CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 46495/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 29 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, alla pena di anni tre di reclusione, con adeguamento delle pene accessorie fallimentari alla durata di quella principale (cfr. pag. 4 della motivazione della sentenza di appello). 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, richieste con il terzo motivo di appello, nonché circa la sussistenza del reato contestato, per mancanza di conoscenza della procedura fallimentare, nonché dello stato delle scritture contabili, in assenza di prova cìrca i rapporti tra imputato e soci, tali da dimostrare la consapevolezza de carattere fraudolento dell'operazione. Infine, si invoca la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 217 Legge fall. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo dei motivi di appello, in punto di responsabilità e di qualificazione giuridica della condotta, cui la Corte ha risposto con motivazione logica e coerente, corretta giuridicamente ed immune da censure di ogni tipo. La giurisprudenza costante di questa Corte afferma, infatti, che la mera riproposizione del motivo di appello si sostanza nell'aspecificità dell'impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). In ogni caso, le doglianze dì cui al secondo e terzo motivo, esortano alla rivalutazione di prove dichiarative e documentali non consentite a questa Corte di legittimità. Quanto al primo motivo, inerente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che questo è inammissibile perché generico. Ed invero, la difesa censura l'omessa motivazione, rispetto al terzo motivo di appello, riportato nell'epigrafe della sentenza, senza illustrare, puntualmente, le ragioni per le quali, anche a fronte del richiamo operato anche alla motivazione resa dal primo giudice, l'imputato sarebbe, invece, meritevole delle circostanze invocate. Tanto, peraltro, a fronte di una motivazione che, nel complesso, valuta l'intensità del dolo, compiendo, dunque un apprezzamento anche di congruità del trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice, quanto alla pena principale. Sul punto, la sentenza di pone in iinea con il condivisibile indirizzo di questa Corte secondo il quale la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche può ritenersi disattesa anche con motivazione implicita (cfr. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 nel senso che allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorío, fondata su analogo ordine di motivi, è legittimamente disattesa con motivazione implicita la richiesta delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.). 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi proposti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]