CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 43542/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 5/5/2023 dal Tribunale di Padova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalgnsigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata: in tema di patteggiannento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca - esame - la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 — 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 -01); considerato che il comma 2- bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede, infatti, che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]