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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07321/2023

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ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7451 /2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rap- presentantep.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso il suo studio in Roma, Corso d’Italia n.19; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:accerta- mento- costi non de- ducibili AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Re- gionesiciliana, n.2372 /24/2014 depositata il 22 luglio 2014, non noti- ficata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 novembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Regione siciliana,veniva rigettato l’appello principale della società [OSCURATO:PERSONA]- dicoFKT [OSCURATO:SOCIETA]. e dichiarato inammissibile l’appello inciden- tale proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.29/5/2012emessa dalla Commissione tributar ia provinciale di Tra- pani,la quale accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuentecontro l’avviso di accertamento emesso per IRES e IRAP oltreaccessori relativo all’anno di imposta 2006. 2.Il giudice di prime cure riteneva non ded ucibili costi imputati dalla società a lavori di manutenzione straordinaria dei locali di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. e annullava l’atto impositivo con riferimento alle altre spese, escluse quelle telefoniche non oggetto di contesta- zione,ritenendo l ’atto impositivo in parte generico e, per il resto, in- fondatoper l’intervenuta dimostrazione dell’inerenza dei costi. 3.Il giudice d’appello rigettava il gravame della contribuente ritenendo nondimostrato il prospettato diritto alla detrazione in corrispo ndenza dellefatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dichiarava inammissibile perdifetto di motivi l’appello dell’Agenzia, con conseguente conferma integraledella decisione di primo grado. 4.Avverso la sentenza ha proposto rituale ricorso per cassazione la società,deducendo tre motivi, ai quali ha resistito con controricorso l’ Agenziadelle Entrate.

Consideratoche: 5.Con il primo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - la contribuente deduce l’illegittimità della sentenza impugnataper violazione degli artt.115 comma 1 e 116 comma 1 cod. proc.civ., 109 comma 5 d.P.R. n.917/1986 e 2729 cod. civ. per non averi giudici d’appello posto a base della propria decisione alcun ele- mentoprobatorio, omettendo la valutazion e delle argomentazioni ad- dotte dalla parte nel giudizio con riferimento all’operazione [OSCURATO:SOCIETA].. 6.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infon- datezza.

Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico cheil giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanzarichiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame com- plessivo,in un giudizio non atomistico di essi (ben po tendo ciascuno di essiessere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considera- zionedi ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria laloro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio raf- forza ed ad un tempo tr ae vigore dall'altro in vicendevole completa- mento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017).

Ciò che rilevaè che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizia supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermorestando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.

LaCTR nel caso in esame ha accertato in fatto la legittimità dell’accer- tamentoe il mancato assolvimento di tale onere della prova rimesso al contribuente(cfr. fine p.2 e incipit p.3 s entenza impugnata, a partire da:«Le argomentazioni lungamente svolte dall’appellante sono tutte e ciascunainsufficienti a dimostrare (…)».). 7.Inoltre, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio os- serva come, per consolidata interpretazi one giurisprudenziale (Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fatti- specieil fatto storico è indubbiamente stato considerato.

E’conseguentemente inammissibile la censura perché il giudice d’a p- pelloha valutato anche il fatto storico alla base delle riprese, concer- nentecosti fatturati e imputati dalla società a lavori di manutenzione straordinaria dei locali di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. e ritenuti indeducibili.

8. Il secondo motivo del la ricorrente - in rapporto all’art.360 primo comman.4 cod. proc. civ. - censura la sentenza impugnata denuncian- done la nullità in violazione degli artt.115 comma 1, 116 comma 1 e 132 comma 1 n.4 cod. proc. civ., 109 comma 5 d.P.R. n.917/1986, 118 disp. a tt. cod. proc. civ., 2729 cod. civ. e 36 comma 2 d.lgs. n.546/1992,perché non contenente l’esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la concisa esposizione dello svolgimento del processo,richieste delle parti e succinta esposizione de i motivi in fatto ediritto, oltre che non fondata sulle prove addotte dalle parti e valutate secondoprudente apprezzamento. 9.Il motivo è inammissibile.

Anzitutto, deve ribadirsi che « In tema di ricorsoper cassazione, il vizio di violazione di legge co nsiste in un'er- ronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fatti- specie astratta recata da una norma di legge implicando necessaria- menteun problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fat tispecie concreta, mediante le risul- tanzedi causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cuicensura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di mo- tivazione»(ex multis, Cass. n. 26110 del 2015).

Inoltre,va rammentato che « Con la proposizione del ricorso per cas- sazione,il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponen- done uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disp onibili ed in sé coe- rente,atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacatodi legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, nonè conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello d i controllare, sotto il profilo logico formale e della cor- rettezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cuiresta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo,di valutare le prove, controllarne attend ibilità e concludenza escegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimo- strarei fatti in discussione » (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097). 10.Orbene, la sentenza censurata è completa e a differenza di quanto prospettatoin ricorso riporta lo svolgimento del fatto, la tipologia e il contenutodelle riprese e l’esito processuale del primo grado nei primi trecapoversi della motivazione e, nella parte dei motivi della decisione, riportail contenuto dell’appello di entrambe le parti: quanto all’appello principalea pag.2 della sentenza impugnata si legge « L’appellante de- duce, in sintesi e in contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice, che alla data della stipulazione d el contratto di locazione dell’immobile(…)».

Ancora, quanto all’appello incidentale, la sentenza apag.3 riferisce: « L’Agenzia delle Entrate, a pag.6 capo D delle con- trodeduzioniha dichiarato (…)». 10.1.Infine, la decisione è fondata su precisi ancoragg i al quadro fat- tuale e probatorio, ad es. si legge a pag.3, ai fini della valutazione dell’inerenzadei costi che era onere della contribuente: « acquisirla [la documentazionerilevante] tempestivamente al fine di allegala al bilan- ciocome giustificativo de l costo che pretende di dedurre » e la motiva- zione,condotta secondo un logico e razionale apprezzamento, è incen- tratasul rilievo n.5 di cui all’atto impositivo rispetto al quale la società erarisultata soccombente in primo grado e di cui la stessa chiede so- stanzialmenteuna revisione in questa sede non avendo ottenuto sod- disfazioneavanti al giudice del merito. 11.Con il terzo motivo la società ricorrente - in relazione all’art.360 primocomma n.4 cod. proc. civ. - deduce l’illegittimità della sentenza impugnataper omessa pronuncia da parte del giudice d’appello, in vio- lazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e degli artt.35comma 2, 112 cod. proc. civ. e 36 comma 2 d.lgs. n.546/1992 quantoal motivo d’appello nel quale la contr ibuente deduceva che il comportamentotenuto dalle due società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]- dicoFKT [OSCURATO:SOCIETA]. avessero tenuto un comportamento che non realizzasse alcun danno erariale mentre l’atto impositivo arrecava dannoalla contribuente. 12.Il motivo non può trovare ingresso.

Il motivo non può trovare in- gresso.La Sezione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 22209 del 5 settembre 2019) hagià negato che per contestare l’indebita detrazione di imposta sia necessariodimostrare la presenza di un danno per l’E rario.

A tale orien- tamento va data continuità anche con riferimento all’indebita dedu- zionedalla base imponibile, perché la violazione della disciplina nor- mativasulla deducibilità dei costi ed inerenza degli stessi va valutata con riferimento specifico al la realtà aziendale ed al corretto esercizio dell'impresa stessa e, quindi, ciascun costo dev’essere sostenuto in funzioneo in ragione dell'attività imprenditoriale e dimostrato secondo leprevisioni del d.P.R. 22/12/1986 n. 917.

Ne consegue che, laddove lafatturazione sia priva degli elementi che consentano di dimostrare la riferibilitàdi dette spese ai mezzi strumentali impiegati per l'esercizio dell'impresa, va esclusa la deducibilità dei costi medesimi senza che perintegrare la fattispecie sia neces sario dimostrare qualsiasi danno all’Erario. 13.Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite, liqui- datecome da dispositivo, secondo soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Si d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7451 /2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rap- presentantep.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso il suo studio in Roma, Corso d’Italia n.19; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:accerta- mento- costi non de- ducibili AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Re- gionesiciliana, n.2372 /24/2014 depositata il 22 luglio 2014, non noti- ficata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 novembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Regione siciliana,veniva rigettato l’appello principale della società [OSCURATO:PERSONA]- dicoFKT [OSCURATO:SOCIETA]. e dichiarato inammissibile l’appello inciden- tale proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.29/5/2012emessa dalla Commissione tributar ia provinciale di Tra- pani,la quale accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuentecontro l’avviso di accertamento emesso per IRES e IRAP oltreaccessori relativo all’anno di imposta 2006. 2.Il giudice di prime cure riteneva non ded ucibili costi imputati dalla società a lavori di manutenzione straordinaria dei locali di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. e annullava l’atto impositivo con riferimento alle altre spese, escluse quelle telefoniche non oggetto di contesta- zione,ritenendo l ’atto impositivo in parte generico e, per il resto, in- fondatoper l’intervenuta dimostrazione dell’inerenza dei costi. 3.Il giudice d’appello rigettava il gravame della contribuente ritenendo nondimostrato il prospettato diritto alla detrazione in corrispo ndenza dellefatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dichiarava inammissibile perdifetto di motivi l’appello dell’Agenzia, con conseguente conferma integraledella decisione di primo grado. 4.Avverso la sentenza ha proposto rituale ricorso per cassazione la società,deducendo tre motivi, ai quali ha resistito con controricorso l’ Agenziadelle Entrate. Consideratoche: 5.Con il primo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - la contribuente deduce l’illegittimità della sentenza impugnataper violazione degli artt.115 comma 1 e 116 comma 1 cod. proc.civ., 109 comma 5 d.P.R. n.917/1986 e 2729 cod. civ. per non averi giudici d’appello posto a base della propria decisione alcun ele- mentoprobatorio, omettendo la valutazion e delle argomentazioni ad- dotte dalla parte nel giudizio con riferimento all’operazione [OSCURATO:SOCIETA].. 6.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infon- datezza. Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico cheil giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanzarichiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame com- plessivo,in un giudizio non atomistico di essi (ben po tendo ciascuno di essiessere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considera- zionedi ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria laloro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio raf- forza ed ad un tempo tr ae vigore dall'altro in vicendevole completa- mento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rilevaè che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizia supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermorestando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria. LaCTR nel caso in esame ha accertato in fatto la legittimità dell’accer- tamentoe il mancato assolvimento di tale onere della prova rimesso al contribuente(cfr. fine p.2 e incipit p.3 s entenza impugnata, a partire da:«Le argomentazioni lungamente svolte dall’appellante sono tutte e ciascunainsufficienti a dimostrare (…)».). 7.Inoltre, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio os- serva come, per consolidata interpretazi one giurisprudenziale (Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fatti- specieil fatto storico è indubbiamente stato considerato. E’conseguentemente inammissibile la censura perché il giudice d’a p- pelloha valutato anche il fatto storico alla base delle riprese, concer- nentecosti fatturati e imputati dalla società a lavori di manutenzione straordinaria dei locali di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. e ritenuti indeducibili. 8. Il secondo motivo del la ricorrente - in rapporto all’art.360 primo comman.4 cod. proc. civ. - censura la sentenza impugnata denuncian- done la nullità in violazione degli artt.115 comma 1, 116 comma 1 e 132 comma 1 n.4 cod. proc. civ., 109 comma 5 d.P.R. n.917/1986, 118 disp. a tt. cod. proc. civ., 2729 cod. civ. e 36 comma 2 d.lgs. n.546/1992,perché non contenente l’esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la concisa esposizione dello svolgimento del processo,richieste delle parti e succinta esposizione de i motivi in fatto ediritto, oltre che non fondata sulle prove addotte dalle parti e valutate secondoprudente apprezzamento. 9.Il motivo è inammissibile. Anzitutto, deve ribadirsi che « In tema di ricorsoper cassazione, il vizio di violazione di legge co nsiste in un'er- ronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fatti- specie astratta recata da una norma di legge implicando necessaria- menteun problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fat tispecie concreta, mediante le risul- tanzedi causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cuicensura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di mo- tivazione»(ex multis, Cass. n. 26110 del 2015). Inoltre,va rammentato che « Con la proposizione del ricorso per cas- sazione,il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponen- done uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disp onibili ed in sé coe- rente,atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacatodi legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, nonè conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello d i controllare, sotto il profilo logico formale e della cor- rettezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cuiresta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo,di valutare le prove, controllarne attend ibilità e concludenza escegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimo- strarei fatti in discussione » (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097). 10.Orbene, la sentenza censurata è completa e a differenza di quanto prospettatoin ricorso riporta lo svolgimento del fatto, la tipologia e il contenutodelle riprese e l’esito processuale del primo grado nei primi trecapoversi della motivazione e, nella parte dei motivi della decisione, riportail contenuto dell’appello di entrambe le parti: quanto all’appello principalea pag.2 della sentenza impugnata si legge « L’appellante de- duce, in sintesi e in contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice, che alla data della stipulazione d el contratto di locazione dell’immobile(…)». Ancora, quanto all’appello incidentale, la sentenza apag.3 riferisce: « L’Agenzia delle Entrate, a pag.6 capo D delle con- trodeduzioniha dichiarato (…)». 10.1.Infine, la decisione è fondata su precisi ancoragg i al quadro fat- tuale e probatorio, ad es. si legge a pag.3, ai fini della valutazione dell’inerenzadei costi che era onere della contribuente: « acquisirla [la documentazionerilevante] tempestivamente al fine di allegala al bilan- ciocome giustificativo de l costo che pretende di dedurre » e la motiva- zione,condotta secondo un logico e razionale apprezzamento, è incen- tratasul rilievo n.5 di cui all’atto impositivo rispetto al quale la società erarisultata soccombente in primo grado e di cui la stessa chiede so- stanzialmenteuna revisione in questa sede non avendo ottenuto sod- disfazioneavanti al giudice del merito. 11.Con il terzo motivo la società ricorrente - in relazione all’art.360 primocomma n.4 cod. proc. civ. - deduce l’illegittimità della sentenza impugnataper omessa pronuncia da parte del giudice d’appello, in vio- lazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e degli artt.35comma 2, 112 cod. proc. civ. e 36 comma 2 d.lgs. n.546/1992 quantoal motivo d’appello nel quale la contr ibuente deduceva che il comportamentotenuto dalle due società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]- dicoFKT [OSCURATO:SOCIETA]. avessero tenuto un comportamento che non realizzasse alcun danno erariale mentre l’atto impositivo arrecava dannoalla contribuente. 12.Il motivo non può trovare ingresso. Il motivo non può trovare in- gresso.La Sezione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 22209 del 5 settembre 2019) hagià negato che per contestare l’indebita detrazione di imposta sia necessariodimostrare la presenza di un danno per l’E rario. A tale orien- tamento va data continuità anche con riferimento all’indebita dedu- zionedalla base imponibile, perché la violazione della disciplina nor- mativasulla deducibilità dei costi ed inerenza degli stessi va valutata con riferimento specifico al la realtà aziendale ed al corretto esercizio dell'impresa stessa e, quindi, ciascun costo dev’essere sostenuto in funzioneo in ragione dell'attività imprenditoriale e dimostrato secondo leprevisioni del d.P.R. 22/12/1986 n. 917. Ne consegue che, laddove lafatturazione sia priva degli elementi che consentano di dimostrare la riferibilitàdi dette spese ai mezzi strumentali impiegati per l'esercizio dell'impresa, va esclusa la deducibilità dei costi medesimi senza che perintegrare la fattispecie sia neces sario dimostrare qualsiasi danno all’Erario. 13.Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite, liqui- datecome da dispositivo, secondo soccombenza. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Si d
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