CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 2025
Cassazione n. 16402/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SUBBIANO il 22/12/1960 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di AREZZO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];.1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, emessa il 26 novembre 2025, con cui il [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare Tribunale di Arezzo respingeva l'istanza presentata nel presente procedimento nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, pur denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione nel merito dei presupposti applicativi della richiesta presentata dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] che nelle ipotesi analoghe a quelle in esame, in cui si censurava l'ordinanza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Arezza il 26 novembre 2025, non ci si può limitare a indicare genericamente le patologie da cui è affetto il provvedimento censurato, ma occorre: «a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.M