilire il grado di coinvolgimento dello stesso nel reato associativo. In ordine all'identificazione dell'imputato, infatti, la Corte di legittimità ha osser- vato che il Brillante era l'interlocutore denominato "o chiatt", come emergeva princi- palmente dal narrato dell'Abbate e dai servizi di osservazione della P.G. contestuali alle intercettazioni in essere sull'autovettura dell'Abbate. Dai dialoghi si comprendeva che era presente in loco proprio il Brillante e non gli altri soggetti indicati nell'atto di appello. Inoltre, la sera del 14 gennaio 2012, l'Abbate, intercettato, faceva riferi- mento alla madre del "chiatt"; in seguito, gli organi di P.G. vedevano l'Abbate, in compagnia del Brillante, e questi scendeva dall'auto del primo, per recarsi nell'edificio in cui abitava la madre del Brillante. Il 6 febbraio 2012, allorché erano registrati a bordo dell'auto dell'Abbate colloqui di commento sull'arresto di brio Francesco, i ca- rabinieri vedevano scendere il Brillante dall'auto dell'Abbate. Infine, il 7 febbraio 2012, l'Abbate chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] di portare i soldi alla madre del "chiatt" e dal sistema di posizionamentc, GPS, sull'auto de: primo, rilevava che l'Abbate si era fer- mato vicino all'abitazione della madre del Brillante. Secondo la sentenza rescindente, il ruolo di organizzatore dell'associazione de- dita al traffico di droga, in un contesto nel quale l'imputato non aveva proposto im- pugnazione avverso ai capi della sentenza di condanna per i reati di cui ai capi A6), A10), AlObis e A18), era stato ben delineato nella sentenza della Corte di appello; a tal riguardo - si rileva - il contenuto esplicito delle intercettazioni non lasciava dubbi circa il ruolo di organizzatore del Brillante, al pari dell'Abbate, della piazza di spaccio. La Corte di cassazione ha poi considerato significative le seguenti conversazioni sul ruolo del Brillante: a) la n. 5 del 14 gennaio 2012, in cui l'Abbate raccontava all'ignoto interlocutore il ruolo del "chiatto" nell'organizzazione della piazza di spac- cio; b) la n. 10 del mede::,:mo giorno, in cui l'Abbate si informava con gli spacciatori al dettaglio dell'andamento della piazza di spaccio, dovendo consegnare il denaro ricavato dalla vendita a casa del "chiatto"; il ricorrente interloquiva direttamente per conoscere "il lavoro", dava dirette disposizioni sul modo di operare, contestava all'Ab- bate la mancata corresponsione di euro 200 e provvedeva alla determinazione della somma da corrispondere alle famiglie degli arrestati (n. 95 del 20 gennaio 2012). Ebbene, alla luce del tessuto motivazionale qui sintetizzato, si evince l'assenza di decisività del motivo di ricorso proposto dal Brillante, in quanto da esso non di- scende una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adot- tata se il motivo fosse stato considerato. [OSCURATO:PERSONA], infatti, si limita ad evidenziare l'omessa valutazione dei motivi di ricorso inerenti ai reati-fine (comunque incidentalmente trattati) relativamente alla sussistenza di un presunto dubbio sulla sua identificazione, ma non chiarisce per quali ragioni l'interpretazione delle conversazioni intercettate dovrebbe essere frazionata e circoscritta al solo reato associativo. Il ricorrente, pertanto, prospetta le questioni in modo parziale e frammentario e non si confronta con l'articolato percorso argomentativo seguito dal collegio giudi- cante, che, al contrario, ha analizzato l'impianto accusatorio in modo esauriente, at- traverso una lettura affatto atomistica della vicenda processuale. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero -- al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il