Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07950/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 624-bis, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'errata qualificazione giuridica dei fatti contestati stante la natura tentata e non consumata del reato, è manifestamente infondato perché, dalla ricostruzione del fatto offerta dal giudice di merito, risulta che l'imputato ha conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 624-bis, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'errata qualificazione giuridica dei fatti contestati stante la natura tentata e non consumata del reato, è manifestamente infondato perché, dalla ricostruzione del fatto offerta dal giudice di merito, risulta che l'imputato ha conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29
Sentenza Cassazione n. 07950/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris