Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33744/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] annunziata udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di concessione della sospensione condizionale in relazione a una condanna alla pena di un anno e tre mesi di reclusione e 300 euro di multa, fondata sull’intervenuta abrogazione di uno dei reati oggetto di un’altra precedente condanna.

Il rigetto si è fondato sul fatto il beneficio della sospensione condizionale richiesto in executivis era stato già negato in sede di cognizione sulla base dei precedenti penali (nella specie due, di cui uno solo abrogato) con prognosi negativa, condivisa anche dal giudice dell’esecuzione, sulla probabilità che il condannato potesse astenersi dal commettere ulteriori reati.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso tale ordinanza, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico motivo.

Con tale motivo, il ricorrente denuncia il vizio della motivazione, ritenuta apparente, in relazione alla ritenuta sussistenza della prognosi negativa con cui il giudice dell’esecuzione ha negato il beneficio richiesto, pur in presenza dell’abrogazione del reato alla base di una delle precedenti condanne, mentre l’altra era relativa ad un unico delitto commesso venti anni prima con pena pari ad euro 300 di multa, peraltro, pagata, così ponendosi in aperto contrasto con quanto affermato da Sez.

U, n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, Rv. 232610.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso è infondato, quindi, da rigettare.

1.1. La motivazione del giudice dell’esecuzione è immune dal vizio rappresentato, perché al caso in esame non è applicabile l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen., pronunci per intervenuta "abolitio criminis" ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, può, nell'ambito dei "provvedimenti conseguenti" alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art. 164, comma primo, cod. pen., sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti” (Sez.

U, n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, Catanzaro, Rv. 232610).

L’applicazione del principio di diritto della pronuncia Catanzaro è, infatti, condizionata alla circostanza che la abrogazione del reato sia successiva alla decisione del giudice della cognizione che ha negato l’applicazione del beneficio.

1.2. Ciò, pur considerando che un’altra pronuncia, sempre a Sezioni Unite, ha sostenuto che “il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorché l'evenienza di abolitio criminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione” (Sez.

U, n. 26259 del 29/10/2015, dep. 2016, P.m. in proc.

Mraidi, Rv. 266872), ed ha, quindi, ammesso, a determinate condizioni, la revoca ai sensi dell’art.673 cod. proc. pen. anche per il caso in cui l’abrogazione sia antecedente alla sentenza di cognizione.

2. Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha motivato espressamente nel senso che il giudice della cognizione, nella sua decisione, aveva escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non per l’efficacia preclusiva ex lege della condanna per fatti poi oggetto di depenalizzazione, ma per la prognosi negativa ricavata dai precedenti.

Questa è stata l’effettiva ratio decidendi che ha impedito, come si sarebbe voluto con il motivo di ricorso, ricavare che dalla previsione dell’art. 673 cod. proc. pen. potesse derivare la possibilità di applicazione in executivis della pena sospesa.

Deve essere, quindi, qui ribadito quanto già affermato da Sez. 5, n. 34682 del 11/02/2005, Rv. 232312, secondo cui “ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, da commettere ulteriori reati. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il diniego del beneficio deciso dal giudice di merito sulla base della valutazione di precedenti condanne dell'imputato per emissione di assegni senza copertura, significative ai fini del giudizio prognostico)”.

In definitiva, nelle ipotesi in cui il precedente penale, per reato che era stato già abrogato al momento della decisione, non era di per sé normativamente ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice dell’esecuzione, nel suo potere-dovere di interpretazione del giudicato, ha ben ritenuto che, negato il beneficio per l’esistenza del “precedente per reato abrogato”, la sentenza di cognizione abbia voluto esprimere un giudizio di non meritevolezza fondato su quelle condotte precedenti, anche se non più costituenti reato, pertanto tale prognosi negativa non può essere oggetto di “revisione” in sede esecutiva.

3. Sulla base di quanto sin qui esposto deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] annunziata udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di concessione della sospensione condizionale in relazione a una condanna alla pena di un anno e tre mesi di reclusione e 300 euro di multa, fondata sull’intervenuta abrogazione di uno dei reati oggetto di un’altra precedente condanna. Il rigetto si è fondato sul fatto il beneficio della sospensione condizionale richiesto in executivis era stato già negato in sede di cognizione sulla base dei precedenti penali (nella specie due, di cui uno solo abrogato) con prognosi negativa, condivisa anche dal giudice dell’esecuzione, sulla probabilità che il condannato potesse astenersi dal commettere ulteriori reati. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso tale ordinanza, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente denuncia il vizio della motivazione, ritenuta apparente, in relazione alla ritenuta sussistenza della prognosi negativa con cui il giudice dell’esecuzione ha negato il beneficio richiesto, pur in presenza dell’abrogazione del reato alla base di una delle precedenti condanne, mentre l’altra era relativa ad un unico delitto commesso venti anni prima con pena pari ad euro 300 di multa, peraltro, pagata, così ponendosi in aperto contrasto con quanto affermato da Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, Rv. 232610. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è infondato, quindi, da rigettare. 1.1. La motivazione del giudice dell’esecuzione è immune dal vizio rappresentato, perché al caso in esame non è applicabile l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen., pronunci per intervenuta "abolitio criminis" ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, può, nell'ambito dei "provvedimenti conseguenti" alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art. 164, comma primo, cod. pen., sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti” (Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, Catanzaro, Rv. 232610). L’applicazione del principio di diritto della pronuncia Catanzaro è, infatti, condizionata alla circostanza che la abrogazione del reato sia successiva alla decisione del giudice della cognizione che ha negato l’applicazione del beneficio. 1.2. Ciò, pur considerando che un’altra pronuncia, sempre a Sezioni Unite, ha sostenuto che “il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorché l'evenienza di abolitio criminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione” (Sez. U, n. 26259 del 29/10/2015, dep. 2016, P.m. in proc. Mraidi, Rv. 266872), ed ha, quindi, ammesso, a determinate condizioni, la revoca ai sensi dell’art.673 cod. proc. pen. anche per il caso in cui l’abrogazione sia antecedente alla sentenza di cognizione. 2. Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha motivato espressamente nel senso che il giudice della cognizione, nella sua decisione, aveva escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non per l’efficacia preclusiva ex lege della condanna per fatti poi oggetto di depenalizzazione, ma per la prognosi negativa ricavata dai precedenti. Questa è stata l’effettiva ratio decidendi che ha impedito, come si sarebbe voluto con il motivo di ricorso, ricavare che dalla previsione dell’art. 673 cod. proc. pen. potesse derivare la possibilità di applicazione in executivis della pena sospesa. Deve essere, quindi, qui ribadito quanto già affermato da Sez. 5, n. 34682 del 11/02/2005, Rv. 232312, secondo cui “ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, da commettere ulteriori reati. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il diniego del beneficio deciso dal giudice di merito sulla base della valutazione di precedenti condanne dell'imputato per emissione di assegni senza copertura, significative ai fini del giudizio prognostico)”. In definitiva, nelle ipotesi in cui il precedente penale, per reato che era stato già abrogato al momento della decisione, non era di per sé normativamente ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice dell’esecuzione, nel suo potere-dovere di interpretazione del giudicato, ha ben ritenuto che, negato il beneficio per l’esistenza del “precedente per reato abrogato”, la sentenza di cognizione abbia voluto esprimere un giudizio di non meritevolezza fondato su quelle condotte precedenti, anche se non più costituenti reato, pertanto tale prognosi negativa non può essere oggetto di “revisione” in sede esecutiva. 3. Sulla base di quanto sin qui esposto deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso
Sentenza Cassazione n. 33744/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris