CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 06256/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/senttte le conclusioni del PG F. c..e....t1L..cL c—c-t-t_C-Cki x; tu27o cALC [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto reso in data 28 gennaio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il Decreto Ministeriale di proroga del regime differenziato emesso in data 19.11.2019. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto al regime differenziato a far data dal 1996. 2. In motivazione - dopo aver rievocato i contenuti del titolo in espiazione, per omicidio, strage, associazione di stampo mafioso ed altro- si afferma, in sintesi, che permangono inalterate le ragioni della sottoposizione al regime differenziato, stante la necessità di prevenire la riattivazione di contatti tra il Pizzo ed il contesto associativo. Si descrive il ruolo tenuto - prima della detenzione - all'interno della associazione mafiosa, di assoluto rilievo e si valutano le sopravvenienze giudiziarie. In particolare si ribadisce che il mancato riconoscimento, in decisioni più recenti, del ruolo direttivo non attenua la pericolosità del Pizzo, già persona di fiducia dei fratelli Graviano e «cassiere» del gruppo dei Graviano. Si rileva che la famiglia di Brancaccio è ancora attiva e che dalla osservazione penitenziaria non risultano acquisiti elementi sintomatici di autentica dissociazione. 3. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], articolando più doglianze in un unico, ampio, motivo. 3.1 Si deduce violazione della disciplina regolatrice, apparenza di motivazione, mancato esame di punti introdotti con il reclamo, travisamento dei contenuti di decisioni irrevocabili. In sintesi si evidenzia che II Tribunale : a) non avrebbe concretamente apprezzato la condotta tenuta in detenzione; b) non avrebbe tratto le dovute conseguenze dal ridimensionamento del ruolo emerso in sede di cognizione nel processo per la strage di Firenze; c) avrebbe eccessivamente valorizzato le funzioni di 'cassiere' del gruppo dei Graviano. Il lungo periodo detentivo trascorso e l'assenza di visibile presenza sul territorio della originaria 'famiglia mafiosa' rendono, in tesi, solo apparente la motivazione. Sarebbero dunque violati i principi espressi in numerose decisioni di legittimità e della Corte Edu (arresti ampiamente citati nell'atto di ricorso) che richiedono, in caso di proroga, un effettivo e argomentato apprezzamento delle sopravvenienze in fatto, tali da giustificare la permanenza delle restrizioni al regime ordinario. 4. Il ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni che seguono.4.1 Come è noto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) . Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione. Nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale ha ampiamente indicato le ragioni per cui si è ritenuto sussistente il «pericolo» di mantenimento di contatti tra il Pizzo ed il contesto criminale di tipo associativo nel cui ambito sono maturati i fatti oggetto dei diversi procedimenti in corso. Tale pericolo è stato rapportato alla particolare rilevanza del ruolo svolto dal Pizzo nell'ambito della associazione di stampo mafioso, ferma restando la recente decisione che ha escluso lo svolgimento di compiti direttivi. Il Tribunale, in sostanza, esamina il punto di critica introdotto a sostegno del reclamo ma realizzaq, ai propri fini, una valutazione in punto di 'intensità' dei legami intrattenuti dal Pizzo con esponenti di assoluto rilievo della organizzazione mafiosa, evidenziando la centralità dei compiti a lui assegnati. Da tale verifica derivano le argomentazioni in punto di attuale capacità di mantenere i profili relazionali con gli esponenti del gruppo mafioso ancora attivi all'esterno. 4.2 Si tratta di profilo in fatto, razionalmente argomentato sulla base dei dati storici desunti dai provvedimenti acquisiti. Da qui la manifesta infondatezza dei profili di critica, non versandosi in ipotesi di assenza del percorso argomentativo, e non essendo ravvisabili le dedotte violazioni di legge. 5. Va inoltre precisato, convalidando i profili in diritto esposti nella decisione impugnata, che la misura «trattamentale» di carattere amministrativo con controllo giurisdizionale differito - di cui all'art. 41 bis ord.pen. - realizza essenzialmente finalità preventive (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. I n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809), tese alla inibizione di contatti (pur in costanza di detenzione) con il contesto criminale di provenienza. La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un «aggravamento» del grado di afflizione, già di per sè correlato alla limitazione di libertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva (desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativi alla personalità) che legittima l'adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimenti esterni. La natura preventiva della adozione del regime differenziato è stata ribadita - di recente - dalla stessa Corte Edu, nel noto caso Provenzano contro Italia (I sezione, sentenza del 25 settembre 2018), lì dove si è affermato (al par. 150) che : [..] la Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive - del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali (vedere paragrafo 143 sopra), nonché gli argomenti addotti in merito alla giustificazione dell'imposizione delle misure (cfr. paragrafo 146 sopra) [..] . Trattasi di finalità di per sè ritenuta - dalla stessa Corte di Strasburgo - non in contrasto con i diritti fondamentali, lì dove emerga la necessità di particolari forme di inibizione dei contatti tra il soggetto detenuto e il contesto criminale di provenienza . Sempre nella citata decisione Provenzano contro Italia si ribadisce - al par. 147 della sentenza - la compatibilità tra il modello differenziato di trattamento del detenuto portatore di pericolosità accentuata e il principio di cui all'art. 3 Conv., sempre che sia presente una adeguata giustificazione circa le opzioni di applicazione e proroga : La Corte nota in apertura che ha già avuto ampia possibilità di valutare il regime di cui all'art. 41 bis in un gran numero di casi prima di questo, e ha concluso che, secondo le circostanze di tali casi, l'imposizione del regime non dà luogo a problemi ai sensi dell'articolo 3 neppure quando è stato imposto per lunghi periodi di tempo (vedi, tra molti altri esempi, Enea, citata sopra; Argenti, citato sopra; Campisi v. Italia, no. 24358/02, 11 luglio 2006; e Paolello c. Italia (dec.) n. 37648/02, 24 settembre 2015). In tali casi, la Corte ha costantemente affermato che, nel valutare se l'applicazione estesa delle restrizioni di cui alla sezione del regime di cui all'art.41 bis raggiunge la soglia minima di gravità necessaria per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, la durata deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ciascun caso, che comporta, tra l'altro, accertare se il rinnovo o l'estensione delle restrizioni contestate era giustificata o no (vedi Enea, citata sopra, § 64; Argenti, citata sopra, § 21; Campisi, sopra citato, § 38, 11 luglio 2006; e Paolello, citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis, [OSCURATO:PERSONA] c. Francia [GC], n. 59450/00, § 145, CEDU 2006-IX) [..]. Dunque sia in sede di applicazione che di proroga del regime differenziato non si richiede un accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso, quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere il mantenimento dei contatti con la realtà criminale di provenienza in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario. 5.1 Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto - nell'ambito della quale indubbiamente incide l'intensità pregressa del ruolo associativo ritenuto sussistente, come più volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre , Sez. V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713) in sede di verifica della base fattuale del giudizio prognostico. Si tratta, peraltro, di una prognosi del tutto particolare, posto che la finalità preventiva è correlata non già ad un pericolo di reiterazione della condotta illecita - in quanto tale - ma si arresta ad una fase anticipata di tutela, posto che attraverso l'adozione del regime differenziato si riduce la frequenza e si regolamenta la modalità dei contatti con i soggetti potenziali 'veicoli' di informazioni o potenziali ricettori di ordini, allo scopo di evitare ogni possibile «influenza» sugli accadimenti esterni e ciò in rapporto ad una valida massima di esperienza - elevata a parametro normativo di conformazione del trattamento carcerario - che valorizza come dato fondante proprio la pregessa adesione del soggetto, con particolare intensità, ad un sistema di valori deviante, capace di alterare in profondità il sistema delle relazioni sociali in un dato territorio (caratteristica riconosciuta delle organizzazioni mafiose, dati i caratteri tipici della incriminazione di cui all'articolo 416 bis cod.pen.). 5.2 Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.