CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 39186/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25.1.2024 la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento della domanda di riparazione dell'ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], ovvero limitatamente alla somma determinabile attraverso il criterio aritmetico, ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento della soma di Euro 155.000,00 in relazione al periodo di sottoposizione alla custodia cautelare in carcere dal medesimo subita dal 22.3.2016 al 22 dicembre 2017 (per un totale di giorni 641) in esecuzione dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Roma emessa per i reati di cui all'art. 416, comma 4, cod.pen. in relazione alle ipotesi di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo A), di cui all'art. 5, comma 3 d.lgs. n. 153 del 1997 in relazione all'art. 132 d.lgs. n. 385 del 1992 (capo C) nonché di cui all'art. 12, comma 3, lett. b), comma 3 bis, comma 3 ter lett. b) d.lgs. n. 286 del 1992 e art. 4 I. n. 146/06 (capo K e L). In particolare si contestava all'odierno ricorrente di aver fatto parte di un'organizzazione criminale finalizzata a favorire l'ingresso illegale nel territorio italiano di cittadini extracomunitari mediante il loro trasporto marittimo dalle coste libiche a quelle italiane dietro il pagamento del corrispettivo di Euro 4500,00 a persona cui si collegavano i singoli ingressi illegali di volta in volta eseguiti. L'ordinanza cautelare accertava che gli indagati agivano nell'ambito di una ramificata rete internazionale la cui cellula romana era capeggiata da tale [OSCURATO:PERSONA]; tale cellula si occupava di prelevare i migranti dai centri di accoglienza dove si trovavano ospitati provvedendo al loro trasferimento a Roma dove poi venivano smistati verso le varie aree del territorio europeo verso cui erano diretti. In questo contesto l'Abraha manteneva i contatti con i parenti degli immigrati dai quali riceveva le somme indispensabili per organizzare il trasferimento dei medesimi in Italia ovvero per consentirne l'ingresso nello stato estero di destinazione svolgendo attività di raccordo operativo presso la struttura di accoglienza dove gli indagati alloggiavano. Quanto al merito, lo stesso, con sentenza del 13.3.2019 della Corte di Assise di Roma veniva assolto dai reati di cui ai capi A), C) e L) mentre veniva condannato per il reato di cui al capo K), ovvero un altro reato di organizzazione dell'immigrazione clandestina, sentenza confermata dalla Corte di Assise di appello in data 26.5.2021. Infine con sentenza del 20.5.2022 la Suprema Corte annullava senza rinvio la sentenza di secondo grado perché il fatto non sussiste.2. Avverso ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Roma quale giudice della ingiusta riparazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. l'insufficienza e l'illogicità della motivazione in relazione all'assenza dei presupposti di cui all'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. Si assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, le condotte poste in essere dal ricorrente, come dallo stesso illustrate nella istanza introduttiva del giudizio, integrano la condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, sostanziandosi in gravi negligenze ed imprudenze quali l'agevolazione del trasporto di clandestini e l'interlocuzione con numerosi soggetti indagati/imputati. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. La difesa dell'istante ha depositato memoria scritta con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso con allegata documentazione [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile. 1.1. Va premesso che l'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa innpeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 dei 13/12/1995 dep. Il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, nna prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o rego6lamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata di revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). 2. Venendo al caso di specie, la Corte territoriale ha fondato l'accoglimento sia pure parziale della domanda ex art. 314 cod.proc.pen. sul rilievo dell'assenza di "consistenti elementi" derivanti da condotte processuali colpose del richiedente che abbiano quanto meno concorso a dare causa all'applicazione della misura cautelare. In particolare dalle emergenze processuali non risultava che egli avesse sviato le indagini o che avesse mentito in sede processuale limitandosi a non rispondere all'interrogatorio e le uniche condotte allo stesso ascrivibili, secondo quanto risultava dalla sentenza di questa Suprema Corte che lo aveva assolto dalle contestazioni, è che aveva fornito consigli agli immigrati che arrivavano in Italia e volevano dirigersi verso altri paesi europei. Ebbene, a fronte di tale compiuto apparato motivatorio, il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, già irrituale laddove invoca il vizio motivatorio in relazione ad una motivazione "insufficiente" ed "illogica",si traduce in una critica generica dell'ordinanza impugnata facendo riferimento alla sussistenza di non meglio specificate condotte dell'istante che mostrerebbero gravi imprudenze e negligenze quali l'agevolazione di clandestini e l'interlocuzione con numerosi soggetti indagati/imputati. 3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes