CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 12076/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 10/5/2024 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia emessa il 18/10/2023 dal locale Tribunale, rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo a numerosi delitti di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la mancata riqualificazione delle condotte ai sensi del comma 5 della norma citata, i cui caratteri emergerebbero da più elementi richiamati. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità. 4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, dopo aver richiamato la consolidata giurisprudenza in materia e la necessità di una valutazione globale di tutti gli elementi della vicenda, ha sottolineato la quantità di droga acquistata e detenuta in maniera complessiva, insieme con l'organizzazione di una vera e propria rete di spaccio nei confronti di vari soggetti, all'interno di un intenso e ben articolato traffico di stupefacenti gestito dal ricorrente, con condotte tutt'altro che occasionali. Ancora, la Corte ha evidenziato che nessun rilievo poteva avere la dedotta scarsa qualità della sostanza (peraltro ribadita anche in questa sede), così come i minimi effetti droganti, in quanto dati non riscontrati e, in ogni caso, ritenuti evidentemente soccombenti rispetto alla già richiamata organizzazione del traffico ed alla ampiezza della relativa rete. 4.1. Considerato, peraltro, che la sentenza di appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha operato un solo aumento a titolo di continuazione (con il capo 17), pur a fronte di numerosi delitti riscontrati, cosicché non risultano fondate contestazioni in punto di pena. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 febbraio 2025 /1@nsigliere est