CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29379/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 3284/2023R.G. in relazione al ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studiodi quest’ ultimo in Roma, presso Assonime, in piazza Venezia n. 11; -controricorrente - Correzione errore materiale (ord. n. 35098/2022) per la correzione dell’errore materiale dell ’ ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 35098/2022 pronunciata il 22 novembre 2022 edepositata in data 29 novembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con ordinanza n. 35098/2022 depositata in data 29 novembre 2022 questa Corte rigettava il ricorso proposto dall’Agenzia de lle entrate contro la sentenza della CTR della Lombardia n. 144/24/2013, depositata in data 12 dicembre 2013,che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. contro una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R . n. 600 / 1973, condannando l’Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore della società, liquidate in euro 7.500,00 per compensi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. 2. Con istanza notificata in data 30 gennaio 2023 e depositata in data 1 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato l’errore materiale contenuto nella predetta ordinanza per omessa distrazione delle spese in favore del difensore, cui ha fatto seguito decretodel Presidente della Sezione Tributaria dell’8 febbraio 2023, di iscrizione a ruolo come correzione di errore materiale. La parte contribuente chiede correggersi la predetta ordinanza nella parte in cui non aveva disposto la distrazione del compenso in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. L’Agenzia non ha svolto attività difensiva. 4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 ottobre 2023. Considerato che: 1. Questa Corte (vedi Cass., S ez. U. , n. 16037/2010; conf. Cass.n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione. 2. Lanovellata previsione di cui all’art. 391-bis, primo comma, cod. proc.c iv ., prevede che la correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta e può essere anche rilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo. Il decreto di fissazione risulta comunicato ad entrambe le parti. 3. [OSCURATO:PERSONA] osserva che in data10 novembre 2022 il difensore di [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato tempestivamente memoria nel processo iscritto alR.G. N. 15188/2014 ove, a pag. 4 nelle conclusioni , tra l’altro, si legge: con condanna di controparte alle spese giudiziali alla parte e quelle professionali al difensore antistatario. Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel senso chiesto in ricorso, dal momento che l’ordinanza conclusiva manca della statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità, in calce alla memoria illustrativa depositata anteriormente alla decisione intervenuta all’adunanza camerale del 22 novembre 2022. 4. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass.n. 21213/2013) P.Q.M. dispone che nell’ordinanza di questa Corte n. 35098/2022 depositata in data 29 novembre 2022 alla pagina 9 alsecondo rigo , dopo le parole «accessori di legge» sia da intendere aggiunta la locuzione «con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario». M anda alla cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza