CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31108/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su mere doglianze in punto di fatto estranee al perimetro del sindacato di legittimità; ritenuto che la sentenza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, ha affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di resistenza ed alla conseguente sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico con il reato di lesioni (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il