CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05266/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29895-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 480/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di liquidatore e socio della cancellata società Green di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 480/2021, che ha rigettato l’appello da lei proposto contro la sentenza sfavorevole di primo grado in un giudizio di risoluzione di un preliminare per inadempimento del promittente venditore promosso dalla promissaria acquirente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo di ricorso denuncia “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’errata applicazione del combinato disposto degli artt. 145 c.p.c. e 2314 c.c.” per avere la Corte d’appello rigettato l’eccezione di nullità della notificazione dell’atto di riassunzione, essendosi la società [OSCURATO:PERSONA] e Gestioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. trasformata nella società [OSCURATO:PERSONA] e Gestioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per poi divenire –al momento de lla riassunzione – [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]. La censura è infondata. Il giudice d’appello ha correttamente applicato il combinato disposto degli artt. 145 c.p.c. e 2314 c.c.; il giudice ha infatti ritenuto sussistente un rapporto di continuazione storica delle due società in accomandita semplice, pur diversamente denominate e rappresentate, così l’indicazione della persona fisica che rappresentava l’ente prima della modificazione societaria non ha determinato la nullità della notificazione, stante la certezza dell’ente destinatario. Si veda al riguardo Cass. n. 12039/2009, secondo cui “ai fini della notificazione alle persone giuridiche e alle società non aventi personalità giuridica, l'erronea indicazione della persona fisica del rappresentante legale non dà luogo a nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., tranne che non vi sia incertezza sull'individuazione dell'ente destinatario dell'atto da notificare, non prevedendo l'art. 145 c.p.c. la necessaria indicazione della persona fisica del rappresentante dell'ente”. In ogni caso – ed il rilievo è tranciante - quand’anche si volesse ravvisare una nullità della notificazione, questa sarebbe stata senz’altro sanata in base al principio generale (art. 156 comma 3 cpc) del raggiungimento d ello scopo dell’atto processuale di riassunzione, in quanto l’atto venne notificato al difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], rimasto sempre il medesimo, il quale si costituì e depositò anche una memoria (v. le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata e la pag. 3del ricorso per cassazione). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo l’intimatasvolto difese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Ro