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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 23541/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31149/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenzadi COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 328/2019 depositata il 12/03/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . successivamente incorporata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha stipulato in data 27 dicembre 2013 un atto pubblico intitolato “trasferimento beni a titolo oneroso in luogo di pagamento”: con l'atto veniva eseguita una ricognizionedi debito e quindi trasferita ai sensi dell'articolo 1197 cc la proprietà di alcuni immobili e diritti reali immobiliari; l'atto pubblico veniva auto liquidato dal notaio distinguendo il valore degli immobili ricadenti nel regime Iva da quello degli immobili soggetti a imposta di registro in misura proporzionale.

L'ufficio verificava che oltre al trasferimento immobiliare l'atto comprendeva una ricognizione di debito pari ad euro 17.279 218, disposizione negoziale connessa al trasferimento, e ritenendo di doverlo tassare con aliquota all’1% , chiedeva la differenza , con avviso di liquidazione notificato in data 28/12/2015.L'avviso è stato impugnato dalla società, contestando la sussistenza del potere impositivo in quanto il riconoscimento di debito non sarebbe da annoverare tra gli atti soggetti e imposizione; contestando altresì la violazione del principio di alternatività tra Iva e imposta di registro.

Il ricorso è stato respinto in primo grado.

La società contribuente ha proposto appello che la CTR della Liguria ha accolto ritenendo che la ricognizione di debito sia una mera dichiarazione di scienza in relazione alla sussistenza di un rapporto preesistente fra le parti, che trattasi soltanto di una premessa dell'atto di trasferimento e che, s tante l'alternatività I va e registro , è da tassa re in misura fissa.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a due motivi.

La società h a resistito con controricorso e depositato memoria.

La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 30/06/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della tariffa allegata al DPR 131 del 1986 e dell'art.21 dello stesso DPR .

L’Agenzia deduce che la sentenza in oggetto nella parte in cui assoggetta il riconoscimento di debito alla sola imposta fissa di registro in luogo di quella proporzionale è errata in diritto per violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della tariffa ai sensi del quale gli atti contenenti disposizioni di natura dichiarativa vanno tassati nella misura dell'1%.

Osserva che la Corte di Cassazione in relazione all'aliquota di imposta da applicare alla ricognizione di debito ha affermato che va tassata al 3% nel caso di ricognizione pura, quando non sia stato indicato l'atto fonte dell'obbligazione sottostante e che invece va tassata all'1% quando la ricognizione di debito è titolata, cioè quando dall'atto risulta il rapporto fondamentale come nel caso di specie.

Osserva ancora che il riconoscimento di debito nella fattispecie non è contenuto in una scrittura privata non autenticata per cui è errata la citazione dell'articolo 4 della tariffa operata dalla CTR, trattandosi invece di un riconoscimento di debito contenuto in un atto pubblico notarile funzionale alla datio in solutum cioè al trasferimento dei beni eseguito col predetto atto. 2.- Con il secondo motivo del ricorso s i lamenta i sensi dell'art . 360 n.3 c . p . c . la violazione falsa applicazione degli articoli 20, 21 e 22 del DPR 131 del 1986.

L'Agenzia deduce che la sentenza in esame è errata nella parte in cui afferma che il negozio in oggetto va tassato in misura fissa in ragione del principio dell'alternatività tra Iva e imposta di registro perché nell'avviso di liquidazione l'ufficio non ha tassato una nuova obbligazione nè un'obbligazione soggetta a tassazione Iva, bensì l'effetto dichiarativo della ricognizione di debito contenuta nell'atto.

La questione, così come prospettata, attinge il tema rimesso alla attenzione delle sezioni unite da questa sezione quinta, con ordinanza n. 33313/2021.

Pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo, in attesa che le sezioni unite si pronuncino.

P.Q.M.

Rinvia il processo a nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31149/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenzadi COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 328/2019 depositata il 12/03/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . successivamente incorporata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha stipulato in data 27 dicembre 2013 un atto pubblico intitolato “trasferimento beni a titolo oneroso in luogo di pagamento”: con l'atto veniva eseguita una ricognizionedi debito e quindi trasferita ai sensi dell'articolo 1197 cc la proprietà di alcuni immobili e diritti reali immobiliari; l'atto pubblico veniva auto liquidato dal notaio distinguendo il valore degli immobili ricadenti nel regime Iva da quello degli immobili soggetti a imposta di registro in misura proporzionale. L'ufficio verificava che oltre al trasferimento immobiliare l'atto comprendeva una ricognizione di debito pari ad euro 17.279 218, disposizione negoziale connessa al trasferimento, e ritenendo di doverlo tassare con aliquota all’1% , chiedeva la differenza , con avviso di liquidazione notificato in data 28/12/2015.L'avviso è stato impugnato dalla società, contestando la sussistenza del potere impositivo in quanto il riconoscimento di debito non sarebbe da annoverare tra gli atti soggetti e imposizione; contestando altresì la violazione del principio di alternatività tra Iva e imposta di registro. Il ricorso è stato respinto in primo grado. La società contribuente ha proposto appello che la CTR della Liguria ha accolto ritenendo che la ricognizione di debito sia una mera dichiarazione di scienza in relazione alla sussistenza di un rapporto preesistente fra le parti, che trattasi soltanto di una premessa dell'atto di trasferimento e che, s tante l'alternatività I va e registro , è da tassa re in misura fissa. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a due motivi. La società h a resistito con controricorso e depositato memoria. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 30/06/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della tariffa allegata al DPR 131 del 1986 e dell'art.21 dello stesso DPR . L’Agenzia deduce che la sentenza in oggetto nella parte in cui assoggetta il riconoscimento di debito alla sola imposta fissa di registro in luogo di quella proporzionale è errata in diritto per violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della tariffa ai sensi del quale gli atti contenenti disposizioni di natura dichiarativa vanno tassati nella misura dell'1%. Osserva che la Corte di Cassazione in relazione all'aliquota di imposta da applicare alla ricognizione di debito ha affermato che va tassata al 3% nel caso di ricognizione pura, quando non sia stato indicato l'atto fonte dell'obbligazione sottostante e che invece va tassata all'1% quando la ricognizione di debito è titolata, cioè quando dall'atto risulta il rapporto fondamentale come nel caso di specie. Osserva ancora che il riconoscimento di debito nella fattispecie non è contenuto in una scrittura privata non autenticata per cui è errata la citazione dell'articolo 4 della tariffa operata dalla CTR, trattandosi invece di un riconoscimento di debito contenuto in un atto pubblico notarile funzionale alla datio in solutum cioè al trasferimento dei beni eseguito col predetto atto. 2.- Con il secondo motivo del ricorso s i lamenta i sensi dell'art . 360 n.3 c . p . c . la violazione falsa applicazione degli articoli 20, 21 e 22 del DPR 131 del 1986. L'Agenzia deduce che la sentenza in esame è errata nella parte in cui afferma che il negozio in oggetto va tassato in misura fissa in ragione del principio dell'alternatività tra Iva e imposta di registro perché nell'avviso di liquidazione l'ufficio non ha tassato una nuova obbligazione nè un'obbligazione soggetta a tassazione Iva, bensì l'effetto dichiarativo della ricognizione di debito contenuta nell'atto. La questione, così come prospettata, attinge il tema rimesso alla attenzione delle sezioni unite da questa sezione quinta, con ordinanza n. 33313/2021. Pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo, in attesa che le sezioni unite si pronuncino. P.Q.M. Rinvia il processo a nu
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