CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2026
Cassazione n. 07473/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2589/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappre-sentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] 29;Numero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/2026– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rap-presentante pro tempore;– intimata –avverso la sentenza n. 5681/2/2022 della Commissione tributaria re-gionale della Sicilia depositata il 20/6/2022.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 5681/2/2022 veniva accolto l'appello proposto dalla Agenzia delleentrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1213/9/2018 che aveva accolto il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la cartella di pagamento n.29520160001453947 emessa da [OSCURATO:PERSONA] per l’importo dieuro 15.105,01 a titolo di Irpef, Iva e Irap, sanzioni e interessi perl’anno 2006.Numero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/20262. Dalla sentenza impugnata si apprende che l’iscrizione a ruolo eraconseguenza dell’avviso di accertamento TYX01A501173/2011 e dellasentenza della CTP di Messina n.2884/07/15, la quale aveva parzial-mente annullato l’avviso.3. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo con sentenzan. 1213/9/18 ritenendo sussistente il difetto di motivazione poiché lacartella faceva sì riferimento all’avviso di accertamento suddetto, manon anche alla sentenza n. 2884/07/15 che sul primo era intervenuta.Il giudice d’appello riformava tale decisione, ritenendo al contrario le-gittima l’iscrizione a ruolo, poiché la cartella di pagamento dettagliavapuntualmente l’importo dovuto e l’origine della pretesa, specificandoanche che l’iscrizione a ruolo era conseguenza dell’avviso di accerta-mento TYX01A501173/2011 e che gli importi erano dovuti in conse-guenza di decisione della commissione tributaria provinciale. Tale mo-tivazione veniva ritenuta adeguata dal giudice, anche perché il contri-buente era pienamente a conoscenza dell’avviso di accertamento edella sentenza pronunciata dalla Commissione a riguardo, dal mo-mento che proprio a seguito del ricorso da lui depositato il giudiceaveva parzialmente annullato l’avviso.4. Il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione avverso la deci-sione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria ex art.380-bis.1.cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso,mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degliartt. 99, 100, 112, 132 e 329 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. e 53 d.lgs.Numero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/2026546/92, per non aver il giudice rilevato la mancata impugnazione e ilgiudicato che sarebbe maturato per acquiescenza su autonomi capidella decisione di I° grado.2. Il motivo è infondato.2.1. Va premesso in diritto che secondo la migliore dottrina la ratiodecidendi delinea il fondamento della decisione, instaurando un per-corso logico che, a differenza della legge, come pure dell’atto nego-ziale, mira a persuadere dell’esattezza, sul piano della rispondenza alcomando normativo, dell’opzione ermeneutica sintetizzata nella formu-lazione del principio di diritto. In sintesi, la ratio decidendi altro non èche il rapporto fra la risoluzione motivata del caso e il “caso” stesso,cioè il “fatto” e le “questioni inerenti”.2.2. È sulla base di tali premesse che l’interpretazione della Corte dicassazione (cfr. Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi,Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293)afferma – ad esempio ai fini della identificazione della compiuta impu-gnazione o meno della sentenza di secondo grado e, comunque, per ilcontrollo della motivazione della sentenza impugnata - che la decisionesi fonda su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome solose queste sono singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico egiuridico.2.3. Orbene, nel caso in esame il giudice di prime cure, si legge nelcorpo del mezzo di impugnazione, ha deciso affermando che «La car-tella fa espresso riferimento all’avviso di accertamento, nulla rileva inmerito alla sentenza n. 2884/07/15 che ha accolto parzialmente il ri-corso proposto avverso tale atto. Dal dettaglio della cartella nonemerge se l’iscrizione sia a titolo provvisorio o definitivo; se sia parzialeNumero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/2026e, in tal caso in quale misura percentuale, quali siano stati i criteri dideterminazione del tributo» e, ancora, «Ove anche volessero ritenersisuperabili tali carenze sotto il profilo della motivazione, ciò non di menoesse non possono che pregiudicare la legittimità dell’atto in quanto laCommissione non è stata posta in condizione di verificare se l’operatodell’ufficio sia stato corretto».Secondo il ricorrente l’Agenzia non avrebbe impugnato e contestato«quel capitolo della decisione di primo grado con cui la CTP ha ritenutoillegittima la cartella opposta, oltre che per il vizio di motivazione, an-che perché il relativo contenuto non consentiva alla Commissione diverificare la correttezza o meno dell’operato dell’ente impositore» (v.p.10 ricorso).2.4. Al contrario, la seconda proposizione adoperata dal giudice e soprariportata non è distinta dalla prima, bensì consequenziale, perché, se-condo un principio di eliminazione mentale, dipende dall’accertata ca-renza di motivazione della cartella impugnata, ossia non può sussisterese viene meno tale accertamento. [OSCURATO:PERSONA], infatti, attraversola concatenazione delle due proposizioni afferma che a causa dell’as-senza di motivazione dell’atto impugnato non è stata posta nelle con-dizioni di decidere e questa affermazione non assurge a seconda ratiodecidendi perché la proposizione non è distinta né autonoma dalla suapremessa, non essendo di per sé idonea a sorreggere sul piano logicoe giuridico l’accoglimento del ricorso introduttivo.In sintesi, entrambe le proposizioni si basano sull’unico elemento deci-sivo che sorregge il contenuto dispositivo della sentenza di primogrado, ossia l’accertata inidonea motivazione dell’atto impugnato. Dalmomento che l’Agenzia ha appellato la decisione di prime cure, soste-nendo la tesi opposta e poi accolta dal giudice di secondo grado, ossiaNumero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/2026che la cartella è invece adeguatamente motivata, non sussiste il pro-spettato giudicato interno.3. Con il secondo motivo si prospetta, ai fini dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 7l. 212/00 e 68 d.lgs. 546/92 in relazione agli artt. 12 e 25 d.P.R. 602/73e al dedotto vizio di motivazione della cartella, circa le descrizioni ri-portate e l’illegittima e incomprensibile determinazione di tributi, san-zioni e interessi.Il terzo motivo lamenta, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 68 del d.lgs.546/92 e s.m.i. in relazione agli artt. 14 e 25 del d.P.R. 602/73, eall’asserita legittimità dell’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio (e nondefinitivo) e relativi importi e criteri quantitativi, per tributi, sanzioni einteressi.4. I due motivi, complementari, sono di trattazione congiunta e sonoinfondati.4.1. Per costante interpretazione giurisprudenziale, il difetto di motiva-zione della cartella di pagamento, che faccia rinvio ad altro atto costi-tuente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremiin modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorchéla cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimo-strato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'im-posizione, per averli puntualmente contestati (v. Cass. n. 2373 del2013; conformi, tra le altre, Cass. n. 9778 del 2017; Cass. n.28076 del2017).In tal senso, è significativo il fatto che la cartella sia stata impugnatadal contribuente anche nel merito («il contribuente ha impugnato laNumero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/2026suindicata cartella per vizi propri e per vizi di merito», v. p.2 ricorso),il quale ha così dimostrato di avere piena conoscenza dei presuppostidell'imposizione, per averli puntualmente contestati, e soprattutto haomesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concretoil pregiudizio che l’eventuale vizio dell'atto avrebbe determinato al suodiritto di difesa.Deve essere infatti dimostrato (cfr. Cass. 18224 del 2018 e giurispru-denza ivi citata) in che modo è stato pregiudicato il diritto di difesa, invirtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione della car-tella, dei presupposti dell'imposizione.4.2. Nel caso di specie non solo tale prova non è stata fornita, ma, alcontrario, il giudice ha accertato – e il fatto non è contestato in modospecifico nel presente giudizio – che la cartella di pagamento ha detta-gliato puntualmente l’importo dovuto e l’origine della pretesa, specifi-cando che l’iscrizione a ruolo era conseguenza dell’avviso di accerta-mento TYX01A501173/2011 e che gli importi erano dovuti in conse-guenza di decisione della commissione tributaria provinciale.Inoltre, la sentenza impugnata ha logicamente affermato anche che ilcontribuente è stato sin dall’inizio pienamente a conoscenza dell’avvisodi accertamento e della sentenza pronunciata dalla commissione, dalmomento che proprio a seguito del ricorso da lui proposto il giudicetributario aveva nel precedente giudizio parzialmente annullato l’av-viso. Ne deriva la reiezione della seconda censura.4.3. Il terzo motivo non può trovare ingresso per le medesime ragioni.La doglianza si appunta sull’errore commesso in sentenza secondo cuil’iscrizione a ruolo sarebbe stata provvisoria ex art. 68 d.lgs. 546/92anziché definitiva, dal momento che la sentenza della CTP n.Numero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/20262884/07/15 resa sull’avviso di accertamento sottostante alla cartella èdivenuta definitiva e la riscossione è stata disposta in conseguenza.Innanzitutto, sul piano dell’interesse ex art.100 cod. proc. civ. che devesorreggere la censura, in presenza di definitività della sentenza la ri-scossione diventa addirittura certa e ciò rafforza il fondamento dellapretesa rispetto alla mera provvisorietà dell’art.68 cit..Inoltre, il ricorrente non ha fornito alcuna prova che per effetto di talerefuso nella motivazione del giudice è stato pregiudicato il suo dirittodi difesa, e anzi risulta agli atti la sua puntuale contestazione, in sededi impugnazione della cartella, dei presupposti dell'imposizione, nei li-miti in cui ciò sia possibile, dal momento che è radicata su di un titologiudiziale ormai definitivo.5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai fini dell’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.91 cod. proc. civ. e della condizione di soccombenza e invalidità dellasentenza per violazione degli artt. 99, 100, 112, 132 e 329 (acquie-scenza) cod. proc. civ. sul capitolo spese e formazione di giudicato(2909 cod. civ.), anche in relazione agli artt. 49 e segg. e 53 e 54 d.lgs.546/92.6. Il motivo è infondato.Per decidere sulla questione è necessaria una breve ricostruzione indiritto.6.1. Va rammentato che il regolamento delle spese processuali è con-seguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio (v. Cass.n.16596 del 2025), per cui la condanna al loro pagamento legittima-mente può essere emessa a carico della parte soccombente, ancheNumero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/2026d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, ameno che non risulti un'esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi.La condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la na-turale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulledomande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensidell'art. 91 cod. proc. civ., anche in mancanza di una esplicita richiestadella parte vittoriosa (cfr. Cass. n.30729 del 2022), salvo espressa ri-nuncia (v. Cass. n.3093 del 1981).Tale criterio vale anche quando il giudice dichiari cessata la materia delcontendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della do-manda per regolare le spese secondo il principio della soccombenzavirtuale (così Cass. n.2719 del 2015, conforme a Cass. n.21244 del2006). Il profilo da verificare è, perciò, che emerga la non sussistenzadi una esplicita volontà contraria della parte di rinunziarvi (Cass. Sez.U. n.9859 del 1997).6.2. Sulla base di tale costruzione va anche considerato se il giudicatointerno costituisca un limite che supera il profilo dell’espressa volontàdi rinunziarvi o che, comunque, costituisce prova incontestabile di talevolontà. Ad esempio, il limite del giudicato vale ai fini del rimborso inmateria di procedimento di sfratto: è stato affermato più volte (cfr.Cass. n.5720 del 1994; conforme, Cass. n.11197 del 2007) il principiosecondo cui la pronuncia sulle spese del giudizio compete esclusiva-mente al giudice della causa, il quale, ai sensi dell'art. 91 cod. proc.civ., deve provvedervi anche d'ufficio con il provvedimento che chiudeil processo avanti a sé, con la conseguenza che se tale statuizione nonlo contenga, dev’essere impugnato dall'interessato onde impedire ilformarsi di un giudicato negativo sul diritto al rimborso.Numero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/2026In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedered'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale con-seguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riformain tutto o in parte della sentenza impugnata (v. Cass. n.33412 del2024; conforme a Cass. n.27606 del 2019). Ciò in quanto il relativoonere dev’essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivodella lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, ladecisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificatasoltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto dispecifico motivo.7. È inoltre condiviso che, anche in ragione dell'operare del c.d. effettoespansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, cod. proc. civ., l'acco-glimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giu-dice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spesedi lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caduca-zione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicatoimpedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sullespese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato lacomplessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla partevittoriosa in primo grado.Nondimeno, a tale condivisibile costruzione va aggiunto l’ulteriore tas-sello secondo alla luce degli artt. 99 cod. proc. civ. e 2907 cod. civ., lasentenza di primo grado è investita dall’impugnazione in relazioneall’ampiezza della domanda di appello. In quest’ambito ha rilievo il fattoche la valutazione complessiva compiuta dal giudice d’appello, cui èdemandato il compito di operare la ricognizione della materia giustizia-bile, sia nel senso che per effetto dell’accoglimento del gravame l’interapronuncia di prime cure sia stata travolta o meno.Numero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/2026Tale valutazione è rimessa al giudice del merito, il quale è investito delpotere-dovere di decidere sulla base e in risposta corrispondente alladomanda di impugnazione della decisione di primo grado. Solo nelprimo caso, a differenza del secondo, viene meno anche il capo sullespese adottato dal giudice di prime cure, quale conseguenza dell’effettodevolutivo del gravame nel processo tributario imperniato sul principiodella domanda.8. Dev’essere così affermato in diritto che:«Nel processo tributario con pluralità di parti, in caso di soccombenzain primo grado dell’Agenzia delle entrate e dell’agente della riscossionecon condanna solo di quest’ultimo a rifondere le spese del grado cuiabbia fatto seguito l’accoglimento dell’appello proposto solo dall’Agen-zia, per il principio della domanda di cui agli artt. 99 cod. proc. civ. e2907 cod. civ., ha rilievo il fatto che la valutazione complessiva com-piuta dal giudice di appello sia nel senso che l’intera pronuncia di primecure sia stata travolta o meno, sulla base della impugnazione devolu-tiva.».Nel caso di specie, nella pluralità di parti convenute in primo grado, laCommissione tributaria provinciale di Messina non ha condannato alpagamento delle spese l’Agenzia delle entrate, bensì l’agente della ri-scossione, né risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia impugnato quella de-cisione (ex artt. 49 e segg. d.lgs. 546/92) e quindi che abbia propostoappello, principale (art. 53 d.lgs. 546/92) o incidentale (art. 54 d.lgs.546/92). Il giudice d’appello ha nondimeno riesaminato la medesimaquestione oggetto della decisione di primo grado, relativa al termine diprescrizione del credito erariale, ritenuta assorbente tutti gli ulteriorimotivi di appello e, in una valutazione complessiva, ha più volte espres-Numero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/2026samente dichiarato in motivazione di riformare integralmente la sen-tenza di prime cure, contenuto decisorio poi fedelmente riportato neldispositivo.Orbene, in applicazione del principio che precede, si deve concludereche il capo sulle spese, come sopra regolato in primo grado, non èdivenuto definitivo ex art.2909 cod. civ. per il semplice fatto di nonessere stato impugnato dall’agente della riscossione in quanto stretta-mente connesso alla soccombenza in primo grado in relazione alla que-stione sulla prescrizione del credito erariale, questione oggetto di im-pugnazione devolutiva da cui è scaturita l’integrale riforma in appellodella sentenza di primo grado, con conseguente travolgimento dellasentenza di prime cure, sulla base di una valutazione complessiva delgiudice non sindacabile in questa sede.10. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di liteseguono la soccombenza, liquidate in favore della controricorrente co-stituita.Numero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEOggetto: processo tributarioSEZIONE TRIBUTARIA - pluralità di parti - capo sullespese – giudicato interno –ambito della domanda - prin -cipio di dirittoComposta daTania Hmeljak - Presidente -2589/2023Roberto Succio - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - AC -[OSCURATO:DATA_NASCITA]Pierpaolo Gori - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2589/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappre-sentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] 29;Numero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/2026– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rap-presentante pro tempore;– intimata –avverso la sentenza n. 5681/2/2022 della Commissione tributaria re-gionale della Sicilia depositata il 20/6/2022.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 5681/2/2022 veniva accolto l'appello proposto dalla Agenzia delleentrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1213/9/2018 che aveva accolto il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la cartella di pagamento n.29520160001453947 emessa da [OSCURATO:PERSONA] per l’importo dieuro 15.105,01 a titolo di Irpef, Iva e Irap, sanzioni e interessi perl’anno 2006.Numero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/20262. Dalla sentenza impugnata si apprende che l’iscrizione a ruolo eraconseguenza dell’avviso di accertamento TYX01A501173/2011 e dellasentenza della CTP di Messina n.2884/07/15, la quale aveva parzial-mente annullato l’avviso.3. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo con sentenzan. 1213/9/18 ritenendo sussistente il difetto di motivazione poiché lacartella faceva sì riferimento all’avviso di accertamento suddetto, manon anche alla sentenza n. 2884/07/15 che sul primo era intervenuta.Il giudice d’appello riformava tale decisione, ritenendo al contrario le-gittima l’iscrizione a ruolo, poiché la cartella di pagamento dettagliavapuntualmente l’importo dovuto e l’origine della pretesa, specificandoanche che l’iscrizione a ruolo era conseguenza dell’avviso di accerta-mento TYX01A501173/2011 e che gli importi erano dovuti in conse-guenza di decisione della commissione tributaria provinciale. Tale mo-tivazione veniva ritenuta adeguata dal giudice, anche perché il contri-buente era pienamente a conoscenza dell’avviso di accertamento edella sentenza pronunciata dalla Commissione a riguardo, dal mo-mento che proprio a seguito del ricorso da lui depositato il giudiceaveva parzialmente annullato l’avviso.4. Il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione avverso la deci-sione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria ex art.380-bis.1.cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso,mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degliartt. 99, 100, 112, 132 e 329 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. e 53 d.lgs.Numero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/2026546/92, per non aver il giudice rilevato la mancata impugnazione e ilgiudicato che sarebbe maturato per acquiescenza su autonomi capidella decisione di I° grado.2. Il motivo è infondato.2.1. Va premesso in diritto che secondo la migliore dottrina la ratiodecidendi delinea il fondamento della decisione, instaurando un per-corso logico che, a differenza della legge, come pure dell’atto nego-ziale, mira a persuadere dell’esattezza, sul piano della rispondenza alcomando normativo, dell’opzione ermeneutica sintetizzata nella formu-lazione del principio di diritto. In sintesi, la ratio decidendi altro non èche il rapporto fra la risoluzione motivata del caso e il “caso” stesso,cioè il “fatto” e le “questioni inerenti”.2.2. È sulla base di tali premesse che l’interpretazione della Corte dicassazione (cfr. Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi,Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293)afferma – ad esempio ai fini della identificazione della compiuta impu-gnazione o meno della sentenza di secondo grado e, comunque, per ilcontrollo della motivazione della sentenza impugnata - che la decisionesi fonda su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome solose queste sono singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico egiuridico.2.3. Orbene, nel caso in esame il giudice di prime cure, si legge nelcorpo del mezzo di impugnazione, ha deciso affermando che «La car-tella fa espresso riferimento all’avviso di accertamento, nulla rileva inmerito alla sentenza n. 2884/07/15 che ha accolto parzialmente il ri-corso proposto avverso tale atto. Dal dettaglio della cartella nonemerge se l’iscrizione sia a titolo provvisorio o definitivo; se sia parzialeNumero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/2026e, in tal caso in quale misura percentuale, quali siano stati i criteri dideterminazione del tributo» e, ancora, «Ove anche volessero ritenersisuperabili tali carenze sotto il profilo della motivazione, ciò non di menoesse non possono che pregiudicare la legittimità dell’atto in quanto laCommissione non è stata posta in condizione di verificare se l’operatodell’ufficio sia stato corretto».Secondo il ricorrente l’Agenzia non avrebbe impugnato e contestato«quel capitolo della decisione di primo grado con cui la CTP ha ritenutoillegittima la cartella opposta, oltre che per il vizio di motivazione, an-che perché il relativo contenuto non consentiva alla Commissione diverificare la correttezza o meno dell’operato dell’ente impositore» (v.p.10 ricorso).2.4. Al contrario, la seconda proposizione adoperata dal giudice e soprariportata non è distinta dalla prima, bensì consequenziale, perché, se-condo un principio di eliminazione mentale, dipende dall’accertata ca-renza di motivazione della cartella impugnata, ossia non può sussisterese viene meno tale accertamento. [OSCURATO:PERSONA], infatti, attraversola concatenazione delle due proposizioni afferma che a causa dell’as-senza di motivazione dell’atto impugnato non è stata posta nelle con-dizioni di decidere e questa affermazione non assurge a seconda ratiodecidendi perché la proposizione non è distinta né autonoma dalla suapremessa, non essendo di per sé idonea a sorreggere sul piano logicoe giuridico l’accoglimento del ricorso introduttivo.In sintesi, entrambe le proposizioni si basano sull’unico elemento deci-sivo che sorregge il contenuto dispositivo della sentenza di primogrado, ossia l’accertata inidonea motivazione dell’atto impugnato. Dalmomento che l’Agenzia ha appellato la decisione di prime cure, soste-nendo la tesi opposta e poi accolta dal giudice di secondo grado, ossiaNumero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/2026che la cartella è invece adeguatamente motivata, non sussiste il pro-spettato giudicato interno.3. Con il secondo motivo si prospetta, ai fini dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 7l. 212/00 e 68 d.lgs. 546/92 in relazione agli artt. 12 e 25 d.P.R. 602/73e al dedotto vizio di motivazione della cartella, circa le descrizioni ri-portate e l’illegittima e incomprensibile determinazione di tributi, san-zioni e interessi.Il terzo motivo lamenta, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 68 del d.lgs.546/92 e s.m.i. in relazione agli artt. 14 e 25 del d.P.R. 602/73, eall’asserita legittimità dell’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio (e nondefinitivo) e relativi importi e criteri quantitativi, per tributi, sanzioni einteressi.4. I due motivi, complementari, sono di trattazione congiunta e sonoinfondati.4.1. Per costante interpretazione giurisprudenziale, il difetto di motiva-zione della cartella di pagamento, che faccia rinvio ad altro atto costi-tuente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremiin modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorchéla cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimo-strato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'im-posizione, per averli puntualmente contestati (v. Cass. n. 2373 del2013; conformi, tra le altre, Cass. n. 9778 del 2017; Cass. n.28076 del2017).In tal senso, è significativo il fatto che la cartella sia stata impugnatadal contribuente anche nel merito («il contribuente ha impugnato laNumero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/2026suindicata cartella per vizi propri e per vizi di merito», v. p.2 ricorso),il quale ha così dimostrato di avere piena conoscenza dei presuppostidell'imposizione, per averli puntualmente contestati, e soprattutto haomesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concretoil pregiudizio che l’eventuale vizio dell'atto avrebbe determinato al suodiritto di difesa.Deve essere infatti dimostrato (cfr. Cass. 18224 del 2018 e giurispru-denza ivi citata) in che modo è stato pregiudicato il diritto di difesa, invirtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione della car-tella, dei presupposti dell'imposizione.4.2. Nel caso di specie non solo tale prova non è stata fornita, ma, alcontrario, il giudice ha accertato – e il fatto non è contestato in modospecifico nel presente giudizio – che la cartella di pagamento ha detta-gliato puntualmente l’importo dovuto e l’origine della pretesa, specifi-cando che l’iscrizione a ruolo era conseguenza dell’avviso di accerta-mento TYX01A501173/2011 e che gli importi erano dovuti in conse-guenza di decisione della commissione tributaria provinciale.Inoltre, la sentenza impugnata ha logicamente affermato anche che ilcontribuente è stato sin dall’inizio pienamente a conoscenza dell’avvisodi accertamento e della sentenza pronunciata dalla commissione, dalmomento che proprio a seguito del ricorso da lui proposto il giudicetributario aveva nel precedente giudizio parzialmente annullato l’av-viso. Ne deriva la reiezione della seconda censura.4.3. Il terzo motivo non può trovare ingresso per le medesime ragioni.La doglianza si appunta sull’errore commesso in sentenza secondo cuil’iscrizione a ruolo sarebbe stata provvisoria ex art. 68 d.lgs. 546/92anziché definitiva, dal momento che la sentenza della CTP n.Numero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/20262884/07/15 resa sull’avviso di accertamento sottostante alla cartella èdivenuta definitiva e la riscossione è stata disposta in conseguenza.Innanzitutto, sul piano dell’interesse ex art.100 cod. proc. civ. che devesorreggere la censura, in presenza di definitività della sentenza la ri-scossione diventa addirittura certa e ciò rafforza il fondamento dellapretesa rispetto alla mera provvisorietà dell’art.68 cit..Inoltre, il ricorrente non ha fornito alcuna prova che per effetto di talerefuso nella motivazione del giudice è stato pregiudicato il suo dirittodi difesa, e anzi risulta agli atti la sua puntuale contestazione, in sededi impugnazione della cartella, dei presupposti dell'imposizione, nei li-miti in cui ciò sia possibile, dal momento che è radicata su di un titologiudiziale ormai definitivo.5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai fini dell’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.91 cod. proc. civ. e della condizione di soccombenza e invalidità dellasentenza per violazione degli artt. 99, 100, 112, 132 e 329 (acquie-scenza) cod. proc. civ. sul capitolo spese e formazione di giudicato(2909 cod. civ.), anche in relazione agli artt. 49 e segg. e 53 e 54 d.lgs.546/92.6. Il motivo è infondato.Per decidere sulla questione è necessaria una breve ricostruzione indiritto.6.1. Va rammentato che il regolamento delle spese processuali è con-seguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio (v. Cass.n.16596 del 2025), per cui la condanna al loro pagamento legittima-mente può essere emessa a carico della parte soccombente, ancheNumero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/2026d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, ameno che non risulti un'esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi.La condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la na-turale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulledomande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensidell'art. 91 cod. proc. civ., anche in mancanza di una esplicita richiestadella parte vittoriosa (cfr. Cass. n.30729 del 2022), salvo espressa ri-nuncia (v. Cass. n.3093 del 1981).Tale criterio vale anche quando il giudice dichiari cessata la materia delcontendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della do-manda per regolare le spese secondo il principio della soccombenzavirtuale (così Cass. n.2719 del 2015, conforme a Cass. n.21244 del2006). Il profilo da verificare è, perciò, che emerga la non sussistenzadi una esplicita volontà contraria della parte di rinunziarvi (Cass. Sez.U. n.9859 del 1997).6.2. Sulla base di tale costruzione va anche considerato se il giudicatointerno costituisca un limite che supera il profilo dell’espressa volontàdi rinunziarvi o che, comunque, costituisce prova incontestabile di talevolontà. Ad esempio, il limite del giudicato vale ai fini del rimborso inmateria di procedimento di sfratto: è stato affermato più volte (cfr.Cass. n.5720 del 1994; conforme, Cass. n.11197 del 2007) il principiosecondo cui la pronuncia sulle spese del giudizio compete esclusiva-mente al giudice della causa, il quale, ai sensi dell'art. 91 cod. proc.civ., deve provvedervi anche d'ufficio con il provvedimento che chiudeil processo avanti a sé, con la conseguenza che se tale statuizione nonlo contenga, dev’essere impugnato dall'interessato onde impedire ilformarsi di un giudicato negativo sul diritto al rimborso.Numero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/2026In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedered'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale con-seguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riformain tutto o in parte della sentenza impugnata (v. Cass. n.33412 del2024; conforme a Cass. n.27606 del 2019). Ciò in quanto il relativoonere dev’essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivodella lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, ladecisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificatasoltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto dispecifico motivo.7. È inoltre condiviso che, anche in ragione dell'operare del c.d. effettoespansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, cod. proc. civ., l'acco-glimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giu-dice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spesedi lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caduca-zione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicatoimpedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sullespese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato lacomplessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla partevittoriosa in primo grado.Nondimeno, a tale condivisibile costruzione va aggiunto l’ulteriore tas-sello secondo alla luce degli artt. 99 cod. proc. civ. e 2907 cod. civ., lasentenza di primo grado è investita dall’impugnazione in relazioneall’ampiezza della domanda di appello. In quest’ambito ha rilievo il fattoche la valutazione complessiva compiuta dal giudice d’appello, cui èdemandato il compito di operare la ricognizione della materia giustizia-bile, sia nel senso che per effetto dell’accoglimento del gravame l’interapronuncia di prime cure sia stata travolta o meno.Numero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/2026Tale valutazione è rimessa al giudice del merito, il quale è investito delpotere-dovere di decidere sulla base e in risposta corrispondente alladomanda di impugnazione della decisione di primo grado. Solo nelprimo caso, a differenza del secondo, viene meno anche il capo sullespese adottato dal giudice di prime cure, quale conseguenza dell’effettodevolutivo del gravame nel processo tributario imperniato sul principiodella domanda.8. Dev’essere così affermato in diritto che:«Nel processo tributario con pluralità di parti, in caso di soccombenzain primo grado dell’Agenzia delle entrate e dell’agente della riscossionecon condanna solo di quest’ultimo a rifondere le spese del grado cuiabbia fatto seguito l’accoglimento dell’appello proposto solo dall’Agen-zia, per il principio della domanda di cui agli artt. 99 cod. proc. civ. e2907 cod. civ., ha rilievo il fatto che la valutazione complessiva com-piuta dal giudice di appello sia nel senso che l’intera pronuncia di primecure sia stata travolta o meno, sulla base della impugnazione devolu-tiva.».Nel caso di specie, nella pluralità di parti convenute in primo grado, laCommissione tributaria provinciale di Messina non ha condannato alpagamento delle spese l’Agenzia delle entrate, bensì l’agente della ri-scossione, né risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia impugnato quella de-cisione (ex artt. 49 e segg. d.lgs. 546/92) e quindi che abbia propostoappello, principale (art. 53 d.lgs. 546/92) o incidentale (art. 54 d.lgs.546/92). Il giudice d’appello ha nondimeno riesaminato la medesimaquestione oggetto della decisione di primo grado, relativa al termine diprescrizione del credito erariale, ritenuta assorbente tutti gli ulteriorimotivi di appello e, in una valutazione complessiva, ha più volte espres-Numero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/2026samente dichiarato in motivazione di riformare integralmente la sen-tenza di prime cure, contenuto decisorio poi fedelmente riportato neldispositivo.Orbene, in applicazione del principio che precede, si deve concludereche il capo sulle spese, come sopra regolato in primo grado, non èdivenuto definitivo ex art.2909 cod. civ. per il semplice fatto di nonessere stato impugnato dall’agente della riscossione in quanto stretta-mente connesso alla soccombenza in primo grado in relazione alla que-stione sulla prescrizione del credito erariale, questione oggetto di im-pugnazione devolutiva da cui è scaturita l’integrale riforma in appellodella sentenza di primo grado, con conseguente travolgimento dellasentenza di prime cure, sulla base di una valutazione complessiva delgiudice non sindacabile in questa sede.10. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di liteseguono la soccombenza, liquidate in favore della controricorrente co-stituita. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese dilite in favore della controricorrente, liquidate in euro 1.500 per com-pensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso,a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025La PresidenteTania HmeljakP.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese dilite in favore della controricorrente, liquidate in euro 1.500 per com-pensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso,a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 2589/2023Numero sezionale 8730/2025Numero di raccolta generale 7473/2026Data pubblicazione 28/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025La PresidenteTania Hmeljak