CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 23567/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Monza in data 03/04/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 1.100 di multa per il reato di estorsione aggravata in concorso. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente unico motivo: -errata applicazione e conseguente violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen.; Considerato che il motivo di ricorso è meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha ritenuto come "la semplice non comparizione all'udienza successiva non integra tali requisiti (ndr., legittimo impedimento di cui all'art. 420 ter cod. proc. pen.), a maggior ragione in assenza di una qualche allegazione da parte della difesa: in dettaglio, con riferimento all'udienza del 3 dicembre 2018, oggetto di contestazione dell'atto di appello, la pretesa perdurante condizione di incapacità di presenziare in aula non è stata in alcun modo supportata da documentazione sanitaria più recente e aggiornata, né ha costituito oggetto di apposita istanza di rinvio per legittimo impedimento, ma ha dato luogo unicamente ad una eccezione sulla precarietà delle condizioni di salute dell'imputato, assente senza ulteriore specificazione"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore Il P esidente [OSCURATO:PERSONA] ostinacchio P n DC.-[OSCURATO:PERSONA] G