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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37531/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e/1 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi risultano reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che il primo motivo di ricorso che censura l'esclusa riqualificazione dei fatti nel delitto di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/90, risulta anche declinato in fatto nella parte in cui, oltre a minimizzare il valorizzato dato quantitativo (sostanza stupefacente del tipo hashish idonea alla predisposizione di 3.246 dosi), a cui la Corte territoriale ha comunque assegnato rilievo unitamente al rinvenimento di un bilancino di precisione ed alla apprezzata la circostanza che uno dei panetti fosse stato già parzialmente suddiviso in dosi e ceduto, così complessivamente valutando tutte le circostanze presenti; rilevato che in ordine al secondo motivo, attraverso cui si censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, adeguata risulta la parte della motivazione che ha ritenuto preponderante la natura professionale dell'attività di spaccio supportata da logica motivazione, valutando come inconferente l'ammissione dei fatti accertati in maniera univoca dalla presenza dello stupefacente rinvenuto, operazione preclusa in sede di legittimità allorché, come nel caso di specie, la motivazione sia logica e completa; ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, attraverso il quale è stato censurato il trattamento sanzionatorio, oltre che riproduttivo di identica doglianza, risulta manifestamente infondato avendo la Corte di merito apprezzato il dato ponderale ritenuto idoneo ad escludere la determinazione della pena partendo da minimo edittale; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e/1 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi risultano reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che il primo motivo di ricorso che censura l'esclusa riqualificazione dei fatti nel delitto di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/90, risulta anche declinato in fatto nella parte in cui, oltre a minimizzare il valorizzato dato quantitativo (sostanza stupefacente del tipo hashish idonea alla predisposizione di 3.246 dosi), a cui la Corte territoriale ha comunque assegnato rilievo unitamente al rinvenimento di un bilancino di precisione ed alla apprezzata la circostanza che uno dei panetti fosse stato già parzialmente suddiviso in dosi e ceduto, così complessivamente valutando tutte le circostanze presenti; rilevato che in ordine al secondo motivo, attraverso cui si censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, adeguata risulta la parte della motivazione che ha ritenuto preponderante la natura professionale dell'attività di spaccio supportata da logica motivazione, valutando come inconferente l'ammissione dei fatti accertati in maniera univoca dalla presenza dello stupefacente rinvenuto, operazione preclusa in sede di legittimità allorché, come nel caso di specie, la motivazione sia logica e completa; ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, attraverso il quale è stato censurato il trattamento sanzionatorio, oltre che riproduttivo di identica doglianza, risulta manifestamente infondato avendo la Corte di merito apprezzato il dato ponderale ritenuto idoneo ad escludere la determinazione della pena partendo da minimo edittale; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 37531/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris