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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 06257/2024

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27515/2022r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E RNESTO , rappresentat o e difes o , giusta procur a speciale allegata a l ricorso, dall’AvvocatoCarla Petrarca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 58. - r icorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Milano, alla Piazza della Repubblica n. 30. - intimata - avverso la sentenza, n. cronol. 14214/2022,del [OSCURATO:PERSONA] asseritamente pubblicatail giorno 30/09/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 05/03/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.

Con atto ritualmente notificato il 7 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] riassunse,innanzi al Giudice di Pace di Roma, il giudizio già promosso contro [OSCURATO:SOCIETA]. presso il tribunale di quella stessa città, dichiaratosene incompetente per valore.

Espose che: i) il 23 novembre 2016 aveva stipulato, con [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:SOCIETA].), il contratto di somministrazione di gas per uso domestico, codice PDR 00881112099086, contatore n. 0024546252, per la propria abitazione in Roma; ii) le “condizioni particolari tecnico economiche di fornitura gas naturale” allegate al contratto prevedevano che il “prezzo applicato pari a 0,219 euro per smc” rimanesse fisso ed invariabile per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di avvio della fornitura e che lo stesso riguardasse tutto il gas consumato, misurato dal contatore sul punto di fornitura; iii) erano state applicate, invece, tariffe superiori con le fatture successive alla sottoscrizione del contratto e che, a fronte del reclamo da lui formulato, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva precisato che il prezzo pattuito andava adeguato al [OSCURATO:PERSONA] “PSC specifico (pari a 39,915) per rispecchiare le caratteristiche di altitudine e temperatura del suo punto di fornitura”, confermando la correttezza dei calcoli contenuti nelle fatture; iv) la clausola contenuta nelle condizioni tecnico particolari di fornitura (CPE) allegate al modulo sottoscritto era vessatoria e nulla ai sensi dell’art. 33, lettera I, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cd.

Codice del consumo);v) [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito nell’inosservanza degli artt. 20 e 21 dell’appena menzionato d.lgs., predisponendo ed illustrando documenti fuorvianti ed ingannevoli in materia di prezzo, al fine di incentivare la sottoscrizione del contratto, ed omettendo di comunicare che il prezzo di € 0,219 per smc di gas sarebbe stato soggetto a variazioni peggiorative qualora il potere calorifico superiore (PCS), applicato all’utenza in rapporto alla località nella quale ricadeva la fornitura, fosse risultato superiore a 38,52 Mj-Smc, convenzionalmente formalizzato nelle condizioni particolari tecnico economiche (CPT); vi) [OSCURATO:SOCIETA]. era responsabile anche a titolo extracontrattuale, per inosservanza degli artt. 1337, 1218, 1175 e 1776 cod. civ., sicché andava condannata al risarcimento dei danni causatigli, patrimoniali e non. 1.1.

Costituitasi la convenuta, che contestò le avverse argomentazioni e pretese, l’adito Giudice di Pace rigettò le domande attoree con sentenza n. 14700/2020.

2. Il gravame promosso dal Panunzi contro quella decisione fu respinto dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con sentenza del 28/30 settembre 2022, n. 14214, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e concordato preventivo.2.1.

Per quanto qui ancora di interesse, quella corte osservò che: i) «Il contratto di somministrazione di gas naturale sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] contiene la chiara indicazione delle modalità di determinazione del prezzo finale della fornitura di gas, soggetto a variazioni “in funzione del valore del medesimo parametro PCS reale (come quantificato dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico) per la località nella quale ricade la fornitura”»;ii) «La clausola di cui l’appellante invoca la nullità non riveste le caratteristiche della vessatorietà poiché è stata accettata e sottoscritta dal medesimo, il quale non ha esercitato il diritto di recesso previsto all’art. 3 delle condizioni generali di fornitura»; iii) «[OSCURATO:PERSONA], come consumatore, ha sottoscritto la parte del contratto in cui era stato dato atto che le condizioni contrattuali erano state oggetto di trattativa tra le parti.

Il “Modulo di adesione per la fornitura di energia elettrica e/o gas” è stato specificamente sottoscritto il 23.11.2016 da [OSCURATO:PERSONA], il quale, tra l’altro, ha dichiarato di aver ricevuto prima di firmare “tutte le informazioni contrattuali di cui all’art. 48, 49 D.Lgs. 206/2005 e di cui all’art. 9 della d.

AEEG n. 104/10, di aver ricevuto copia integrale della documentazione contrattuale e dei relativi allegati, di aver letto attentamente ogni loro parte e clausola, di averne valutato e compreso il significato […]»; iv) il contratto in parola conteneva l’ulteriore parte specificamente sottoscritta dall’appellante, il quale aveva dichiarato di: “aver letto ed approvato specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 1342 c.c. e art. 33-34 D.L.vo 206/2005 (Codice del Consumo) ove applicabili”, gli specifici articoli delle CGF ivi specificamente indicati; v) «[…] il prezzo finale applicato era determinabile al momento della sottoscrizione del contratto, il cui “Allegato al Modulo di Adesione n° 2901929 – Offerta esclusiva riservata ai soli iscritti - [OSCURATO:PERSONA]” sottoscritto dal le parti il 23.11.2016, indica i coefficienti da applicare per il conteggio del corrispettivo[…]»; vi) «L’art. 22, commi III e IV, della delibera dell’AEEGSI n. 138/2004 e s.m.i. dispone che “L’impresa di distribuzione, entro il 25 gennaio di ogni anno, comunica all’impresa di trasporto, con le modalità da questa stabilite, i valori del potere calorifico superiore convenzionale pt determinati ai sensi del presente articolo.

L’impresa di trasporto pubblica nel proprio sito internet, entro il successivo 31 gennaio, i valori di cui al comma precedente tramite file elettronico immediatamente riutilizzabile.

L’impresa di trasporto mantiene inoltre pubblicati i valori relativi ai due anni precedenti” […]; il PCS reale della località in cui è ubicata l’utenza è rilevato e comunicato nell’anno termico in corso e vale per l’anno termico successivo»; vii) «[OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha disposto la consulenza tecnica per verificare la coincidenza tra costi e consumi riferiti all’utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quanto pattuito dalle parti e questo accertamento andava effettuato mediante l’attività di un tecnico, non essendo il giudice in possesso di conoscenze specifiche in materia, né la sentenza impugnata risulta inosservante dell’art. 115 c.p.c.. […].

L’ausiliario d’ufficio ha confermato la correttezza della modalità di calcolo utilizzata per le fatturazioni e la coincidenza tra il prezzo pattuito e quello addebitato».

3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:SOCIETA]. nonha svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Nullità della sentenza, per violazione dell’art. 50-quater c.p.c. e 161, comma 1, c.p.c., dell’art. 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, dell'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione all’art 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

Si contesta al tribunale di non aver dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, emessa dal Giudice di Pace di Roma «in totale difetto di competenza a giudicare su una materia rientrante tra quelle attribuite inderogabilmente alla sezione specializzata del Tribunale delle Imprese».

Si prospetta, inoltre, la nullità della sentenza di secondo grado, per violazione degli artt. 50-quatere 158 cod. proc. civ., perché lo stesso tribunale monocratico in funzione di Giudice d’appello «non era legittimato a giudicare e doveva rimettere gli atti alla sezione specializzata in materia di imprese […] non potendo il suddetto Tribunale monocratico pronunciarsi sulle materie inderogabilmente attribuite al Tribunale delle Imprese in composizionecollegiale dall’art 33, comma 2, della legge 10 Ottobre 1990 n 287»; II) «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».

Si contesta al tribunale di non aver esaminato più fatti storici, discussi tra le parti ed asseritamente decisivi, aventi ad oggetto: «a) La deliberazione del regolatore Arera ([OSCURATO:PERSONA] per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ed ambiente) del 16 Giugno 2020, n 215/2020/S/com; b) La deliberazione del regolatore Arera ([OSCURATO:PERSONA] per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ed ambiente) del 7 Agosto 2014, n 418/2014/R/Gas/com; c) Il provvedimento dell’AGCM ([OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato –Antitrust) n.

PS 11888 – adunanza del 27 Aprile 2022 – offerte commerciali scorrette n 30136»;III) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nella fattispecie, falsa applicazione degli art. 1341 e 1342 c.c. del contratto di somministrazione di cui oggi all’allegato n. 7 del Ricorso, in relazione all’art 33, lettere N ed L, del Codice del Consumo, ed in relazione alle CPE (Condizioni particolari tecnico economiche) di cui oggi all’allegato n 10».

Si ascrive al tribunale di: i) «avere falsamente ritenuto, in violazione all’art. 33, lettera N, del Codice del consumo, che le clausole di cui agli artt. 1341 e 1342, sottoscritte dall’odierno ricorrente nel contratto di somministrazione, comprendessero anche quella relativa alla variabilità del prezzo della fornitura del gas al momento della consegna o della prestazione, in relazione anche agli art. 1.1. e 5.1 del contratto di somministrazione del gas, che rimandano alla clausola di predeterminatezza ed invariabilità del prezzo di 0,219 euro per smc di gas indicato nelle CPE»; ii) «avere errato nel ritenere, in violazione all’art. 33, lettera L, del Codice del consumo, che gli artt. 1341 e 1342 comprendessero anche quella relativa all’adesione a clausole che l’odierno ricorrente non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto e delle CPE (Condizioni particolari tecnico economiche) in relazione al travisamento della prova contenuta nelle CPE avente ad oggetto la predeterminatezza ed invariabilità del prezzo di 0,219 euro per smc di gas in relazione agli artt. 116 e 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»; iii) «non aver ritenuto, nell’interpretare le conclusioni formulate dal CTU sul prezzo effettivamente applicato, vessatoria, ai sensi dell’art. 33, lettera N, del Codice del consumo, la clausola contenuta nelle CPE.

Ovvero per aver falsamente affermato che l’odierno ricorrente hafirmato la parte del contratto in cui era stato dato atto che le condizioni contrattuali erano state tutte oggetto di trattativa tra le parti».

2. Il primo dei descritti motivi è in parte inammissibile ed in parte infondato.

2.1. È inammissibile laddove lamenta la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado da parte del tribunale in funzione di giudice di appello.

2.2. Invero, non risulta dalla decisione oggi impugnata che una specifica doglianza in tal senso sia stata proposta dal Panunzi con il gravame da lui promosso contro la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 14700/2020.

2.2.1. Va ricordato, allora, innanzitutto, che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25909 del 2021, Cass. nn. 5131 e 9434 del 2023; Cass. n. 2607 del 2024), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.

I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. nn. 20694 e 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013).

In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere - nella specie rimasto assolutamente inadempiuto - di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primoe secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000).

Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018).

Né a tanto potrebbe porre rimedio il contenuto di una memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., esclusivamente destinata ad illustrare le cesure già proposte, senza poterne introdurre di nuove (cfr., ex multis, Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006), ed alla quale, pertanto, certamente non potrebbe attribuirsi pure la funzione di eliminare cause di inammissibilità dei formulati motivi di ricorso.

2.2.2. Ragioni di completezza impongono di aggiungere che: i) qualsivoglia nullità della sentenza di primo grado si sarebbe dovuta far valere esclusivamente nei limiti e secondo le regole proprie dell’appello ex art. 161, comma 1, cod. proc. civ.; ii) il giudizio concluso dalla menzionata sentenza n. 14700/2020 del Giudice di Pace di Roma altro non era che la continuazione di quello, tempestivamente riassunto dal Panunzi innanzi a detto Giudice di Pace, già precedentemente intrapreso dall’attore/odierno ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al tribunale di quella stessa città, dichiaratosene, però, “incompetente per valore” (così riferisce la stessa sentenza oggi impugnata.

Cfr. pag. 2).

Orbene, giusta Cass. n. 8891 del 2023, l'art.45 cod. proc. civ. legittima il giudice dinanzi al quale il processo sia stato riassunto, a seguito della declinatoria di competenza di altro giudice originariamente adito, a sollevare d'ufficio il conflitto negativo di competenza ove si ritenga incompetente per materia o per territorio inderogabile (e non già qualora ritenga che la competenza sia regolata unicamente per valore), mentre la successiva Cass. n. 25391 del 2023, ha puntualizzato che «Il regolamento di competenza d'ufficio exart. 45 c.p.c. soggiace al termine preclusivo di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c., dovendo pertanto essere sollevato entro la prima udienza di trattazione».

Nella specie, quindi, non essendo stato sollevato detto regolamento dal giudice ad quem(come certamente gli sarebbe stato consentito.

Cfr. Cass. n. 25028 del 2017), né rilevando se il Panunzi avesse, o meno, formulato eccezione di incompetenza nel giudizio di riassunzione (posto che la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla.

Cfr. Cass. n. 20488 del 2018), la competenza del primo a conoscere della controversia doveva considerarsi comunque definitivamente stabilita; iii) come ancora ribadito da Cass. n. 28744 del 2023, è «inammissibile, per difetto di interesse, “il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.”, e ciò allorché “il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità” (così Cass. Sez. 1, sent. 21 novembre 2008, n. 27777, Rv. 605866-01)».

Tale evenienza è, appunto, quella che si sarebbe verificata, in ipotesi, nel caso di specie, perché l’eventuale vizio causato dalla pretesa incompetenza ratione materiae del giudice ad quem, sebbene divenuto motivo di impugnazione della sentenza di merito da lui emessa, non risulta inquadrabile in alcuno dei casi tassativi previsti dagli artt. 353-354 cod. proc. civ..

2.3. La doglianza, invece, è infondata laddove lamenta la nullità della sentenza di secondo grado perché il tribunale monocratico, in funzione di Giudice d’appello, «non era legittimato a giudicare e doveva rimettere gli atti alla sezione specializzata in materia di imprese […] non potendo il suddetto Tribunale monocratico pronunciarsi sulle materie inderogabilmente attribuite al Tribunale delle Imprese in composizione collegiale dall’art 33, comma 2, della legge 10 Ottobre 1990 n 287».

2.3.1. In proposito, infatti, è sufficiente osservare che, una volta rimasta definitivamente stabilita (perché non tempestivamente contestata con le modalità suddette) la competenza a conoscere della odierna controversia del Giudice di Pace ad quem, l’appello avverso la sentenza resa da quest’ultimo correttamente è stato trattato dal tribunale in composizione monocratica, atteso il combinato disposto di cui agli artt. 341 e 350, comma 1, cod. proc. civ. (cfr.Cass. n. 1658 del 2004).

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.3.1.

Invero, rileva il Collegio che, invocandosi in esso un vizio motivazionale, occorre tenere conto della regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile ratione temporis(giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. e posto che il giudizio di appello venne instaurato dalla odierna ricorrente con citazione notificata nel settembre 2020, come riferisce, a pag. 9, la sentenza oggi impugnata.

Cfr. Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd.

“doppia conforme”).

Questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd.

“doppia conforme” in facto(Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che «Ricorre l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice»), sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr.Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere rimasto, invece, assolutamente inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nella doglianza de qua.

4. Il terzo motivo di ricorso, infine, è (A [OSCURATO:PERSONA]) complessivamente inammissibile.

4.1. Invero, come si è già riferito nel §

2.1. dei “Fatti di causa”, il tribunale ha ampiamente motivato in ordine alla inconfigurabilità, in concreto, della vessatorietà della clausola delle [OSCURATO:PERSONA] oggetto del contendere, avendo specificamente accertato, tra l’altro, che:i) il contratto di somministrazione di gas naturale sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] contiene la chiara indicazione delle modalità di determinazione del prezzo finale della fornitura di gas, soggetto a variazioni “in funzione del valore del medesimo parametro PCS reale (come quantificato dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico) per la località nella quale ricade la fornitura”; ii) la clausola di cui l’odierno ricorrente invoca la nullità non riveste le caratteristiche della vessatorietà poiché è stata accettata e sottoscritta dal medesimo, il quale non ha esercitato il diritto di recesso previsto all’art. 3 delle condizioni generali di fornitura; iii) il Panunzi, come consumatore, ha sottoscritto la parte del contratto in cui era stato dato atto che le condizioni contrattuali erano state oggetto di trattativa tra le parti;iv) il “Modulo di adesione per la fornitura di energia elettrica e/o gas” è stato specificamente sottoscritto, in data 23 novembre 2016, dall’appellante, il quale, tra l’altro, ha dichiarato di aver ricevuto prima di firmare «tutte le informazioni contrattuali di cui all’art. 48, 49 D.Lgs. 206/2005 e di cui all’art. 9 della d.

AEEG n. 104/10, di aver ricevuto copia integrale della documentazione contrattuale e dei relativi allegati, di aver letto attentamente ogni loro parte e clausola, di averne valutato e compreso il significato»; iv) il contratto in parola conteneva l’ulteriore parte puntualmente sottoscritta dall’appellante, il quale aveva dichiarato di aver letto ed approvato specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 1342 c.c. e art. 33-34 D.L.vo 206/2005 (Codice del Consumo) ove applicabili, gli specifici articoli delle CGF ivi specificamente indicati;v) il prezzo finale applicato era determinabile al momento della sottoscrizione del contratto, il cui “Allegato al Modulo di Adesione n° 2901929 – Offerta esclusiva riservata ai soli iscritti -[OSCURATO:PERSONA]”, sottoscritto dalle parti il 23.11.2016, indica i coefficienti da applicare per il conteggio del corrispettivo; vi) «L’art. 22, commi III e IV, della delibera dell’AEEGSI n. 138/2004 e s.m.i. dispone che “L’impresa di distribuzione, entro il 25 gennaio di ogni anno, comunica all’impresa di trasporto, con le modalità da questa stabilite, i valori del potere calorifico superiore convenzionale pt determinati ai sensi del presente articolo.

L’impresa di trasporto pubblica nel proprio sito internet, entro il successivo 31 gennaio, i valori di cui al comma precedente tramite file elettronico immediatamente riutilizzabile.

L’impresa di trasporto mantiene inoltre pubblicati i valori relativi ai due anni precedenti” […]; il PCS reale della località in cui è ubicata l’utenza è rilevato e comunicato nell’anno termico in corso e vale per l’anno termico successivo»; vii) il nominato consulente tecnico di ufficio «ha confermato la correttezza della modalità di calcolo utilizzata per le fatturazioni e la coincidenza tra il prezzo pattuito e quello addebitato».

4.2. Non resta, dunque, se non prendere atto dell’accertamento di merito effettuato dal tribunale (ricordandosi che, come affermato dalla risalente, ma successivamente non smentita, Cass. n. 1573 del 1974, «L'apprezzamento del giudice di merito circa il carattere vessatorio di una clausola contrattuale, ai fini dell'applicazione dell'art. 1341 cod. civ., è incensurabile in sede di legittimità»), sia con riguardo al profilo della chiarezza e comprensibilità della clausola de qua, sia con riguardo al carattere non vessatorio di essa, dovendosi qui solo aggiungere che: i) come chiarito da Cass. n. 36740 del 2021 (cfr., amplius, pag. 6-7 della sua motivazione), la nozione di significativo squilibrio di cui all’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd.

Codice del consumo) fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giudico e normativo e non anche economico;ii) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fontidel proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 27522, 11299 e 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., SU, n. 7931 del 2013; Cass.n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

Né potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979 e 5043 del 2024).

5. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo rimasta solo intimata [OSCURATO:SOCIETA]., altresì dandosi atto, – in assenza di ognidiscrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27515/2022r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E RNESTO , rappresentat o e difes o , giusta procur a speciale allegata a l ricorso, dall’AvvocatoCarla Petrarca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 58. - r icorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Milano, alla Piazza della Repubblica n. 30. - intimata - avverso la sentenza, n. cronol. 14214/2022,del [OSCURATO:PERSONA] asseritamente pubblicatail giorno 30/09/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 05/03/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1. Con atto ritualmente notificato il 7 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] riassunse,innanzi al Giudice di Pace di Roma, il giudizio già promosso contro [OSCURATO:SOCIETA]. presso il tribunale di quella stessa città, dichiaratosene incompetente per valore. Espose che: i) il 23 novembre 2016 aveva stipulato, con [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:SOCIETA].), il contratto di somministrazione di gas per uso domestico, codice PDR 00881112099086, contatore n. 0024546252, per la propria abitazione in Roma; ii) le “condizioni particolari tecnico economiche di fornitura gas naturale” allegate al contratto prevedevano che il “prezzo applicato pari a 0,219 euro per smc” rimanesse fisso ed invariabile per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di avvio della fornitura e che lo stesso riguardasse tutto il gas consumato, misurato dal contatore sul punto di fornitura; iii) erano state applicate, invece, tariffe superiori con le fatture successive alla sottoscrizione del contratto e che, a fronte del reclamo da lui formulato, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva precisato che il prezzo pattuito andava adeguato al [OSCURATO:PERSONA] “PSC specifico (pari a 39,915) per rispecchiare le caratteristiche di altitudine e temperatura del suo punto di fornitura”, confermando la correttezza dei calcoli contenuti nelle fatture; iv) la clausola contenuta nelle condizioni tecnico particolari di fornitura (CPE) allegate al modulo sottoscritto era vessatoria e nulla ai sensi dell’art. 33, lettera I, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cd. Codice del consumo);v) [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito nell’inosservanza degli artt. 20 e 21 dell’appena menzionato d.lgs., predisponendo ed illustrando documenti fuorvianti ed ingannevoli in materia di prezzo, al fine di incentivare la sottoscrizione del contratto, ed omettendo di comunicare che il prezzo di € 0,219 per smc di gas sarebbe stato soggetto a variazioni peggiorative qualora il potere calorifico superiore (PCS), applicato all’utenza in rapporto alla località nella quale ricadeva la fornitura, fosse risultato superiore a 38,52 Mj-Smc, convenzionalmente formalizzato nelle condizioni particolari tecnico economiche (CPT); vi) [OSCURATO:SOCIETA]. era responsabile anche a titolo extracontrattuale, per inosservanza degli artt. 1337, 1218, 1175 e 1776 cod. civ., sicché andava condannata al risarcimento dei danni causatigli, patrimoniali e non. 1.1. Costituitasi la convenuta, che contestò le avverse argomentazioni e pretese, l’adito Giudice di Pace rigettò le domande attoree con sentenza n. 14700/2020. 2. Il gravame promosso dal Panunzi contro quella decisione fu respinto dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con sentenza del 28/30 settembre 2022, n. 14214, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e concordato preventivo.2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte osservò che: i) «Il contratto di somministrazione di gas naturale sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] contiene la chiara indicazione delle modalità di determinazione del prezzo finale della fornitura di gas, soggetto a variazioni “in funzione del valore del medesimo parametro PCS reale (come quantificato dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico) per la località nella quale ricade la fornitura”»;ii) «La clausola di cui l’appellante invoca la nullità non riveste le caratteristiche della vessatorietà poiché è stata accettata e sottoscritta dal medesimo, il quale non ha esercitato il diritto di recesso previsto all’art. 3 delle condizioni generali di fornitura»; iii) «[OSCURATO:PERSONA], come consumatore, ha sottoscritto la parte del contratto in cui era stato dato atto che le condizioni contrattuali erano state oggetto di trattativa tra le parti. Il “Modulo di adesione per la fornitura di energia elettrica e/o gas” è stato specificamente sottoscritto il 23.11.2016 da [OSCURATO:PERSONA], il quale, tra l’altro, ha dichiarato di aver ricevuto prima di firmare “tutte le informazioni contrattuali di cui all’art. 48, 49 D.Lgs. 206/2005 e di cui all’art. 9 della d. AEEG n. 104/10, di aver ricevuto copia integrale della documentazione contrattuale e dei relativi allegati, di aver letto attentamente ogni loro parte e clausola, di averne valutato e compreso il significato […]»; iv) il contratto in parola conteneva l’ulteriore parte specificamente sottoscritta dall’appellante, il quale aveva dichiarato di: “aver letto ed approvato specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 1342 c.c. e art. 33-34 D.L.vo 206/2005 (Codice del Consumo) ove applicabili”, gli specifici articoli delle CGF ivi specificamente indicati; v) «[…] il prezzo finale applicato era determinabile al momento della sottoscrizione del contratto, il cui “Allegato al Modulo di Adesione n° 2901929 – Offerta esclusiva riservata ai soli iscritti - [OSCURATO:PERSONA]” sottoscritto dal le parti il 23.11.2016, indica i coefficienti da applicare per il conteggio del corrispettivo[…]»; vi) «L’art. 22, commi III e IV, della delibera dell’AEEGSI n. 138/2004 e s.m.i. dispone che “L’impresa di distribuzione, entro il 25 gennaio di ogni anno, comunica all’impresa di trasporto, con le modalità da questa stabilite, i valori del potere calorifico superiore convenzionale pt determinati ai sensi del presente articolo. L’impresa di trasporto pubblica nel proprio sito internet, entro il successivo 31 gennaio, i valori di cui al comma precedente tramite file elettronico immediatamente riutilizzabile. L’impresa di trasporto mantiene inoltre pubblicati i valori relativi ai due anni precedenti” […]; il PCS reale della località in cui è ubicata l’utenza è rilevato e comunicato nell’anno termico in corso e vale per l’anno termico successivo»; vii) «[OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha disposto la consulenza tecnica per verificare la coincidenza tra costi e consumi riferiti all’utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quanto pattuito dalle parti e questo accertamento andava effettuato mediante l’attività di un tecnico, non essendo il giudice in possesso di conoscenze specifiche in materia, né la sentenza impugnata risulta inosservante dell’art. 115 c.p.c.. […]. L’ausiliario d’ufficio ha confermato la correttezza della modalità di calcolo utilizzata per le fatturazioni e la coincidenza tra il prezzo pattuito e quello addebitato». 3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:SOCIETA]. nonha svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Nullità della sentenza, per violazione dell’art. 50-quater c.p.c. e 161, comma 1, c.p.c., dell’art. 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, dell'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione all’art 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Si contesta al tribunale di non aver dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, emessa dal Giudice di Pace di Roma «in totale difetto di competenza a giudicare su una materia rientrante tra quelle attribuite inderogabilmente alla sezione specializzata del Tribunale delle Imprese». Si prospetta, inoltre, la nullità della sentenza di secondo grado, per violazione degli artt. 50-quatere 158 cod. proc. civ., perché lo stesso tribunale monocratico in funzione di Giudice d’appello «non era legittimato a giudicare e doveva rimettere gli atti alla sezione specializzata in materia di imprese […] non potendo il suddetto Tribunale monocratico pronunciarsi sulle materie inderogabilmente attribuite al Tribunale delle Imprese in composizionecollegiale dall’art 33, comma 2, della legge 10 Ottobre 1990 n 287»; II) «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». Si contesta al tribunale di non aver esaminato più fatti storici, discussi tra le parti ed asseritamente decisivi, aventi ad oggetto: «a) La deliberazione del regolatore Arera ([OSCURATO:PERSONA] per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ed ambiente) del 16 Giugno 2020, n 215/2020/S/com; b) La deliberazione del regolatore Arera ([OSCURATO:PERSONA] per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ed ambiente) del 7 Agosto 2014, n 418/2014/R/Gas/com; c) Il provvedimento dell’AGCM ([OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato –Antitrust) n. PS 11888 – adunanza del 27 Aprile 2022 – offerte commerciali scorrette n 30136»;III) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nella fattispecie, falsa applicazione degli art. 1341 e 1342 c.c. del contratto di somministrazione di cui oggi all’allegato n. 7 del Ricorso, in relazione all’art 33, lettere N ed L, del Codice del Consumo, ed in relazione alle CPE (Condizioni particolari tecnico economiche) di cui oggi all’allegato n 10». Si ascrive al tribunale di: i) «avere falsamente ritenuto, in violazione all’art. 33, lettera N, del Codice del consumo, che le clausole di cui agli artt. 1341 e 1342, sottoscritte dall’odierno ricorrente nel contratto di somministrazione, comprendessero anche quella relativa alla variabilità del prezzo della fornitura del gas al momento della consegna o della prestazione, in relazione anche agli art. 1.1. e 5.1 del contratto di somministrazione del gas, che rimandano alla clausola di predeterminatezza ed invariabilità del prezzo di 0,219 euro per smc di gas indicato nelle CPE»; ii) «avere errato nel ritenere, in violazione all’art. 33, lettera L, del Codice del consumo, che gli artt. 1341 e 1342 comprendessero anche quella relativa all’adesione a clausole che l’odierno ricorrente non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto e delle CPE (Condizioni particolari tecnico economiche) in relazione al travisamento della prova contenuta nelle CPE avente ad oggetto la predeterminatezza ed invariabilità del prezzo di 0,219 euro per smc di gas in relazione agli artt. 116 e 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»; iii) «non aver ritenuto, nell’interpretare le conclusioni formulate dal CTU sul prezzo effettivamente applicato, vessatoria, ai sensi dell’art. 33, lettera N, del Codice del consumo, la clausola contenuta nelle CPE. Ovvero per aver falsamente affermato che l’odierno ricorrente hafirmato la parte del contratto in cui era stato dato atto che le condizioni contrattuali erano state tutte oggetto di trattativa tra le parti». 2. Il primo dei descritti motivi è in parte inammissibile ed in parte infondato. 2.1. È inammissibile laddove lamenta la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado da parte del tribunale in funzione di giudice di appello. 2.2. Invero, non risulta dalla decisione oggi impugnata che una specifica doglianza in tal senso sia stata proposta dal Panunzi con il gravame da lui promosso contro la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 14700/2020. 2.2.1. Va ricordato, allora, innanzitutto, che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25909 del 2021, Cass. nn. 5131 e 9434 del 2023; Cass. n. 2607 del 2024), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. nn. 20694 e 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013). In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere - nella specie rimasto assolutamente inadempiuto - di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primoe secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). Né a tanto potrebbe porre rimedio il contenuto di una memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., esclusivamente destinata ad illustrare le cesure già proposte, senza poterne introdurre di nuove (cfr., ex multis, Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006), ed alla quale, pertanto, certamente non potrebbe attribuirsi pure la funzione di eliminare cause di inammissibilità dei formulati motivi di ricorso. 2.2.2. Ragioni di completezza impongono di aggiungere che: i) qualsivoglia nullità della sentenza di primo grado si sarebbe dovuta far valere esclusivamente nei limiti e secondo le regole proprie dell’appello ex art. 161, comma 1, cod. proc. civ.; ii) il giudizio concluso dalla menzionata sentenza n. 14700/2020 del Giudice di Pace di Roma altro non era che la continuazione di quello, tempestivamente riassunto dal Panunzi innanzi a detto Giudice di Pace, già precedentemente intrapreso dall’attore/odierno ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al tribunale di quella stessa città, dichiaratosene, però, “incompetente per valore” (così riferisce la stessa sentenza oggi impugnata. Cfr. pag. 2). Orbene, giusta Cass. n. 8891 del 2023, l'art.45 cod. proc. civ. legittima il giudice dinanzi al quale il processo sia stato riassunto, a seguito della declinatoria di competenza di altro giudice originariamente adito, a sollevare d'ufficio il conflitto negativo di competenza ove si ritenga incompetente per materia o per territorio inderogabile (e non già qualora ritenga che la competenza sia regolata unicamente per valore), mentre la successiva Cass. n. 25391 del 2023, ha puntualizzato che «Il regolamento di competenza d'ufficio exart. 45 c.p.c. soggiace al termine preclusivo di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c., dovendo pertanto essere sollevato entro la prima udienza di trattazione». Nella specie, quindi, non essendo stato sollevato detto regolamento dal giudice ad quem(come certamente gli sarebbe stato consentito. Cfr. Cass. n. 25028 del 2017), né rilevando se il Panunzi avesse, o meno, formulato eccezione di incompetenza nel giudizio di riassunzione (posto che la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla. Cfr. Cass. n. 20488 del 2018), la competenza del primo a conoscere della controversia doveva considerarsi comunque definitivamente stabilita; iii) come ancora ribadito da Cass. n. 28744 del 2023, è «inammissibile, per difetto di interesse, “il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.”, e ciò allorché “il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità” (così Cass. Sez. 1, sent. 21 novembre 2008, n. 27777, Rv. 605866-01)». Tale evenienza è, appunto, quella che si sarebbe verificata, in ipotesi, nel caso di specie, perché l’eventuale vizio causato dalla pretesa incompetenza ratione materiae del giudice ad quem, sebbene divenuto motivo di impugnazione della sentenza di merito da lui emessa, non risulta inquadrabile in alcuno dei casi tassativi previsti dagli artt. 353-354 cod. proc. civ.. 2.3. La doglianza, invece, è infondata laddove lamenta la nullità della sentenza di secondo grado perché il tribunale monocratico, in funzione di Giudice d’appello, «non era legittimato a giudicare e doveva rimettere gli atti alla sezione specializzata in materia di imprese […] non potendo il suddetto Tribunale monocratico pronunciarsi sulle materie inderogabilmente attribuite al Tribunale delle Imprese in composizione collegiale dall’art 33, comma 2, della legge 10 Ottobre 1990 n 287». 2.3.1. In proposito, infatti, è sufficiente osservare che, una volta rimasta definitivamente stabilita (perché non tempestivamente contestata con le modalità suddette) la competenza a conoscere della odierna controversia del Giudice di Pace ad quem, l’appello avverso la sentenza resa da quest’ultimo correttamente è stato trattato dal tribunale in composizione monocratica, atteso il combinato disposto di cui agli artt. 341 e 350, comma 1, cod. proc. civ. (cfr.Cass. n. 1658 del 2004). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.3.1. Invero, rileva il Collegio che, invocandosi in esso un vizio motivazionale, occorre tenere conto della regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile ratione temporis(giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. e posto che il giudizio di appello venne instaurato dalla odierna ricorrente con citazione notificata nel settembre 2020, come riferisce, a pag. 9, la sentenza oggi impugnata. Cfr. Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd. “doppia conforme”). Questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. “doppia conforme” in facto(Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che «Ricorre l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice»), sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr.Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere rimasto, invece, assolutamente inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nella doglianza de qua. 4. Il terzo motivo di ricorso, infine, è (A [OSCURATO:PERSONA]) complessivamente inammissibile. 4.1. Invero, come si è già riferito nel § 2.1. dei “Fatti di causa”, il tribunale ha ampiamente motivato in ordine alla inconfigurabilità, in concreto, della vessatorietà della clausola delle [OSCURATO:PERSONA] oggetto del contendere, avendo specificamente accertato, tra l’altro, che:i) il contratto di somministrazione di gas naturale sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] contiene la chiara indicazione delle modalità di determinazione del prezzo finale della fornitura di gas, soggetto a variazioni “in funzione del valore del medesimo parametro PCS reale (come quantificato dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico) per la località nella quale ricade la fornitura”; ii) la clausola di cui l’odierno ricorrente invoca la nullità non riveste le caratteristiche della vessatorietà poiché è stata accettata e sottoscritta dal medesimo, il quale non ha esercitato il diritto di recesso previsto all’art. 3 delle condizioni generali di fornitura; iii) il Panunzi, come consumatore, ha sottoscritto la parte del contratto in cui era stato dato atto che le condizioni contrattuali erano state oggetto di trattativa tra le parti;iv) il “Modulo di adesione per la fornitura di energia elettrica e/o gas” è stato specificamente sottoscritto, in data 23 novembre 2016, dall’appellante, il quale, tra l’altro, ha dichiarato di aver ricevuto prima di firmare «tutte le informazioni contrattuali di cui all’art. 48, 49 D.Lgs. 206/2005 e di cui all’art. 9 della d. AEEG n. 104/10, di aver ricevuto copia integrale della documentazione contrattuale e dei relativi allegati, di aver letto attentamente ogni loro parte e clausola, di averne valutato e compreso il significato»; iv) il contratto in parola conteneva l’ulteriore parte puntualmente sottoscritta dall’appellante, il quale aveva dichiarato di aver letto ed approvato specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 1342 c.c. e art. 33-34 D.L.vo 206/2005 (Codice del Consumo) ove applicabili, gli specifici articoli delle CGF ivi specificamente indicati;v) il prezzo finale applicato era determinabile al momento della sottoscrizione del contratto, il cui “Allegato al Modulo di Adesione n° 2901929 – Offerta esclusiva riservata ai soli iscritti -[OSCURATO:PERSONA]”, sottoscritto dalle parti il 23.11.2016, indica i coefficienti da applicare per il conteggio del corrispettivo; vi) «L’art. 22, commi III e IV, della delibera dell’AEEGSI n. 138/2004 e s.m.i. dispone che “L’impresa di distribuzione, entro il 25 gennaio di ogni anno, comunica all’impresa di trasporto, con le modalità da questa stabilite, i valori del potere calorifico superiore convenzionale pt determinati ai sensi del presente articolo. L’impresa di trasporto pubblica nel proprio sito internet, entro il successivo 31 gennaio, i valori di cui al comma precedente tramite file elettronico immediatamente riutilizzabile. L’impresa di trasporto mantiene inoltre pubblicati i valori relativi ai due anni precedenti” […]; il PCS reale della località in cui è ubicata l’utenza è rilevato e comunicato nell’anno termico in corso e vale per l’anno termico successivo»; vii) il nominato consulente tecnico di ufficio «ha confermato la correttezza della modalità di calcolo utilizzata per le fatturazioni e la coincidenza tra il prezzo pattuito e quello addebitato». 4.2. Non resta, dunque, se non prendere atto dell’accertamento di merito effettuato dal tribunale (ricordandosi che, come affermato dalla risalente, ma successivamente non smentita, Cass. n. 1573 del 1974, «L'apprezzamento del giudice di merito circa il carattere vessatorio di una clausola contrattuale, ai fini dell'applicazione dell'art. 1341 cod. civ., è incensurabile in sede di legittimità»), sia con riguardo al profilo della chiarezza e comprensibilità della clausola de qua, sia con riguardo al carattere non vessatorio di essa, dovendosi qui solo aggiungere che: i) come chiarito da Cass. n. 36740 del 2021 (cfr., amplius, pag. 6-7 della sua motivazione), la nozione di significativo squilibrio di cui all’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. Codice del consumo) fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giudico e normativo e non anche economico;ii) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fontidel proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 27522, 11299 e 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., SU, n. 7931 del 2013; Cass.n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). Né potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979 e 5043 del 2024). 5. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo rimasta solo intimata [OSCURATO:SOCIETA]., altresì dandosi atto, – in assenza di ognidiscrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver
Sentenza Cassazione n. 06257/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris