CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 1983
Cassazione n. 39013/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/03/1983 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] FATrO E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo del ricorso proposto non è consentito, perché è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; che, la sentenza impugnata, con logici e non incongrui argomenti, indica analiticamente sia i singoli elementi costitutivi del delitto contestato all'odierno ricorrente che il materiale probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]