CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 28683/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11459/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di nomina di nuovo difensore del 3 Ric. 2020n.11459 sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 ottobre 2023,dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] , con elezione d i domicilio digitale presso l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; -altro ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 14 A - 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TRENTO n. 321/2019,depositata il 18/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proprietari della p.ed. 28/2 C.C. Vigo (casa di abitazione costituita da un piano seminterrato destinato a deposito ed ulteriori piani destinati ad abitazione), nonché della p.m. 4 della p.ed. 26 sempre C.C. Vigo (Comune di TON-TN), porzione di casa collegata alla p.ed. 28/2 destinata anch'essa ad abitazione, nonché della p.m. 3 sempre della p.ed. 26 successivamente divenuta p.m. 4 della p.ed. 26 Ric. 2020n.11459 sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 (garage), convenivano in giudizio i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , comproprietari della p.ed . 22 , edEttore Turri, proprietario della p.ed. 26 p.m.1. La domanda dei citati attori era diretta ad ottenere, in via principale, che fosse accertato il loro acquisto per usucapione del diritto di passaggio pedonale e carrabile sui suddetti immobili dei convenuti ed a favore della p.ed. 26 p.m. 4 e della p.ed. 28/2, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti ai maggiori costi di realizzazione del garage determinati dal ritardo nel rilascio della concessione; in via subordinata, chiedevano che, previo accertamento della completa o relativa interclusione della loro proprietà, fosse costituita servitù coattiva di passaggio a carico dei fondi dei convenuti ed in favore dei loro fondi. 2. Solo alcuni dei convenuti - ed in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MariaAngela Arnoldo -si costituivano contestando le pretese attoree. 3. I l Tribunale di Trento – previo rigetto della domanda principale di usucapione –accoglieva, invece, quella subordinata di costituzione coattiva della servitù per interclusione relativa ex art. 1052, comma 2 , c.c. e condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in solido, al pagamento in favore dei proprietari dalla p.ed 22 dell'importo di complessivi euro 7.496,00 ed in favore del proprietario della p.ed. 26 p.m. 1 dell'importo di euro 1.890,00. 4.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la suddetta sentenza. Ric. 2020n.11459 sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano al gravame. 6. La Corte di Appello di Trento– con sentenza n. 321/2019 - rigettava il gravame sulla costituzione della servitù e accoglieva solo il motivo relativo alla determinazione dell’indennità. La Corte d'Appello, come prima il Tribunale, accertat a l'interclusione relativa del fondo di proprietà degli attorisulla scorta della consulenza tecnica, riteneva applicabile la disciplina di cui all'art. 1052, comma 2 , c.c. "interpretat a alla luce di quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità in seguito allapronuncia della Corte Costituzionale n. 167/1999" , come ripetutamente accolta dalla giurisprudenza di legittimità successiva alla citata pronuncia che vi ha ricompreso anche gli interessi di carattere abitativo a prescindere dal limite ricavabile dalla norma delle esigenze generali dell'agricoltura e dell'industria o della peculiare situazione di salute del richiedente. La Corte trentina precisava (v. pagg. 12-13 della sentenza qui impugnata) che " già la Corte Costituzionale, in effetti , aveva rilevato come l'omessa previsione dell'esigenza di accessibilità alla casa di abitazione limitasse lo sviluppo di ogni singola persona umana, quale fine ultimo dell'organizzazione sociale dello Stato, ledendo il principio personalista che ispira la [OSCURATO:PERSONA]. Una limitazione di tale genere al diritto del proprietario del fondo servente si è ritenuta legittima quale limite olla proprietà privato imposto dalla legge, ai sensi della norma costituzionale, con il fine di assicurare la funzione sociale della proprietà. Così,l'istituto della servitù coattiva di passaggio non può più, ritenersi condizionato da un'ottica dominicale e produttivistica, bensì deve considerarsi Ric. 2020n.11459 sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 orientato -nella prospettiva di tutela dei valori della persona di cui agli artt. 2 e 3 Cast. - anche alla tutelo delle esigenze di carattere abitativo (Cass. Civ. Sez. II n. 10045/2008; Cass. Civ. Sez. I I n. 14103/2012; Cass. Civ. Sez. IIn. 1603/2017). Tale giurisprudenza valorizzava anche le esigenze di accessibilità tramite i mezzi meccanici della casa di abitazione, in ragione dell'odierno comune stile di vita”. Secondo il giudice del gravame era infondato anche il motivo relativo alla sussistenza del limite di cui all’art. 1051, comma 4, c.c. in quantola particella gravata da servitù era costituita da una vera e propria strada destinata al transito dei veicoli per l'accesso agli immobili che vi si affacciavano. L’asserito parcheggio dei veicoli anche nella parte più ampia della strada, invece,non consentiva il transito sulla medesima. La particella, dunque, non corrispondeva alla definizione di cortile come spazio scoperto recintato posto a disimpegno esclusivo di uno o più case. Inoltre, l'articolo 1051 , comma 4, c.c. non prevedeva un'esenzione assolu ta delle aree di attinenza indicate ma, al più , un criterio di scelta ove possibile. Pertanto, in un bilanciamento di interessi , l'esenzione doveva ritenersi limitata al caso in cui il proprietario del fondo intercluso avesse la possibilità di scegliere tra più fondi attraverso i quali attuare il passaggio La Corte d'appello accoglieva, invece, il motivo relativo al criterio di determinazione dell'indennità che non poteva essere legato esclusivamente al valore di mercato del terreno assoggettato a servitù, dovendosi tener presente la perdita di valore complessivo della proprietà . S ulla base di questo criterio riteneva equa un'indennità pari ad euro 14.000 ,00 in favore dei Ric. 2020n.11459 sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 proprietari della p.ed. 22, e di euro 3.500,00 in favore del proprietario della p.ed. 26.p.m., riconoscendo, altresì, gli interessi legali dalla domanda al saldo. La Corte d'appello accoglieva anche il motivo relativo al riparto delle spese di lite evidenziando che alcune delle richieste degli attori erano state rigettate e, quindi , vi era una soccombenza parziale, sicché individuava come criterio unitario quello della reciproca parziale soccombenza e le compensava per un terzo, ponendo i residui due terzi a carico degli appellanti, prevalentemente soccombenti. 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 9. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale. 10.Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ravvisando l’inammissibilità e/o manifesta infondatezza di tutti i motivi di entrambi i ricorsi. 11. A seguito della comunicazione di detta proposta , il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso mentre gli altri ricorrenti principali , così come i ricorrenti incidentali , non hanno insistito nei rispettivi ricorsi formulando analoga richiesta, e , dunque,ai sensi de gli art t . 380 bis e 391 c.p.c. , gli stessi dev ono intendersirinunciati, con riguardo alle loro specifiche posizioni. Ric. 2020n.11459 sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 12. In dipendenza dell’istanza formalizzata dal [OSCURATO:PERSONA] è stata, perciò, fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 13. Detto ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza,ha insistito nella richiest a di accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360, n. 3 , c.p.c. -violazione o falsa applicazione dell'art. 1052 , comma 2 , c.c., insussistenza di esigenze tutelabili sottese alla richiesta servitù coattiva per interclusione relativa. Si assume da parte dei ricorrent i che la Corte d'Appello in pretesa violazione dell'art. 1052 , comma 2 , c.c. non avrebbe riferito "quali sarebbero le esigenze rispondenti ad interessi di carattere generale ex art. 1052 c.c.sottese alle richieste di servitù coattiva per interclusione relativa". 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato : art. 360 n. 3 c.p.c. - violazion e o falsa applicazione de ll'art. 1051 , c omma 4 , c.c.; art. 360, n. 5 , c.p.c. - per omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio sull'esenzione inmateria di cortili. Si deduce da parte dei ricorrenti che la Corte d'Appello non avrebbe apprezzato le caratteristiche dell'area su cui è stata costituita la servitù di passo , area che costituirebbe un cortile esentato ex art. 1051,comma 4, c.c. dalla imposizione di servitù coattive. 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: art 360 n. 3 c . p . c . - violazione o falsa applicazione art. 1053 c.c., errata quantificazione della indennità exart. 1053 c.c. Ric. 2020n.11459 sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 n. 3 c.p.c. –violazione o falsa applicazione d ell'art. 1032 c . c . ; art. 360 , n.5, c . p . c . , omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio sul rimborso delle spese di giudizio e sullespese di CTU. 5. Il ricorso incidentale deve ritenersi rinunciato e, quindi , diventa ultroneo riportarne i motivi. 6. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata di inammissibilità e/o manifesta infondatezza dei ricors i per le seguenti ragioni : Primo e secondo motivo del ricorso principale: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, perché con essi si attinge la valutazione in fatto della Corte di Appello, sotto i profili, rispettivamente, dell’inesistenza di esigenze sottese alla domanda di costituzione della servitù (primo motivo) e dell’applicabilità del divieto di costituzione di servitù a carico di cortili (secondo motivo). In particolare, gli odierni ricorrenti si dolgono del fatto che la domanda non era stata proposta in relazione ad un portico del quale i controricorrenti erano solo comproprietari, che pure avrebbe dovuto essere attraversato per raggiungere la pubblica via. La Corte di Appello ha rigettato la doglianza, affermando, condivisibilmente, che non è possibile costituire servitù di passaggio su un fondo in comproprietà, essendo il transito sullo stesso connaturato all’esercizio del diritto di comproprietà. Sul punto, vale richiamare il principio secondo cui “Posto che il partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la Ric. 2020n.11459 sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 destinazione di essa, o di non impedire l'altrui pari uso, il passaggio su una strada comune, in origine destinata a servire alcuni, determinati fondi di proprietà esclusiva, che venga effettuato da un comunista anche per accedere ad altro fondo, a lui appartenente in proprietà esclusiva, di per sè non raffigura un godimento vietato, a norma dell'art. 1059, primo comma, cod. civ., non comportando la costituzione di una servitù sul bene comune, perché non si risolve nella modifica della destinazione di questo, ne' nell'impedimento dell'altrui pari diritto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 476 del 20/01/1994, Rv. 485047). La relativa indagine costituisce un accertamento di fatto (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3368 del 23/03/1995, Rv. 491342), fermo restando che, in tema di condominio “… il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., che impedisce la modifica apportata alla stessa da un singolo condomino, si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, sicché, a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., deve essere provato dalla parte che contesti l’uso della cosa operato da uno dei comproprietari, mentre la deduzione, da parte del convenuto, della legittimità della modifica costituisce un'eccezione in senso improprio, che, rilevabile dal giudice anche d'ufficio, non comporta alcun onere probatorio a carico del convenuto medesimo” (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 5809 del 22/02/2022, Rv. 664184). Poiché nel caso di specie la Corte di Appello ha accertato che il portico è destinato per sua natura a consentire l’accesso ai beni di proprietà individuale, il passaggio va considerato uso proprio della cosa comune (cfr. pag. 11 della sentenza). La Corte distrettuale, richiamando la C.T.U., ha poi ravvisato l’interclusione del fondo Ric. 2020n.11459 sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 dominante, ritenendo non adeguato l’attuale accesso per raggiungerlo con mezzi meccanici (cfr. pag. 13 della sentenza) ed ha escluso che l’area interessata dal passaggio costituisse cortile, trattandosi, invece, di “… vera e propria strada destinata al transito dei veicoli per l’accesso agli immobili che vi si affacciano …” (cfr. pag. 15 della sentenza). Trattasi di accertamento di fatto, che i ricorrenti contestano mediante la contrapposizione, alla ricostruzione dei fatti e delle prove operata dal giudicedi merito, di una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente Ric. 2020n.11459 sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Terzo motivo del ricorso principale e unico motivo del ricorso incidentale: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, in quanto attingono entrambi, evidentemente sotto diverse ed opposte prospettive, la statuizione con la quale la Corte di Appello ha determinato l’indennità ex art. 1053 c.c., correggendo il criterio utilizzato dal primo giudice, che aveva tenuto conto del solo valore venale dell’area asservita, senza considerare che l’affermazione dell’esistenza del diritto reale ne precludeva qualsiasi altro uso alternativo. Sul punto, la decisione è coerentecon l’insegnamento di questa Corte, secondo cui l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. deve essere quantificata in misura proporzionata al danno effettivamente cagionato al fondo servente (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23078 del 25/07/2022, Rv. 665382; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21866 del 09/10/2020, Rv. 659377; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10269 del 18/05/2016 Rv. 639969). Il relativo accertamento rientra nella valutazione del fatto affidata al giudice di merito, onde anche per le censure in esame possono richiamarsi Ric. 2020n.11459 sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 gli argomenti esposti in relazione allo scrutinio dei primi due motivi del ricorso principale. Quarto motivo del ricorso principale: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché attinge il governo delle spese, che la Corte di Appello, avendo parzialmente riformato la decisione di prime cure, in punto di quantum dell’indennità ex art. 1053 c.c., ha governato con riferimento al doppio grado del giudizio, compensandole in parte e ponendole, per il resto, a carico della parte complessivamente soccombente . 7. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (l’unico – come visto – che ha chiesto la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.),con la memoria depositata in prossimità dell’udienza,ha insist ito nella richiesta di accoglimento del ricorso e, in via preliminare , ha rilevato che non gli è stata comunicata la fissazione dell’ odierna adunanza camerale. La comunicazione, infatti, è stata inviata al precedente difensore. Va, tuttavia,considerato che il nuovo difensore del ricorrente , essendo – come dal medesimo attestato – venuto comunque a conoscenzadella predetta fissazione, ha svolto ulteriori deduzioni difensiverispetto a quelle di cui al ricorso, ten endo conto anche del tenore della proposta di definizione anticipata e, perciò, non si ravvisano le condizioni per un differimento dell’adunanza camerale (peraltro nemmeno richiesto), non essendosi venuta a configurare alcuna lesione dei diritti di difesa e al contraddittorio. 7.1.Nel merito, il ricorrente lamenta l’ omessa valutazione del cortile in un’ottica comparativa e di bilanciamento delle contrapposte esigenze dei proprietari del fondo dominante e di Ric. 2020n.11459 sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 quello servente, ai fini del riscontro della concreta applicabilità dell’art.1052, secondo comma, c.c. venendosi sostanzialmente a porre nel nulla la naturale destinazione a cortile dell’area assoggettata alla servitù di passaggio pedonale e carrabile.Inoltre, il ricorrente deduce che si è tenuto conto di una piccola frazione dell’immobile e non del suo insieme da considerarsi unitariamente e, in quanto tale, non intercluso. Il ricorrente, infine , nella memoria rappresenta che la medesima area è stata gravata anche da servitù di passaggio pedonale, nonostante il C.T.U. abbia espressamente riconosciuto, a pagina 10 del relativo elaborato tecnico, che l’immobile erroneamenteritenuto relativamente intercluso quanto a l transito veicolare, è, invece, “comodamente raggiungibile a piedi scendendo la scala interna”. 8. Ritiene il collegio che la memoria del citato ricorrente non offre argomenti tali da consentire di modificare le conclusioni di cui alla proposta di definizione formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c. La sentenza impugnata è conforme agli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte, avendo affermato il principio di dirittoalla stregua del quale l'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è Ric. 2020n.11459 sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale. Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, c.c. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c.. (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8817 del 10/04/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14103 del 3.08.2012). Il giudizio di comparazione dei contrapposti interessi spetta al giudice del merito e -ove congruamente motivato, come avvenuto nel caso specie - si sottrae al sindacato di questa Corte , non potendosi riscontrare alcuna violazione di legge. Peraltro,la Corte trentina ha ritenuto che l’area che costituisce il fondo c.d. servente, da un lato , non può ritenersi un cortile essendo una vera e propria strada destinata al transito dei veicoli per l'accesso agli immobili che vi si affacciano e, dall’altro , ha accertato che l’asserito parcheggio dei veicoli anche nella parte più ampia della strada non consentiva il transito sulla medesima. La particella, dunque, non corrispondeva alla definizione di cortile come spazio scoperto recintato posto a disimpegno esclusivo di uno o più case. Inoltre, la Corte territoriale ha posto in evidenza che l'articolo 1051, comma 4, c.c. non prevede un'esenzione assoluta delle aree Ric. 2020n.11459 sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 di attinenza indicate ma, al più, un criterio di scelta ove possibile. Pertanto, in un bilanciamento di interessi,l'esenzione deve ritenersi limitata al caso in cui il proprietario del fondo intercluso avesse la possibilità di scegliere tra più fondi attraverso i quali attuare il passaggio. Il ricorrente richiede, da un lato , una diversa qualificazione dell’area come cortile e, dall’altro , un nuovo giudizio di bilanciamento in virtù del quale si affermi che la deroga all’art. 1051,comma 4 , c.c. non possa nel caso in questione operare. Senonché, si tratta in entrambi i casi di attività che presuppone un giudizio di fatto precluso a questa Corte se non in presenza di un omesso esame di un fatto decisivo che,tuttavia, non è dedotto (e, comunque, non sussiste). Sulla base dell’ampia motivazione, infatti, la Corte d’Appello ha esclusola natura di cortile dell’area assoggettata alla servitù e ha ritenuto che, in ogni caso , tale natura sarebbe stata recessiva rispetto alla necessità di consentire il passaggio carrabile al fondo dominante ex art. 1052, comma2, c.c. 8.1 Infine, è d el tutto infondata la tesi del ricorrente secondo cui non vi è stata una valutazione unitaria del “fondo dominante” in quanto vi era sicuramente un altro accesso pedonale all’immobile degli attori. Infatti, che si sia tenuto conto della situazione complessiva è dimostrato dal fatto che la norma applicata è stata quella relativa all’interclusione relativa dovendosi altrimenti fare riferimento all’art. 1051 c.c. La stessa argomentazione vale per la servitù solo pedonale. Quanto agli ulteriori motivi, non possono che confermarsi le considerazioni svolte nella proposta di definizione, posto che la Ric. 2020n.11459 sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 Corte distrettuale ha legittimamente aumentato (nelle misure prima richiamate) le due indennità riconosciute dal primo giudice in favore dei proprietari dei fondi serventi,proprio in relazione alla perdita di valore complessivo dell’immobile gravato dalla servitù. Lo stesso deve osservarsi per il governo delle spese del giudizio di merito, con riferimento al quale è stata correttamente ritenuta sussistente un’ipotesi di reciproca parziale soccombenza tra le parti, con accollo dei due terzi delle stesse agli appellanti, siccome prevalentemente soccombenti, e con compensazione del residuo terzo. 9. In definitiva, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va integralmente rigettato, con conseguente sua condanna - in applicazione del principio della soccomben za - al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle part i controricorrent i , liquidate come in dispositivo. 10. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, della stessa norma – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna delcitato r icorrente principale al pagamento, in favore dei controricorrent i , di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende(anch’essa liquidata in dispositivo). 11. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento – da parte del [OSCURATO:PERSONA] -di un ulteriore importo a titolo contributo Ric. 2020n.11459 sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. 12. Deve, infine, dichiararsi l’estinzione del presente giudizio con riferimento al ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione al ricorso incidentale da questi ultimi due formulato nei confronti dei primi, non avendo essi chiesto la decisione ex art. 380 - bi s, comma 2, c.p.c.. Ciòai sensi di quest’ultima stessa norma, in correlazione con l’art. 391 c.p.c., con conseguente compensazione delle spese in ordine ai rapporti processuali tra i medesimi instauratosi e poi reciprocamente estintisi. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara l’estinzione del giudizio con riferimento al ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con compensazione delle spese tra le stesseparti. Condanna il ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] al pagamento , in favore dei controricorrent i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensie in euro 200,00 per esborsi, oltre al contributo forfettario, iva e cpa, nella misura e sulle voci come per legge. Condanna, altresì , lo stesso ricorrente Tu rr i Luigino , ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento, in favore delle suddette part i controricorrent i , della ulteriore somma di euro Ric. 2020n.11459 sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 1.500,00, nonché ex art.