CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35160/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 4, commi 2 e 3, legge n. 11/1975 per aver portato fuori dall’abitazione senza giustificato motivo un coltello, due cacciavite, un tubo in metallo, una tenaglia e una prolunga per chiavi da meccanico di metalli, e lo ha condannato alla pena di euro duemila di ammenda. [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato in possesso di quegli oggetti atti ad offendere quando era stato controllato mentre viaggiava a bordo della vettura Fiat 500 della madre intorno alle ore 01,30 del 02/03/2021 in un periodo in cui vigevano le restrizioni disposte in ragione dell’emergenza epidemiologica, in un quartiere ad alta densità criminale, con lo stereo ad alto volume e facendo stridere le gomme sull’asfalto. Sebbene la detenzione di tali oggetti fosse stata motivata dall’imputato in relazione all’attività di meccanico, che egli svolgeva, secondo il giudice, il porto in quelle circostanze non poteva considerarsi giustificato. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello e con ordinanza in data 20/05/2005 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso l’impugnazione a questa Corte in forza dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che statuisce l’inappellabilità delle sentenze con le quali si applica la sola pena dell’ammenda, e dell’art. 568, comma 3, cod. proc. pen., ritenendo che il mezzo potesse essere convertito in ricorso per cassazione. L’atto di impugnazione si articola in tre motivi. 2.1. Con il primo si lamenta l’illogicità della motivazione evidenziando che alla pagina 2 nell’incipit della parte in diritto si legge: «La responsabilità penale dell’imputato non va affermata, ritenendo applicabile alla fattispecie la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.»; e che invece nella parte finale della sentenza si afferma che l’imputato in ragione dei precedenti penali non era meritevole del beneficio della sospensione condizionale e per questo stesso motivo non poteva considerarsi meritevole dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente deduce che non sussisteva alcun precedente penale ostativo, in quanto un giudizio già pendente a suo carico per analogo reato di cui all’art. 4 l.n. 110/1975 si era concluso con una sentenza di assoluzione. In ogni caso mancava nella motivazione l’adeguata valutazione della giustificazione addotta dall’imputato, meccanico, sulla destinazione a strumenti di lavoro degli oggetti sequestrati e dell’assenza di ogni specifico elemento di fatto che potesse dimostrare la possibile loro utilizzazione per finalità offensiva. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato. 2.3. Con il terzo motivo si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Con il quarto motivo ci si duole del mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati. 2. Le doglianze sulla ricostruzione del fatto sono inammissibili. Si lamenta l’insussistenza dell’elemento oggettivo, perché non si sarebbe tenuto conto del fatto che tutti gli oggetti che l’imputato portava con sé in auto fanno parte del corredo di strumenti tecnici tipici dell’attività artigianale di meccanico da lui svolta e che non poteva esservi alcuno scopo illecito nel tenerli sull’autovettura. Ma la difesa propone un’alternativa lettura degli elementi senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che sottolinea come il porto di quegli strumenti non aveva alcun rapporto di causalità con l’attività lavorativa svolta dall’imputato (Sez. 1, n. 3114 del 24/10/2011, dep. 2012, Capoccello, Rv. 251824 – 01; Sez. 1, n. 6965 del 11/03/1993, P.g. in proc. ferro, Rv. 197540 - 01) e che anzi le circostanze di tempo e di luogo caratterizzanti la condotta dimostrano la radicale insussistenza di ogni giustificato motivo. Gli oggetti atti ad offendere erano portati con sé dall’imputato mentre stava violando i divieti di circolazione derivanti dall’emergenza epidemiologica nell’orario e mentre stava circolando a notte fonda, con lo stereo ad alto volume e guidando il veicolo facendo stridere le gomme sull’asfalto in una zona oggetto di elevata attenzione da parte delle forze dell’ordine perché ad alta densità criminale. Inoltre l’elemento soggettivo che, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere provato, cioè l’intento doloso, è irrilevante nelle contravvenzioni. 3. E’, invece, fondata la censura inerente alla motivazione con la quale è stato negato il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La motivazione è contraddittoria alla luce del brano sopra riportato o comunque insufficiente, poiché si basa solo sulla insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in ragione di un generico riferimento ai precedenti ed in particolare ad un precedente specifico, che non viene indicato. Secondo giurisprudenza costante «il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall'esistenza di un precedente penale gravante sull'imputato, pur quando sulla base di esso si sia negata la sospensione condizionale della pena, dovendosi tenere distinti, anche sul piano motivazionale, i rispettivi giudizi» (Sez. 4, n. 7905 del 07/01/2016, Vinci, Rv. 266065 – 01 e così anche Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948 – 01; sull’autonomia di questi giudizi anche in diversa prospettiva Sez. 2, n. 31861 del 28/09/2020, Muleta, Rv. 279818 - 01). 4. Il vizio motivazionale impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata per nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., rigettando il ricorso con riguardo ai motivi in ordine alla ricostruzione del fatto e rimanendo assorbiti ma non preclusi i motivi riguardanti il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis