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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25364/2022

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gliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 6201/2017 promosso da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Lolli 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di Palermo ([OSCURATO:PERSONA] di Palermo, già [OSCURATO:PERSONA] di Palermo), in persona del sindaco metropolitano pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - proposto avverso la sentenza n. 1535/2016 della Corte d’appello di Palermo, pubblicata il 22/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2021 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento della Giunta provinciale n. 611 del 1996 sono state determinate le maggiorazioni dell’indennità di carica e di presenza, previste in favore degli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, compreso il ricorrente, in ritenuta attuazione del disposto dell’art. 52 l.r. siciliana n. 26 del 1993.

A seguito di due pareri del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che avevano ritenuto non dovute tali maggiorazioni, il menzionato provvedimento è stato revocato con atto della Giunta provinciale n. 715 del 1998.

L’atto di revoca è stato annullato dal TAR (TAR Sicilia, Sez.

I, sentenza del 23/04/2001), in un giudizio promosso (anche) da [OSCURATO:PERSONA], solo perché adottato senza la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento.

I motivi di censura riferiti alla ritenuta spettanza delle menzionate maggiorazioni sono stati, invece, espressamente rigettati.

Nel 2005, l’Amministrazione provinciale ha chiesto la restituzione delle sopra descritte maggiorazioni, stavolta instaurando il contraddittorio con il ricorrente e, poi, ha notificato l’ingiunzione di pagamento oggetto di impugnazione nel presente procedimento.

In particolare, con ingiunzione n. 991 del 04/01/2007 ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910, la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo ha richiesto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di € 42.625,95, oltre interessi legali dal 16/12/2005, quale ripetizione di quanto corrisposto per la menzionata maggiorazione delle indennità di carica e di presenza degli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, deducendo, in particolare, l’inesistenza del credito restitutorio (per essere state corrisposte doverosamente le indennità, in relazione all'incarico di amministratore dell'ente), la carenza di prova del quantum dello stesso (anche in ragione del fatto che era stata richiesta illegittimamente la rifusione al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali), la percezione in buona fede dell’accipiens e l’intervenuta prescrizione di una parte del credito.

Il Tribunale ha revocato l'ingiunzione, ritenendo non provato nella sua esatta determinazione il credito vantato dall'ente locale.

Proposto appello principale da parte della Provincia di Regionale di Palermo e appello incidentale da parte dello Sferruzza, la Corte di merito ha riformato la decisione, respingendo l’opposizione.

In via preliminare, la Corte di merito ha osservato che la soppressione in corso di causa della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, con successione ex lege dei rapporti giuridici in favore del [OSCURATO:PERSONA] comunale, non aveva avuto incidenza sul giudizio, in assenza di dichiarazione del procuratore costituito e di notifica dell’evento, aggiungendo che analoghe conclusioni si imponevano per la successiva costituzione della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo.

Nel merito, la Corte d’appello ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione dovesse ritenersi infondata, trattandosi di prescrizione decennale, riferita ad indebito oggettivo; che le indennità erano giustificate dall'effettivo svolgimento di funzioni assessoriali nella [OSCURATO:PERSONA] in concreto non avvenuto; che la delibera che aveva stabilito l'indennità, revocata con altro provvedimento (annullato in sede giurisdizionale amministrativa per soli vizi formali), non era vincolante e poteva essere disapplicata dal giudice ordinario; che la buona fede avrebbe potuto rilevare solo quanto a frutti e interessi; che era l'opponente a dover provare, come non avvenuto, l’infondatezza della pretesa, a fronte della presunzione di legittimità derivante dagli atti amministrativi pretensivi, coerenti con i conteggi degli organi contabili; che la restituzione era dovuta anche al lordo delle ritenute perché l'Amministrazione, quale sostituto d'imposta, non avrebbe potuto richiedere la restituzione delle entrate fiscali versate in eccesso, mentre il contribuente sì, dando applicazione all’art. 10, lett. d), TUIR.

Avverso la decisione di appello, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a sette motivi.

Il ricorso è stato proposto nei confronti della (e notificato alla) “[OSCURATO:PERSONA] di Palermo (oggi [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa unitamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in via Maqueda n. 100…”. [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di Palermo si è difesa con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’intero ricorso principale per nullità assoluta e insanabile, inragione del difetto di contraddittorio e di vocatio in ius, e comunque l’inammissibilità e l’infondatezza dei singoli motivi di impugnazione.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Nella propria memoria difensiva parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115, 116, nonché la violazione e falsa applicazione della l.r. siciliana n. 15 del 2015, in riferimento alla nullità o inesistenza della procura conferita per il giudizio di appello e l’omessa statuizione su un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato che l'appello era stato proposto nel 2010 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, la quale però si era estinta nel 2015, senza che la disciplina di settore, di carattere tassativo, avesse previsto alcunché in merito, stabilendo, anzi, come possibile, nelle more dell'avvio del nuovo ente territoriale, solo la predisposizione di alcuni atti di bilancio, e aggiungendo che le funzioni delle ex Province dovessero essere svolte, non oltre il 2015, dai commissari straordinari pure previsti.

Alla data della decisione della Corte d’appello, nel 2016, erano dunque cessati anche tali poteri, sicché l’impugnazione avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile o improcedibile.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2033 e 2697 c.c., dell’art. 47, TUIR, della l.r. siciliana n. 9 del 1986, della l.r. siciliana n. 10 del 1991 ed anche della l. n. 241 del 1990, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e 5), c.p.c., per non avere la Corte di appello considerato che dalla CTU espletata in primo grado emergeva la mancata erogazione al ricorrente di alcune delle somme richieste in restituzione, e in specie per gli anni 1996 e 1998, nel corso dei quali le indennità erano state percepite solo in parte, ferma l'illegittimità della richiesta restitutoria al lordo delle ritenute fiscali.

Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., della l.r. siciliana n. 9 del 1986, della l.r. siciliana n. 41 del 1993, della l. n. 26 del 1993, unitamente ai decreti presidenziali del 10 agosto 1995, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e 5), c.p.c., per non avere la Corte di appello considerato che le indennità erogate erano dovute, poiché la norma che le istituiva non faceva alcun riferimento all’effettivo funzionamento delle aree metropolitane, ma solo alla loro individuazione e delimitazione, operata dal decreto del Presidente della Regione in data 10/08/1995, la cui attività era comunque stata avviata, come si desumeva dai programmi amministrativi relativi a vari settori della stessa area metropolitana.

Con il quarto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso l’intervenuta prescrizione del credito vantato, senza considerare l’operatività di quella quinquennale, prevista per le prestazioni periodiche, fermo restando che, anche considerando quella decennale, la ripetizione era preclusa per le somme corrisposte nel 1996, dovendosi tenere conto anche del principio di consolidamento degli atti amministrativi.

Con il quinto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.p.c., della l.r. siciliana n. 9 del 1986 e della l. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di considerare che era documentalmente avviata un rilevante attività propria dell’area metropolitana, afferente ai progetti di tram, rete metropolitana, raddoppio dell'anello ferroviario, in grado di giustificare l’incremento delle indennità in questione.

Con il sesto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., nonché del r.d. n. 639 del 1910, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che, a differenza di quanto accade per le entrate tributarie, il credito attestato dallo Stato o dall’ente pubblico che procede alla riscossione fosse assistito da una presunzione di legittimità, spettando di conseguenza all’opponente provare l’infondatezza della pretesa avversa, mentre invece spettava all’ente che aveva proceduto all’ingiunzione fiscale fornire la prova dell’esistenza e dell’entità e del credito.

Con il settimo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., oltre che dell’art. 97, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di considerare il legittimo affidamento in buona fede del percettore delle somme e l’incidenza della ripetizione sull’emolumento residuo ex art. 36 Cost., comunque insuscettibile di essere esaminato in assenza di analitici conteggi.

2. La controricorrente ha preliminarmente eccepito che il ricorso per cassazione era stato erroneamente presentato contro la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, e notificato presso il difensore di quest’ultima costituito in appello, mentre, invece, avrebbe dovuto essere proposto contro la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, essendo la [OSCURATO:PERSONA] venuta meno nel corso del giudizio di appello per effetto delle disposizioni delle leggi regionali siciliane n. 8 del 2014 e n. 15 del 2015.

Secondo la controricorrente, dunque, legittimato passivo al gravame era soltanto il soggetto al quale era stata trasferita la capacità di stare in giudizio già appartenente all’ente estinto, sicché l’erronea indicazione del destinatario dell’atto determinava la nullità insanabile del ricorso per cassazione, per violazione del principio della costituzione del contraddittorio e per difetto della vocatio in ius.

3. Come sopra anticipato, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al primo motivo di ricorso, così dimostrando di non avere più interesse ex art. 100 c.p.c. alla statuizione sul punto, cui consegue la necessaria declaratoria di inammissibilità del motivo.

La predetta rinuncia è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione, e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore, restando pertanto sottratta alla disciplina dettata dall'art. 390 c.p.c. (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 414 del 13/01/2021, n. 414; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22269 del 03/11/2016).

Deve pertanto ritenersi non più in discussione la statuizione del giudice di merito, che ha escluso la verificazione di alcune effetto interruttivo del giudizio di appello a seguito della successione ex lege nei rapporti giuridici della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo prima del [OSCURATO:PERSONA] e poi della [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di Palermo (p. 3 e 4 della sentenza impugnata).

4. Ciò che costituisce, invece, materia del contendere è la ritualità del ricorso per cassazione che, come sopra eccepito, è stato proposto nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] di Palermo (oggi [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa unitamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in via Maqueda n. 100…”.

5. L’eccezione è infondata.

Com’è noto, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014) hanno affermato che, in generale, la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1 c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante.

Non senza qualche opinione discorde (Sez.

L, Sentenza n. 30698 del 21/12/2017), questa Corte ha confermato negli anni tale orientamento (v. da ultimo Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11193 del 06/04/2022; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8037 del 23/03/2021; Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 24845 del 09/10/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20964 del 22/08/2018; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11072 del 09/05/2018).

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti di tali eventi da parte di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che può essere validamente effettuata la notificazione dell'impugnazione presso il difensore costituito, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenzaaliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte delnotificante.

Tale principio è stato applicato anche nelle ipotesi di cancellazione della società dal registro delle imprese (che, com’è noto, determina l’estinzione della stessa), ove l'estinzione si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal difensore della società medesima.

Per il principio dell'ultrattività del mandato, il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 30341 del 23/11/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26495 del 17/12/2014).

Si consideri che le Sezioni Unite, nella pronuncia sopra richiamata (Cass., Sez.

U, Sentenza 04/0/2014, n. 15295), nel precisare le condizioni ed i limiti in presenza dei quali può trovare applicazione la regola dell'ultrattività del mandato alle liti in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore dallo stesso non dichiarate in udienza o non notificate alle altre parti, hanno anche chiarito che si pongono in termini di eccezione alla regola dell'ultrattività del mandato alle liti l’evenienza della certezza dell'evento successorio e l'incontrovertibilità della sua conoscibilità alla controparte.

A tale regola questa Corte ha ricondotto anche le ipotesi di soppressione di enti pubblici con trasferimento dei relativi rapporti giuridici ad altri enti (una disciplina particolare è stata ravvisata per la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppoEquitalia: v. sul punto, Cass., Sez.

U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021 e Cass., Sez.

U, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021).

In linea generale, infatti, si è affermato che la soppressione di un ente pubblico, con il trasferimento di tutti i rapporti giuridici ad un altro ente, determina l'interruzione automatica del processo, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., soltanto ove intervenga tra la notificazione della citazione e la costituzione in giudizio, trovando altrimenti applicazione l'art. 300 c.p.c., che impone, ai fini della interruzione, la corrispondente dichiarazione in udienza del procuratore costituito per la parte interessata dall'evento (configurabile non come mera dichiarazione di scienza, ma come vera e propria manifestazione di volontà diretta a provocare la predetta interruzione) o la notifica di quest'ultimo alle altre parti.

Pertanto, in assenza di una siffatta dichiarazione entro la chiusura della discussione, la posizione della parte rappresentata resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa ultrattività della procura ad litem, nessun rilievo assumendo, ai fini suddetti, la conoscenza dell'evento aliunde acquisita, ancorché evincibile da un provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione (v. già Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2875 del 11/05/1984 e poi Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 21378 del 04/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 9911 del 07/10/1998).

Deve pertanto ritenersi ritualmente notificato il ricorso per cassazione nel presente giudizio alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo presso il procuratore sostituito.

6. Il secondo motivo di ricorso, per ragioni di ordine logico, deve essere esaminato all’esito dello scrutinio del sesto motivo.

7. Il terzo e il quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della stretta connessione tra loro esistente, riguardando entrambi la ritenuta spettanza delle indennità erogate.

I motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati.

7.1. Parte ricorrente già nel terzo motivo di ricorso, ma soprattutto nel quinto ha dedotto l’esistenza di documentazione rilevante ai fini della dimostrazione dell’avvio dei necessari adempimenti istitutivi dell’area metropolitana e del suo funzionamento, indicando alcuni atti di gestione computi e deducendo di avere formulato istanze istruttorie i fini della dimostrazione di quando dedotto.

Non ha tuttavia specificamente descritto il tenore delle prove orali richieste e i documenti in concreto indicati come oggetto della richiesta di acquisizione.

Anche la documentazione asseritamente prodotta a dimostrazione del funzionamento dell’area metropolitana non è adeguatamente riprodotta nel ricorso, che neppure reca puntuali indicazioni circa la loro individuazione, per poterne verificare la produzione e la collocazione nel fascicolo di legittimità, in modo taleda rendere possibile l'esame, come invece richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. (v. supra).

7.2. Inoltre, si deve tenere presente che si tratta delle indennità previste dall’art. 52 della l.r. siciliana n. 26 del 1993 (nel testo modificato dall’art. 2 l.r. n. 41 del 1996) che, nel sostituire il disposto dell’art. 43 della l.r. siciliana n. 16 del 1963, disciplinante l’ordinamento amministrativo degli enti locali, ha stabilito che «Per le province regionali che ricomprendono aree metropolitane, costituite secondo l'articolo 20 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le indennità di carica e di presenza previste per gli organi dei comuni o delle province eletti o nominati sono incrementate del 50 per cento».

Tale previsione trova giustificazione nella disposizione contenuta nell’art. 21 l.r. siciliana n. 9 del 1986, il quale ha stabilito che le province regionali comprendenti aree metropolitane, oltre alle funzioni indicate negli articoli precedenti, svolgono, nell’ambito delle predette aree, le funzioni spettanti ai comuni in materia di: 1) disciplina del territorio, mediante la formazione di un piano intercomunale avente uno specifico contenuto, le cui previsioni costituiscono varianti agli strumenti urbanistici comunali; 2) formazione del piano intercomunale della rete commerciale; 3) distribuzione dell'acqua potabile e del gas; 4) trasporti pubblici; 5) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Nello stesso articolo si legge che, per l'esercizio delle funzioni di cui ai punti 3, 4 e 5 la provincia regionale può avvalersi delle aziende municipalizzate esistenti, ovvero promuovere la costituzione di gestioni comuni ai sensi dell'art. 15 o la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 17, comma 2, della stessa legge.

È incontestato che l’individuazione dell’area metropolitana in questione sia stata effettuata con decreto del presidente della Regione il 10/08/1995.

È pure incontroverso che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana abbia reso in materia due pareri –il parere n. 596 del 1997 (reso nell'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e il parere n. 1164 del 1997 (assunto nell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) – richiesti per la redazione della circolare dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 1998, posta a fondamento del provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] (n. 715 del 1998) con il quale è stato revocato il precedente provvedimento di attribuzione delle maggiorazioni in questione (n. 611 del 1996), che è stato annullato dal TAR (TAR Sicilia, Sez.

I, sentenza del 23/04/2001), solo perché adottato senza la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati (tra cui il ricorrente).

Nei menzionati pareri, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ritenuto che - anche nel testo modificato dall’art.2, comma 1, l. n. 41 1996 - l'incremento delle indennità di carica e di presenza previsto per le aree metropolitane dall'art. 52, comma 5, della legge regionale n. 26 del 1993, era subordinato alle due condizioni della costituzione di detta forma gestionale e dell'esercizio effettivo delle funzioni (secondo gli artt. 20 e 21 della l. n. 9 del 1986), sicché ogni provvedimento connesso all'esercizio delle funzioni della forma gestionale dell’area metropolitana doveva essere giustificato da un provvedimento di definizione dell'effettiva attuazione dei procedimenti preliminari di predisposizione della stessa forma gestionale.

In tale ottica, condivisa da questo Collegio, per la costituzione dell'area metropolitana non è sufficiente la sua individuazione, né chesiano posti in essere meri provvedimenti propedeutici.

È invece necessario il compiuto trasferimento delle funzioni degli enti locali interessati previste dall'art. 21 l.r. n. 9 del 1986, poiché l'area metropolitana, pur non essendo un nuovo ente, si caratterizza per una gestione in forma associata dei servizi degli enti locali, che richiede una definizione di tale gestione anche dal punto di vista finanziario, e che quindi esige uno specifico provvedimento di costituzione e di trasferimento delle funzioni dagli enti locali (negli stessi termini, v. anche App.

Palermo , sez.

I , 30/11/2021 , n. 1944).

Tale argomentazione è stata fatta propria dal TAR, nella pronuncia sopra riportata, che ha annullato il provvedimento di revoca dell’atto che aveva determinato la maggiorazione in questione solo per il menzionato vizio formale, rigettando espressamente l’impugnazione per la parte relativa alla dedotta spettanza delle maggiorazioni stesse (così TAR Sicilia, Sez.

I, sentenza del 23/04/2001, n. 591, nel giudizio in cui ha partecipato lo stesso ricorrente; v. anche TAR Sicilia, Sez.

I, sentenza del 23/04/2001 n. 592).

Anche in altre pronunce il giudice amministrativo ha seguito tale orientamento, ritenendo implicito nella ratiostessa della norma in questione, alla luce del principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost., che l'incremento delle indennità di carica e di presenza sopra menzionato non possa prescindere dall'effettivo esercizio delle funzioni proprie delle aree metropolitane, cui tale incremento è dalla legge direttamente correlato (v. ad esempio TAR Sicilia, Palermo, Sez.

II, 17/09/2004, n. 2034). 8.Il quarto motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

8.1. La censura, innanzi tutto, afferma la sussistenza di una prescrizione quinquennale, trattandosi di somme erogate periodicamente, senza spiegare perché, secondo la prospettazione del ricorrente, non si deve tenere conto del fatto che si è trattato di ripetizione di indebito, alla quale, com’è noto, si applica la prescrizione decennale.

Il motivo non “dialoga”, dunque, con la decisione impugnata, così difettando di specificità, richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., sostanziandosi in una ripetizione delle allegazioni difensive effettuate in primo grado.

8.2. Inoltre, nella parte in cui è dedotta l’intervenuta prescrizione del credito restitutorio, anche considerando il termine decennale, la censura si rivela decisamente infondata, tenuto conto che lo stesso ricorrente ha dedotto di avere ricevuto nel 2005 la richiesta di restituzione delle somme in questione, riferite a pagamenti effettuati nel 1996-1998, e di avere interloquito sul punto con l’Amministrazione. 9.Il sesto motivo è fondato.

Com’è noto, l’azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A., può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio (così Sez.

L, Ordinanza n. 34552 del 27/12/2019, con riguardo al recupero di somme pagate in eccesso ad un dipendente pubblico nel corso del rapporto di lavoro).

Questa Corte, con orientamento condiviso, ha già avuto modo di affermare che, l'Amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9989 del 16/05/2016 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24040 del 26/09/2019; nello stesso senso Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9381 del 08/04/2021 proprio in relazione ad un precedente specifico).

Nel caso di specie, invece, la Corte di appello ha ritenuto sufficientemente provato nel quantum il credito azionato dall’Amministrazione, fondando tale affermazione sulla ritenuta presunzione di legittimità di quanto riportato negli atti di provenienza dell’amministrazione e, a fronte delle difficoltà di verifica del CTU, in assenza di adeguata documentazione, ha posto a carico dell’opponente l’onere di dimostrare la non correttezza dei conteggi da lui contestati, provenienti dalla P.A., mentre, invece, in base a quanto appena esposto, avrebbe dovuto porre a carico dell’Amministrazione l’onere di provare l’entità del credito vantato.

10. Passando ad esaminare il secondo motivo di ricorso, quest’ultimo, tenuto conto di quanto appena statuito, deve ritenersi assorbito per la parte relativa alla prova del credito ingiunto, mentre deve essere dichiarato inammissibile per il resto. 10.1.In particolare, ove è invocato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la censura è del tutto generica e non espone un fatto storico, acquisito al processo e non valutato dal giudice, che se fosse stato esaminato avrebbe portato ad una decisione diversa.

Com’è noto, nel formulare il motivo in questione, la parte deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7472 del 23/03/2017).

Nella specie, sono, invece, genericamente menzionati documenti e richieste istruttorie, unitamente ad argomenti e tesi difensive, che, pertanto, non hanno nulla a che vedere con la censura formulata.

10.2. Anche laddove è censurata la mancata considerazione dell’incidenza del prelievo fiscale operato sui redditi del ricorrente il motivo si rivela inammissibile, perché non coglie la ratio della decisione, nella parte in cui ha ritenuto che la restituzione deve essere effettuata al loro dell’imposta IRPEF, presumibilmente versata dallo Sferruzza in ragione degli ulteriori compensi ricevuti.

Ciò che il giudice di merito ha evidenziato è che il ricorrente, al momento in cui restituisce l’indebito, non può decurtare da quanto ricevuto l’eventuale maggiore imposta sul reddito pagata a seguito della percezione delle somme a lui non dovute.

È evidente che la ripetizione dell’indebito ha ad oggetto le somme effettivamente erogate al ricorrente e non somme maggiori.

Ciò significa che, come pure risulta dalla giurisprudenza da quest’ultimo richiamata, riferita ai rapporti tra dipendente e datore di lavoro, la restituzione è al netto delle ritenute (fiscali, contributive e previdenziali) eventualmente operate al momento del pagamento, ma significa anche che l’eventuale maggiore imposta sul reddito calcolata a fine anno e versata dal contribuente che ha ricevuto l’indebito, proprio in ragione del maggior reddito determinato dall’indebito, non può essere considerata per diminuire la restituzione.

11. il settimo motivo è, anch’esso, in parte inammissibile e in parte infondato.

11.1. Il ricorrente non ha dedotto di avere prospettato nelle precedenti fasi di merito, quale limite alla ripetizione la necessità di assicurare una esistenza libera e dignitosa, nel rispetto dell’art. 36 Cost., risultando la deduzione, oltre che generica e non contestualizzata alla singola fattispecie, del tutto nuova.

11.2. Per il resto, la parte ha riportato una serie di pronunce del giudice amministrativo, senza ulteriore riferimento alla fattispecie, così operando una critica generica ad una decisione che, invece risponde ad una giurisprudenza oramai consolidata.

È, infatti, incontroverso che nella specie sia applicabile la disciplina che riguarda i rapporti di lavoro e questa Corte è oramai consolidata, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un’amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi (v. dal ultimo Cass., Sez.

L, Sentenza n. 4323 del 20/02/2017; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 8338 del 08/04/2010).

12. In conclusione, accolto il sesto motivo di ricorso e, dichiarato inammissibile il primo motivo, in parte assorbito e in parte inammissibile il secondo, nonché in parte inammissibili e in parte infondati il terzo, il quarto, il quinto e il settimo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata, anche per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio, alla Corte di appello di Palermo in diversa c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 6201/2017 promosso da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Lolli 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di Palermo ([OSCURATO:PERSONA] di Palermo, già [OSCURATO:PERSONA] di Palermo), in persona del sindaco metropolitano pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - proposto avverso la sentenza n. 1535/2016 della Corte d’appello di Palermo, pubblicata il 22/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2021 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento della Giunta provinciale n. 611 del 1996 sono state determinate le maggiorazioni dell’indennità di carica e di presenza, previste in favore degli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, compreso il ricorrente, in ritenuta attuazione del disposto dell’art. 52 l.r. siciliana n. 26 del 1993. A seguito di due pareri del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che avevano ritenuto non dovute tali maggiorazioni, il menzionato provvedimento è stato revocato con atto della Giunta provinciale n. 715 del 1998. L’atto di revoca è stato annullato dal TAR (TAR Sicilia, Sez. I, sentenza del 23/04/2001), in un giudizio promosso (anche) da [OSCURATO:PERSONA], solo perché adottato senza la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento. I motivi di censura riferiti alla ritenuta spettanza delle menzionate maggiorazioni sono stati, invece, espressamente rigettati. Nel 2005, l’Amministrazione provinciale ha chiesto la restituzione delle sopra descritte maggiorazioni, stavolta instaurando il contraddittorio con il ricorrente e, poi, ha notificato l’ingiunzione di pagamento oggetto di impugnazione nel presente procedimento. In particolare, con ingiunzione n. 991 del 04/01/2007 ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910, la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo ha richiesto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di € 42.625,95, oltre interessi legali dal 16/12/2005, quale ripetizione di quanto corrisposto per la menzionata maggiorazione delle indennità di carica e di presenza degli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, deducendo, in particolare, l’inesistenza del credito restitutorio (per essere state corrisposte doverosamente le indennità, in relazione all'incarico di amministratore dell'ente), la carenza di prova del quantum dello stesso (anche in ragione del fatto che era stata richiesta illegittimamente la rifusione al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali), la percezione in buona fede dell’accipiens e l’intervenuta prescrizione di una parte del credito. Il Tribunale ha revocato l'ingiunzione, ritenendo non provato nella sua esatta determinazione il credito vantato dall'ente locale. Proposto appello principale da parte della Provincia di Regionale di Palermo e appello incidentale da parte dello Sferruzza, la Corte di merito ha riformato la decisione, respingendo l’opposizione. In via preliminare, la Corte di merito ha osservato che la soppressione in corso di causa della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, con successione ex lege dei rapporti giuridici in favore del [OSCURATO:PERSONA] comunale, non aveva avuto incidenza sul giudizio, in assenza di dichiarazione del procuratore costituito e di notifica dell’evento, aggiungendo che analoghe conclusioni si imponevano per la successiva costituzione della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo. Nel merito, la Corte d’appello ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione dovesse ritenersi infondata, trattandosi di prescrizione decennale, riferita ad indebito oggettivo; che le indennità erano giustificate dall'effettivo svolgimento di funzioni assessoriali nella [OSCURATO:PERSONA] in concreto non avvenuto; che la delibera che aveva stabilito l'indennità, revocata con altro provvedimento (annullato in sede giurisdizionale amministrativa per soli vizi formali), non era vincolante e poteva essere disapplicata dal giudice ordinario; che la buona fede avrebbe potuto rilevare solo quanto a frutti e interessi; che era l'opponente a dover provare, come non avvenuto, l’infondatezza della pretesa, a fronte della presunzione di legittimità derivante dagli atti amministrativi pretensivi, coerenti con i conteggi degli organi contabili; che la restituzione era dovuta anche al lordo delle ritenute perché l'Amministrazione, quale sostituto d'imposta, non avrebbe potuto richiedere la restituzione delle entrate fiscali versate in eccesso, mentre il contribuente sì, dando applicazione all’art. 10, lett. d), TUIR. Avverso la decisione di appello, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a sette motivi. Il ricorso è stato proposto nei confronti della (e notificato alla) “[OSCURATO:PERSONA] di Palermo (oggi [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa unitamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in via Maqueda n. 100…”. [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di Palermo si è difesa con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’intero ricorso principale per nullità assoluta e insanabile, inragione del difetto di contraddittorio e di vocatio in ius, e comunque l’inammissibilità e l’infondatezza dei singoli motivi di impugnazione. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. Nella propria memoria difensiva parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115, 116, nonché la violazione e falsa applicazione della l.r. siciliana n. 15 del 2015, in riferimento alla nullità o inesistenza della procura conferita per il giudizio di appello e l’omessa statuizione su un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato che l'appello era stato proposto nel 2010 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, la quale però si era estinta nel 2015, senza che la disciplina di settore, di carattere tassativo, avesse previsto alcunché in merito, stabilendo, anzi, come possibile, nelle more dell'avvio del nuovo ente territoriale, solo la predisposizione di alcuni atti di bilancio, e aggiungendo che le funzioni delle ex Province dovessero essere svolte, non oltre il 2015, dai commissari straordinari pure previsti. Alla data della decisione della Corte d’appello, nel 2016, erano dunque cessati anche tali poteri, sicché l’impugnazione avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile o improcedibile. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2033 e 2697 c.c., dell’art. 47, TUIR, della l.r. siciliana n. 9 del 1986, della l.r. siciliana n. 10 del 1991 ed anche della l. n. 241 del 1990, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e 5), c.p.c., per non avere la Corte di appello considerato che dalla CTU espletata in primo grado emergeva la mancata erogazione al ricorrente di alcune delle somme richieste in restituzione, e in specie per gli anni 1996 e 1998, nel corso dei quali le indennità erano state percepite solo in parte, ferma l'illegittimità della richiesta restitutoria al lordo delle ritenute fiscali. Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., della l.r. siciliana n. 9 del 1986, della l.r. siciliana n. 41 del 1993, della l. n. 26 del 1993, unitamente ai decreti presidenziali del 10 agosto 1995, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e 5), c.p.c., per non avere la Corte di appello considerato che le indennità erogate erano dovute, poiché la norma che le istituiva non faceva alcun riferimento all’effettivo funzionamento delle aree metropolitane, ma solo alla loro individuazione e delimitazione, operata dal decreto del Presidente della Regione in data 10/08/1995, la cui attività era comunque stata avviata, come si desumeva dai programmi amministrativi relativi a vari settori della stessa area metropolitana. Con il quarto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso l’intervenuta prescrizione del credito vantato, senza considerare l’operatività di quella quinquennale, prevista per le prestazioni periodiche, fermo restando che, anche considerando quella decennale, la ripetizione era preclusa per le somme corrisposte nel 1996, dovendosi tenere conto anche del principio di consolidamento degli atti amministrativi. Con il quinto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.p.c., della l.r. siciliana n. 9 del 1986 e della l. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di considerare che era documentalmente avviata un rilevante attività propria dell’area metropolitana, afferente ai progetti di tram, rete metropolitana, raddoppio dell'anello ferroviario, in grado di giustificare l’incremento delle indennità in questione. Con il sesto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., nonché del r.d. n. 639 del 1910, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che, a differenza di quanto accade per le entrate tributarie, il credito attestato dallo Stato o dall’ente pubblico che procede alla riscossione fosse assistito da una presunzione di legittimità, spettando di conseguenza all’opponente provare l’infondatezza della pretesa avversa, mentre invece spettava all’ente che aveva proceduto all’ingiunzione fiscale fornire la prova dell’esistenza e dell’entità e del credito. Con il settimo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., oltre che dell’art. 97, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di considerare il legittimo affidamento in buona fede del percettore delle somme e l’incidenza della ripetizione sull’emolumento residuo ex art. 36 Cost., comunque insuscettibile di essere esaminato in assenza di analitici conteggi. 2. La controricorrente ha preliminarmente eccepito che il ricorso per cassazione era stato erroneamente presentato contro la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, e notificato presso il difensore di quest’ultima costituito in appello, mentre, invece, avrebbe dovuto essere proposto contro la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, essendo la [OSCURATO:PERSONA] venuta meno nel corso del giudizio di appello per effetto delle disposizioni delle leggi regionali siciliane n. 8 del 2014 e n. 15 del 2015. Secondo la controricorrente, dunque, legittimato passivo al gravame era soltanto il soggetto al quale era stata trasferita la capacità di stare in giudizio già appartenente all’ente estinto, sicché l’erronea indicazione del destinatario dell’atto determinava la nullità insanabile del ricorso per cassazione, per violazione del principio della costituzione del contraddittorio e per difetto della vocatio in ius. 3. Come sopra anticipato, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al primo motivo di ricorso, così dimostrando di non avere più interesse ex art. 100 c.p.c. alla statuizione sul punto, cui consegue la necessaria declaratoria di inammissibilità del motivo. La predetta rinuncia è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione, e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore, restando pertanto sottratta alla disciplina dettata dall'art. 390 c.p.c. (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 414 del 13/01/2021, n. 414; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22269 del 03/11/2016). Deve pertanto ritenersi non più in discussione la statuizione del giudice di merito, che ha escluso la verificazione di alcune effetto interruttivo del giudizio di appello a seguito della successione ex lege nei rapporti giuridici della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo prima del [OSCURATO:PERSONA] e poi della [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di Palermo (p. 3 e 4 della sentenza impugnata). 4. Ciò che costituisce, invece, materia del contendere è la ritualità del ricorso per cassazione che, come sopra eccepito, è stato proposto nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] di Palermo (oggi [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa unitamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in via Maqueda n. 100…”. 5. L’eccezione è infondata. Com’è noto, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014) hanno affermato che, in generale, la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1 c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante. Non senza qualche opinione discorde (Sez. L, Sentenza n. 30698 del 21/12/2017), questa Corte ha confermato negli anni tale orientamento (v. da ultimo Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11193 del 06/04/2022; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8037 del 23/03/2021; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 24845 del 09/10/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20964 del 22/08/2018; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11072 del 09/05/2018). In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti di tali eventi da parte di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che può essere validamente effettuata la notificazione dell'impugnazione presso il difensore costituito, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenzaaliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte delnotificante. Tale principio è stato applicato anche nelle ipotesi di cancellazione della società dal registro delle imprese (che, com’è noto, determina l’estinzione della stessa), ove l'estinzione si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal difensore della società medesima. Per il principio dell'ultrattività del mandato, il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 30341 del 23/11/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26495 del 17/12/2014). Si consideri che le Sezioni Unite, nella pronuncia sopra richiamata (Cass., Sez. U, Sentenza 04/0/2014, n. 15295), nel precisare le condizioni ed i limiti in presenza dei quali può trovare applicazione la regola dell'ultrattività del mandato alle liti in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore dallo stesso non dichiarate in udienza o non notificate alle altre parti, hanno anche chiarito che si pongono in termini di eccezione alla regola dell'ultrattività del mandato alle liti l’evenienza della certezza dell'evento successorio e l'incontrovertibilità della sua conoscibilità alla controparte. A tale regola questa Corte ha ricondotto anche le ipotesi di soppressione di enti pubblici con trasferimento dei relativi rapporti giuridici ad altri enti (una disciplina particolare è stata ravvisata per la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppoEquitalia: v. sul punto, Cass., Sez. U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021 e Cass., Sez. U, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021). In linea generale, infatti, si è affermato che la soppressione di un ente pubblico, con il trasferimento di tutti i rapporti giuridici ad un altro ente, determina l'interruzione automatica del processo, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., soltanto ove intervenga tra la notificazione della citazione e la costituzione in giudizio, trovando altrimenti applicazione l'art. 300 c.p.c., che impone, ai fini della interruzione, la corrispondente dichiarazione in udienza del procuratore costituito per la parte interessata dall'evento (configurabile non come mera dichiarazione di scienza, ma come vera e propria manifestazione di volontà diretta a provocare la predetta interruzione) o la notifica di quest'ultimo alle altre parti. Pertanto, in assenza di una siffatta dichiarazione entro la chiusura della discussione, la posizione della parte rappresentata resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa ultrattività della procura ad litem, nessun rilievo assumendo, ai fini suddetti, la conoscenza dell'evento aliunde acquisita, ancorché evincibile da un provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione (v. già Cass., Sez. U, Sentenza n. 2875 del 11/05/1984 e poi Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013; Cass., Sez. L, Sentenza n. 21378 del 04/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 9911 del 07/10/1998). Deve pertanto ritenersi ritualmente notificato il ricorso per cassazione nel presente giudizio alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo presso il procuratore sostituito. 6. Il secondo motivo di ricorso, per ragioni di ordine logico, deve essere esaminato all’esito dello scrutinio del sesto motivo. 7. Il terzo e il quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della stretta connessione tra loro esistente, riguardando entrambi la ritenuta spettanza delle indennità erogate. I motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati. 7.1. Parte ricorrente già nel terzo motivo di ricorso, ma soprattutto nel quinto ha dedotto l’esistenza di documentazione rilevante ai fini della dimostrazione dell’avvio dei necessari adempimenti istitutivi dell’area metropolitana e del suo funzionamento, indicando alcuni atti di gestione computi e deducendo di avere formulato istanze istruttorie i fini della dimostrazione di quando dedotto. Non ha tuttavia specificamente descritto il tenore delle prove orali richieste e i documenti in concreto indicati come oggetto della richiesta di acquisizione. Anche la documentazione asseritamente prodotta a dimostrazione del funzionamento dell’area metropolitana non è adeguatamente riprodotta nel ricorso, che neppure reca puntuali indicazioni circa la loro individuazione, per poterne verificare la produzione e la collocazione nel fascicolo di legittimità, in modo taleda rendere possibile l'esame, come invece richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. (v. supra). 7.2. Inoltre, si deve tenere presente che si tratta delle indennità previste dall’art. 52 della l.r. siciliana n. 26 del 1993 (nel testo modificato dall’art. 2 l.r. n. 41 del 1996) che, nel sostituire il disposto dell’art. 43 della l.r. siciliana n. 16 del 1963, disciplinante l’ordinamento amministrativo degli enti locali, ha stabilito che «Per le province regionali che ricomprendono aree metropolitane, costituite secondo l'articolo 20 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le indennità di carica e di presenza previste per gli organi dei comuni o delle province eletti o nominati sono incrementate del 50 per cento». Tale previsione trova giustificazione nella disposizione contenuta nell’art. 21 l.r. siciliana n. 9 del 1986, il quale ha stabilito che le province regionali comprendenti aree metropolitane, oltre alle funzioni indicate negli articoli precedenti, svolgono, nell’ambito delle predette aree, le funzioni spettanti ai comuni in materia di: 1) disciplina del territorio, mediante la formazione di un piano intercomunale avente uno specifico contenuto, le cui previsioni costituiscono varianti agli strumenti urbanistici comunali; 2) formazione del piano intercomunale della rete commerciale; 3) distribuzione dell'acqua potabile e del gas; 4) trasporti pubblici; 5) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Nello stesso articolo si legge che, per l'esercizio delle funzioni di cui ai punti 3, 4 e 5 la provincia regionale può avvalersi delle aziende municipalizzate esistenti, ovvero promuovere la costituzione di gestioni comuni ai sensi dell'art. 15 o la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 17, comma 2, della stessa legge. È incontestato che l’individuazione dell’area metropolitana in questione sia stata effettuata con decreto del presidente della Regione il 10/08/1995. È pure incontroverso che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana abbia reso in materia due pareri –il parere n. 596 del 1997 (reso nell'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e il parere n. 1164 del 1997 (assunto nell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) – richiesti per la redazione della circolare dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 1998, posta a fondamento del provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] (n. 715 del 1998) con il quale è stato revocato il precedente provvedimento di attribuzione delle maggiorazioni in questione (n. 611 del 1996), che è stato annullato dal TAR (TAR Sicilia, Sez. I, sentenza del 23/04/2001), solo perché adottato senza la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati (tra cui il ricorrente). Nei menzionati pareri, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ritenuto che - anche nel testo modificato dall’art.2, comma 1, l. n. 41 1996 - l'incremento delle indennità di carica e di presenza previsto per le aree metropolitane dall'art. 52, comma 5, della legge regionale n. 26 del 1993, era subordinato alle due condizioni della costituzione di detta forma gestionale e dell'esercizio effettivo delle funzioni (secondo gli artt. 20 e 21 della l. n. 9 del 1986), sicché ogni provvedimento connesso all'esercizio delle funzioni della forma gestionale dell’area metropolitana doveva essere giustificato da un provvedimento di definizione dell'effettiva attuazione dei procedimenti preliminari di predisposizione della stessa forma gestionale. In tale ottica, condivisa da questo Collegio, per la costituzione dell'area metropolitana non è sufficiente la sua individuazione, né chesiano posti in essere meri provvedimenti propedeutici. È invece necessario il compiuto trasferimento delle funzioni degli enti locali interessati previste dall'art. 21 l.r. n. 9 del 1986, poiché l'area metropolitana, pur non essendo un nuovo ente, si caratterizza per una gestione in forma associata dei servizi degli enti locali, che richiede una definizione di tale gestione anche dal punto di vista finanziario, e che quindi esige uno specifico provvedimento di costituzione e di trasferimento delle funzioni dagli enti locali (negli stessi termini, v. anche App. Palermo , sez. I , 30/11/2021 , n. 1944). Tale argomentazione è stata fatta propria dal TAR, nella pronuncia sopra riportata, che ha annullato il provvedimento di revoca dell’atto che aveva determinato la maggiorazione in questione solo per il menzionato vizio formale, rigettando espressamente l’impugnazione per la parte relativa alla dedotta spettanza delle maggiorazioni stesse (così TAR Sicilia, Sez. I, sentenza del 23/04/2001, n. 591, nel giudizio in cui ha partecipato lo stesso ricorrente; v. anche TAR Sicilia, Sez. I, sentenza del 23/04/2001 n. 592). Anche in altre pronunce il giudice amministrativo ha seguito tale orientamento, ritenendo implicito nella ratiostessa della norma in questione, alla luce del principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost., che l'incremento delle indennità di carica e di presenza sopra menzionato non possa prescindere dall'effettivo esercizio delle funzioni proprie delle aree metropolitane, cui tale incremento è dalla legge direttamente correlato (v. ad esempio TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 17/09/2004, n. 2034). 8.Il quarto motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato. 8.1. La censura, innanzi tutto, afferma la sussistenza di una prescrizione quinquennale, trattandosi di somme erogate periodicamente, senza spiegare perché, secondo la prospettazione del ricorrente, non si deve tenere conto del fatto che si è trattato di ripetizione di indebito, alla quale, com’è noto, si applica la prescrizione decennale. Il motivo non “dialoga”, dunque, con la decisione impugnata, così difettando di specificità, richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., sostanziandosi in una ripetizione delle allegazioni difensive effettuate in primo grado. 8.2. Inoltre, nella parte in cui è dedotta l’intervenuta prescrizione del credito restitutorio, anche considerando il termine decennale, la censura si rivela decisamente infondata, tenuto conto che lo stesso ricorrente ha dedotto di avere ricevuto nel 2005 la richiesta di restituzione delle somme in questione, riferite a pagamenti effettuati nel 1996-1998, e di avere interloquito sul punto con l’Amministrazione. 9.Il sesto motivo è fondato. Com’è noto, l’azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A., può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio (così Sez. L, Ordinanza n. 34552 del 27/12/2019, con riguardo al recupero di somme pagate in eccesso ad un dipendente pubblico nel corso del rapporto di lavoro). Questa Corte, con orientamento condiviso, ha già avuto modo di affermare che, l'Amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9989 del 16/05/2016 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24040 del 26/09/2019; nello stesso senso Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9381 del 08/04/2021 proprio in relazione ad un precedente specifico). Nel caso di specie, invece, la Corte di appello ha ritenuto sufficientemente provato nel quantum il credito azionato dall’Amministrazione, fondando tale affermazione sulla ritenuta presunzione di legittimità di quanto riportato negli atti di provenienza dell’amministrazione e, a fronte delle difficoltà di verifica del CTU, in assenza di adeguata documentazione, ha posto a carico dell’opponente l’onere di dimostrare la non correttezza dei conteggi da lui contestati, provenienti dalla P.A., mentre, invece, in base a quanto appena esposto, avrebbe dovuto porre a carico dell’Amministrazione l’onere di provare l’entità del credito vantato. 10. Passando ad esaminare il secondo motivo di ricorso, quest’ultimo, tenuto conto di quanto appena statuito, deve ritenersi assorbito per la parte relativa alla prova del credito ingiunto, mentre deve essere dichiarato inammissibile per il resto. 10.1.In particolare, ove è invocato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la censura è del tutto generica e non espone un fatto storico, acquisito al processo e non valutato dal giudice, che se fosse stato esaminato avrebbe portato ad una decisione diversa. Com’è noto, nel formulare il motivo in questione, la parte deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7472 del 23/03/2017). Nella specie, sono, invece, genericamente menzionati documenti e richieste istruttorie, unitamente ad argomenti e tesi difensive, che, pertanto, non hanno nulla a che vedere con la censura formulata. 10.2. Anche laddove è censurata la mancata considerazione dell’incidenza del prelievo fiscale operato sui redditi del ricorrente il motivo si rivela inammissibile, perché non coglie la ratio della decisione, nella parte in cui ha ritenuto che la restituzione deve essere effettuata al loro dell’imposta IRPEF, presumibilmente versata dallo Sferruzza in ragione degli ulteriori compensi ricevuti. Ciò che il giudice di merito ha evidenziato è che il ricorrente, al momento in cui restituisce l’indebito, non può decurtare da quanto ricevuto l’eventuale maggiore imposta sul reddito pagata a seguito della percezione delle somme a lui non dovute. È evidente che la ripetizione dell’indebito ha ad oggetto le somme effettivamente erogate al ricorrente e non somme maggiori. Ciò significa che, come pure risulta dalla giurisprudenza da quest’ultimo richiamata, riferita ai rapporti tra dipendente e datore di lavoro, la restituzione è al netto delle ritenute (fiscali, contributive e previdenziali) eventualmente operate al momento del pagamento, ma significa anche che l’eventuale maggiore imposta sul reddito calcolata a fine anno e versata dal contribuente che ha ricevuto l’indebito, proprio in ragione del maggior reddito determinato dall’indebito, non può essere considerata per diminuire la restituzione. 11. il settimo motivo è, anch’esso, in parte inammissibile e in parte infondato. 11.1. Il ricorrente non ha dedotto di avere prospettato nelle precedenti fasi di merito, quale limite alla ripetizione la necessità di assicurare una esistenza libera e dignitosa, nel rispetto dell’art. 36 Cost., risultando la deduzione, oltre che generica e non contestualizzata alla singola fattispecie, del tutto nuova. 11.2. Per il resto, la parte ha riportato una serie di pronunce del giudice amministrativo, senza ulteriore riferimento alla fattispecie, così operando una critica generica ad una decisione che, invece risponde ad una giurisprudenza oramai consolidata. È, infatti, incontroverso che nella specie sia applicabile la disciplina che riguarda i rapporti di lavoro e questa Corte è oramai consolidata, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un’amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi (v. dal ultimo Cass., Sez. L, Sentenza n. 4323 del 20/02/2017; Cass., Sez. L, Sentenza n. 8338 del 08/04/2010). 12. In conclusione, accolto il sesto motivo di ricorso e, dichiarato inammissibile il primo motivo, in parte assorbito e in parte inammissibile il secondo, nonché in parte inammissibili e in parte infondati il terzo, il quarto, il quinto e il settimo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata, anche per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio, alla Corte di appello di Palermo in diversa c
Sentenza Cassazione n. 25364/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris