Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 02459/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente DECRETO suiricorsi iscritto al n. 21430/2025 R.G. e propost i : il primo(notificato il 16/10/2025 e depositato il 28/10/2025), da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- e,il secondo (notificato il 20/10/2025 e depositato il 07/11/2025), da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrentisuccessivi- contro [OSCURATO:PERSONA] SPAe per essa la procuratrice [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 378/2025 , depositata il 19/03/2025; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 17/12/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; al riguardo, precisato che il valore della controversia si determina sia per il Comune che per i ricorrenti successivi in quello dichiarato dal primo e pari ad almeno € 2.000.000, atteso che questi ultimi, sia pure nella qualità di interventori adesivi dipendenti, sviluppano nella presente sede ragioni di impugnazione in via principale contro la decisione gravata, assumendo quindi, se non altro nel presente giudizio, una posizione processuale sostanzialmente identicaa quella del ricorrente principale: sicché la condanna ha luogo, in favore di ognuno dei controricorrenti, a carico del ricorrente e dei ricorrenti successivi, tra questi in solido; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e i ricorrenti successivi, tutti tra loro in solido, al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO suiricorsi iscritto al n. 21430/2025 R.G. e propost i : il primo(notificato il 16/10/2025 e depositato il 28/10/2025), da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- e,il secondo (notificato il 20/10/2025 e depositato il 07/11/2025), da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrentisuccessivi- contro [OSCURATO:PERSONA] SPAe per essa la procuratrice [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 378/2025 , depositata il 19/03/2025; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 17/12/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; al riguardo, precisato che il valore della controversia si determina sia per il Comune che per i ricorrenti successivi in quello dichiarato dal primo e pari ad almeno € 2.000.000, atteso che questi ultimi, sia pure nella qualità di interventori adesivi dipendenti, sviluppano nella presente sede ragioni di impugnazione in via principale contro la decisione gravata, assumendo quindi, se non altro nel presente giudizio, una posizione processuale sostanzialmente identicaa quella del ricorrente principale: sicché la condanna ha luogo, in favore di ognuno dei controricorrenti, a carico del ricorrente e dei ricorrenti successivi, tra questi in solido; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e i ricorrenti successivi, tutti tra loro in solido, al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Cos
Decreto Cassazione n. 02459/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris