CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 novembre 2025
Cassazione n. 32864/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6331/2021R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore Oggetto: Penalità ex art. 17, L. n. 576/1975 – Ingiunzione ex art. 2, r.d. n. 639/1910 – Opposizione – Domanda riconvenzionale di condanna – Interesse ex art. 100 c.p.c. – Sussistenza R.G.N. 6331/2021 Ud. 12/11/2025CC Sez. S1 - R.G. 6331/2021 – CC 12/11/2025 - Pagina nr. 2 di 9 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore domiciliati ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lirappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 658 6/2020 depositata il 22/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] V. A. Rolfi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 6586/2020, pubblicata in data 22 dicembre 2020, la Corte d’appello di Roma, decidendo sull’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e sugli appelli incidentali proposti congiuntamente da AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, ha respinto l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha condannatoUNICREDIT SPA a corrispondere all'Agenzia delle Entratela somma di € 5.761.196,05. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione avverso l'ingiunzione fiscale emessa da AGENZIA DELLE ENTRATE ai sensi dell'art. 2,r.d. n. 639/1910, con la quale era stato ingiunto alla Banca il pagamento della somma di € 5.761.196,05 a titolo di penalitàdovuta ex art. 17, L. n. 576/1975 per tardiva trasmissione, da parte dell’istituto di credito, in favore dell'Amministrazione finanziaria, delle somme ricevute dai contribuenti che avevano delegato la Banca al pagamento delle imposte. [OSCURATO:PERSONA] convenute si erano costituite chiedendo il rigetto dell’opposizione e in via riconvenzionale la condanna della Sez. S1 - R.G. 6331/2021 – CC 12/11/2025 - Pagina nr. 3 di 9 stessa [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma oggetto di ingiunzione. 3.La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello incidentale con il quale le Amministrazioni censuravano il Tribunale capitolino per non essersi pronunciato sulla domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma già oggetto di ingiunzione e deducevano la sussistenza di un interesse ex art. 100 c.p.c. a fruire di un titolo giudiziale di condanna, argomentando che il titolo esecutivo stragiudiziale non avrebbe consentito alle stesse Amministrazioni di avvalersi di alcune facoltà,quale quella di iscrivere ipoteca . La Corte d’appello ha aderito alla tesi delle odierne controricorrenti, ritenendo sussistente l’interesse delle Amministrazioni a conseguire un titolo esecutivo giudiziale. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resistono congiuntamente con controricorso AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è affidato a due motivi . 1.1.Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., “omesso esame di fatto controverso e decisivo”. Si censura la decisione della Corte territoriale per aver omesso di considerare sia che AGENZIA DELLE ENTRATE aveva già provveduto all’iscrizione a ruolo- ai sensi dell’art. 10 , d.P.R. n. 602/ 1973 e dell’art. 17, D. L gs. n. 46 / 1999 - della medesima somma portata dall’ingiunzione opposta“con la conseguenza di risultare perciò munita Sez. S1 - R.G. 6331/2021 – CC 12/11/2025 - Pagina nr. 4 di 9 di tutte le facoltà previste per la riscossione coattiva delle somme spettanti allo Stato, decisamente più incisive e penetranti rispetto a quelle accordate per l’esecuzione forzata delle sentenze esecutive dal codice di procedura”, sia che la stessa ricorrente, ricevuta la notificazione della cartella di pagamento relativa all’iscrizione a ruolo, aveva provveduto all’immediato pagamento di quanto ivi intimato “rendendo perciò del tutto superflua la comminazione della condanna ad eseguire quanto, in realtà, già spontaneamente adempiuto”. 1.2.Con il secondo motivo il ricorso deduce, testualmente, “ nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, degli artt. 17, 18 e 21 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 nonché degli artt. da 76 a 85 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 c.p.c.”. La ricorrente deduce che le Amministrazioni controricorrenti erano prive di interesse ex art. 100 c.p.c. a conseguire un titolo esecutivo giudiziale, essendo quest’ultimo inidoneo ad attribuire loro una tutela maggiore di quella già accordata loro dall’ingiunzione fiscale, dal momento che quest’ultima - costituendo ex art. 2 , r.d. n . 639/1910 e 17, D. Lgs. n. 46/1999, titolo esecutivo a favore dell’Amministrazione che l’ha adottata- consente “ di avvalersi delle facoltà previste per la riscossione coattiva dei crediti erariali, contraddistinte dall’auto esecutività dei provvedimenti amministrativi ivi assunti e, pertanto, ben più incisive ed estese di quelle previste per l’esecuzione forzata dei titoli giudiziali”, compresa, ex artt. 18, D. Lgs. n. 46/1999 e 77,d.P.R. n. 602/1973, la facoltà di iscrivere ipoteca. 2.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono privi di pregio. Sez. S1 - R.G. 6331/2021 – CC 12/11/2025 - Pagina nr. 5 di 9 2.1. Quanto al dedotto vizio ex art. 360, n. 5, invero, si deve preliminarmente rilevare che i l ricorso , se, da un lato, individua e localizza gli atti per mezzo dei quali la deduzione di cui si assume l’omesso esame sarebbe stata svolta (pag. 10), dall’altro lato omette radicalmente di indicare in quale sede processuale –sia di primo grado sia di appello - il profilo sarebbe stato poi oggetto di specifica discussionetra le parti, non essendo stato in alcun modo indicato né se la decisione di prime cure si siapronunciata sul tema né se, al di là delle indicazioni contenute nel ricorso, vi sia stata inprimo o in secondo grado effettiva discussione tra le parti, non potendo invero ritenersi che la mera proposizione dell’appello incidentale da parte delle Amministrazioni sia venuta ad integrare “discussione”, come invece deduce –in via meramente presuntiva – la ricorrente (pagg. 14 - 15 del ricorso). 2.2. Al di là di tale prima carenza, vi è da rilevare ulteriormente, che – quanto al profilo dell’avvenuto pagamento spontaneo della somma oggetto di ingiunzione – è la stessa ricorrente ad affermare specificamente (sempre pag. 10 del ricorso) che il pagamento medesimo era avvenuto con espressa riserva di ripetizione, e quindi nella persistente contestazione della sussistenza della pretesa originariamente avanzata con l’ingiunzione. È, allora, evidente che il pagamento medesimo non valeva di per sé a superare l’originaria contestazione sulla debenza della somma richiesta dalle Amministrazioni, dovendosi concordare con il controricorso, nel momento in cui lo stesso argomenta che solo con la mancata impugnazione della decisione assunta dalla Corte d’appello in ordine alla legittimità dell’ingiunzione può ritenersi venuta meno la possibilità di contestare quest’ultima e, conseguentemente, di procedere alla ripetizione delle somme spontaneamente versate. Sez. S1 - R.G. 6331/2021 – CC 12/11/2025 - Pagina nr. 6 di 9 2.3.Passando alla valutazione dell’altro profilo in relazione al quale, da un lato, si assume l’omesso esame – inadeguatamente, come evidenziato poc’anzi – e, dall’altro lato, si deduce la nullità della decisione impugnata e la violazione e falsa applicazione di norme di legge, si deve in primo luogo rammentare che questa Corte ha reiteratamente chiarito che l'ingiunzione fiscale, quale manifestazione del potere di autoaccertamento ed autotutela della pubblica Amministrazione in materia tributaria, ha natura giuridica di atto amministrativo, che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto,ma è insuscettibile di acquistare efficacia di giudicato , al punto che, anche in pendenza del giudizio di opposizione ad una precedente ingiunzione, l’Amministrazione può procedere alla rinnovazione dell’ingiunzione medesima sino a che il credito d'imposta non sia stato integralmente soddisfatto e, quindi, per il conseguimento della pretesa nella sua parte residuale o nella misura accresciutasi per il maturare degli interessi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 260 del 01/02/1974; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2902 del 22/07/1976; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1046 del 13/02/1980; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2965 del 07/05/1981). Operato tale chiarimento, si osserva che sia la radicale assenza di decisività – quanto all’art. 360, n. 5), c.p.c. – sia la infondatezza – quanto all’art. 360, n. 3), c.p.c. - del profilo ora in rilievo discend ono direttamente dall’orientamento espresso da questa Corte, a mente del quale l'opposizione all'ingiunzione fiscale apre un processo di cognizione avente ad oggetto l'esistenza del credito e la ritualità della procedura seguita, con la duplice conseguenza che la sentenza emessa in tale giudizio ha s empre natura di sentenza di accertamento - dell'illegittimità o della legittimità dell'ingiunzione – e che, p er trasformare la pronuncia in una sentenza di condanna, occorre che Sez. S1 - R.G. 6331/2021 – CC 12/11/2025 - Pagina nr. 7 di 9 l'ente pubblico creditore proponga una domanda riconvenzionale contro l'attore opponente, al fine di ottenere, in luogo dell'accertamento della legittimità dell'ingiunzione - che è atto amministrativo - una pronunzia giudiziale di condanna (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1603 del 19/09/1970). Tale domanda riconvenzionale, infatti, risulta ammissibile perché– come da questa Corte già chiarito -sebbene l'ingiunzione fiscale di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639 costituisc a il mezzo ordinario di realizzazione della pretesa erariale in forza del potere di autotutela dell'amministrazione impositrice, nulla vieta che l’Amministrazione medesima, una volta contestata in sede giudiziaria la legittimità della pretesa, possa realizzare la pretesa stessa, sia pure diversamente strutturata, mediante il titolo costituito dalla sentenza del giudice, regolarmente investito della questione mediante domanda riconvenzionale(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3595 del 25/05/1983; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3341 del 11/02/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2355 del 29/01/2019). Correttamente, quindi, la decisione impugnata ha ritenuto sussistente un interesse delle Amministrazioni a formulare una domanda riconvenzionale volta a conseguire la condanna dell’odierna ricorrente e, conseguentemente, l’acquisizione di un titolo giudiziale con piena valenza di giudicato. Interesse che, in primo luogo, poteva e può ravvisarsi nel fatto che, con l’accoglimento della domanda riconvenzionale e la pronuncia della sentenza di condanna, a l mero accertamento della legittimità dell’ingiunzione e della sussistenza della pretesa dell’Amministrazione –accertamento che costituisce il contenuto della statuizione di rigetto dell’opposizione - si veniva ad affiancare una statuizione di condanna Sez. S1 - R.G. 6331/2021 – CC 12/11/2025 - Pagina nr. 8 di 9 idonea ad integrareun giudicato avente contenuto ulteriore rispetto a quello riferibile al rigetto dell’opposizione. Interesse che, in secondo luogo, può ravvisarsi anche in relazione al profilo dell’iscrizione ipotecaria, dovendosi qui rammentare che l’iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77, d.P.R. n. 602/1973 costituisce – per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 4464 del 07/03/2016; Sez. 1, Sentenza n. 14534 del 15/07/2016; Sez. 1, Sentenza n. 19749 del 09/08/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 23661 del 27/10/2020) – figura diversa sia dall’ipoteca legale sia dall’ipoteca volontaria sia dall’ipoteca giudiziale, sicché adove l’accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalle Amministrazioni viene a consentire a queste ultime di procedere all’iscrizione anche di un’ipoteca giudiziale, di natura quindi diversa da quella precedentemente iscritta. Duplice interesse che, evidentemente, viene pienamente ad integrare il presupposto di cui all’art. 100 c.p.c., risultando quindi radicalmente infondata la tesi della ricorrente. 3.. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dellaricorrente alla rifusione in favore d elle controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause Sez. S1 - R.G. 6331/2021 – CC 12/11/2025 - Pagina nr. 9 di 9 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso; condanna laricorrente a rifondere a lle controricorrent i le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 23.000,00per compensi , oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello