Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:368
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 1° giugno 2006 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI
([OSCURATO:PERSONA]324/05 P)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Rischio di confusione — Domanda di marchio misto, denominativo e figurativo, comprendente l'elemento verbale «[OSCURATO:PERSONA]» — Opposizione del titolare del marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] — Rigetto dell'opposizione — Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato»
1.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Valutazione errata dei fatti — Irricevibilità — Sindacato
da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale — Esclusione salvo in caso di snaturamento (art. 225
CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punti 28‑29)
2.
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi opposti alla registrazione
— Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
somiglianti (regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b) (v. punto 43)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 22 giugno 2005, causa T‑34/04, [OSCURATO:PERSONA]
mbH/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della seconda commissione
di ricorso dell'UAMI che respingeva un ricorso proposto dalla ricorrente, titolare del marchio «[OSCURATO:PERSONA]», contro la decisione
della divisione di opposizione con cui era stata respinta l'opposizione presentata contro la domanda di registrazione del
marchio figurativo «[OSCURATO:PERSONA]» – Rischio di confusione dei marchi
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] mbH è condannata alle spese.