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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30050/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa il 28 Febbraio 2018 dal Tribunale di Foggia che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitti di ricettazione di numerosi reperti archeologici e di detenzione illegale di tre fucili da caccia.

Il primo motivo del ricorso congiunto proposto dai due irnputati, con cui si deducono violazione degli articoli 648 cod.pen. e 2 e 7

I. 895/1967 poiché il giudizio di responsabilità è stato pronunziato in assenza di prova certa della colpevolezza, è generico e manifestamente infondato poiché non si confronta con la motivazione resa dalla sentenza, che ha valorizzato le dichiarazioni dei testi da cui emerge che la detenzione dei fucili era ben nota già da quando il padre della Vero era in vita; che i due coniugi vivevano in quella abitazione da diversi anni; che i reperti archeologici erano utilizzati come pezzi di arredamento.

Il secondo motivo con cui si invoca il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio è generico poiché non considera la motivazione della Corte che ha respinto la richiesta in ragione del numero e della potenzialità offensiva delle armi e ha comunque sottolineato che l'aumento sanzionatorio è stato contenuto in appena due mesi di reclusione e 200 C di multa.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paggimento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favcire della cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa il 28 Febbraio 2018 dal Tribunale di Foggia che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitti di ricettazione di numerosi reperti archeologici e di detenzione illegale di tre fucili da caccia. Il primo motivo del ricorso congiunto proposto dai due irnputati, con cui si deducono violazione degli articoli 648 cod.pen. e 2 e 7 I. 895/1967 poiché il giudizio di responsabilità è stato pronunziato in assenza di prova certa della colpevolezza, è generico e manifestamente infondato poiché non si confronta con la motivazione resa dalla sentenza, che ha valorizzato le dichiarazioni dei testi da cui emerge che la detenzione dei fucili era ben nota già da quando il padre della Vero era in vita; che i due coniugi vivevano in quella abitazione da diversi anni; che i reperti archeologici erano utilizzati come pezzi di arredamento. Il secondo motivo con cui si invoca il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio è generico poiché non considera la motivazione della Corte che ha respinto la richiesta in ragione del numero e della potenzialità offensiva delle armi e ha comunque sottolineato che l'aumento sanzionatorio è stato contenuto in appena due mesi di reclusione e 200 C di multa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paggimento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favcire della cassa delle ammende. Così deciso, i
Sentenza Cassazione n. 30050/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris