CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 42804/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23458/21 Ghilani [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Perugia confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato, con rito abbreviato, per plurimi reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che il fatto non poteva essere qualificato di lieve entità sia per il lungo protrarsi dei fatti (dal 2013 al 2019) che per l'utilizzo di un complice addetto alle consegne che denotavano la professionalità del'illecita attività; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice; che si tratta di motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore Il PreiIente [OSCURATO:PERSONA]