CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 23356/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 36911/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a a Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma, largo Arrigo VII n.4, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] 30 aprile 2019 n. 672; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società ITOP [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., essendo munita di titolo esecutivo giudiziale (un decreto ingiuntivo) iniziò l’esecuzione forzata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. Quest’ultima propose opposizione all’esecuzione, eccependo la nullità del precetto per violazione dell’articolo 14 d.l. 669/96, per avere la società creditrice notificato il precetto senza aver provveduto alla previa notifica del decreto ingiuntivo esecutivo, e comunque senza aver osservato il Oggetto:opposizione all’esecuzione termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica di quest’ultimo, stabilito dalla norma sopra ricordata. 2. Con sentenza 8 luglio 2013 n. 494 il Giudice di pace di [OSCURATO:SOCIETA] rigettò l’opposizione, reputando che l’art. 14 d.l. 669/96 non si applichi alle Asl, perché quest’ultime avrebbero natura di “enti pubblici economici”. Tale decisione, impugnata dalla ASL, fu confermat a dal Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] con sentenza 30 aprile 2019 n. 672. 3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla ASL con ricorso fondato su un solo motivo. Ha resistito con controricorso illustrato da memoria la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività. Il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2012: ad esso, dunque, si applica l’art. 327 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 46, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69: il termine per impugnare la sentenza d’appello era dunque di sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione di essa. Ne segue che: -) la sentenza d’appello è stata pubblicata il 30 aprile 2019; -) il termine ex art. 327 c.p.c. è scaduto il 30 ottobre 2019; -) il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica il 27 novembre 2019. Ovviamente al presente giudizio, in quanto avente ad oggetto una opposizione all’esecuzione, non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, giusta la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 3 della l. 7.10.1969 n. 742 e 92 ord. giud.. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna la ASL di [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribu to unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio