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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08117/2025

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Roma in data 30/9/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante dell'omonimo gruppo avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Velletri che, in data 11/3/2024, aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 415.011,50, pari all'entità dell'evasione IRES risultante dal capo 27), che addebita all'indagato, nella qualità, la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018 indicando elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo pari a 1.729.214,58, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Finzi, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto con unico motivo la violazione della legge processuale per inosservanza dell'obbligo di motivazione nonché l'apparenza della motivazione.

Il difensore sostiene che la motivazione reiettiva del Tribunale sia meramente apparente in quanto dalla stessa non emerge l'effettiva valutazione delle doglianze difensive, disattese con argomentazioni in contrasto con i criteri della logica.

In particolare il ricorrente illustra le circostanze a sostegno dell'effettiva operatività della CO.FER e segnala l'assoluta estraneità dell'indagato alle cointeressenze emerse in sede investigativa tra la stessa CO.FER e la FDP di Nicola del Prete; lamenta la mancata considerazione delle dichiarazioni dell'autista [OSCURATO:PERSONA] circa i trasporti effettuati dal capannone di Cori al gruppo Finzi e denunzia l'inverosimiglianza della ricostruzione accreditata dal Tribunale del riesame in ordine all'asserita retrocessione in contanti alle società beneficiarie delle fatture false degli importi bonificati senza considerare che, alla luce della ricostruzione accusatoria, risulterebbe residuata nelle casse della CO.FER una cifra superiore alla percentuale IRES da pagare sul fatturato.

In proposito il collegio cautelare, discostandosi dalla stessa prospettazione dell'inquirente, ha argomentato sulla probabile retrocessione anche di ulteriori somme prelevate dalle casse sociali mediante bonifici ed assegni bancari al fine di fornire spiegazione circa l'incongruenza segnalata, senza confrontarsi con le deduzioni difensive che evidenziavano l'assenza di utilità dell'operazione per il [OSCURATO:PERSONA] giacché le fatture per operazioni inesistenti o per le quali non vi è prova della redistribuzione del contante avrebbero consentito un risparmio IRES di poco superiore a 39mila euro.

Aggiunge il difensore che l'ordinanza impugnata ha, inoltre, omesso di fornire una risposta plausibile all'obiezione relativa alla provenienza del materiale ferroso che ha consentito al gruppo dell'indagato di conseguire per l'anno 2018 un fatturato di euro 3.742.351,45, tenuto conto che, al netto delle fatture ritenute false e di quelle relative a costi e trasporti, residuerebbero nell'anno acquisti merci per soli euro 691.059. 3.11 ricorso è inammissibile perché sostenuto da motivi non consentiti.

La giurisprudenza di legittimità mantiene fermo l'autorevole insegnamento di Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01 secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra molte, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608-01; n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656-01).

In particolare questa Corte ha condivisibilmente ritenuto l'impossibilità di ricondurre al concetto di violazione di legge l'illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119-01) come pure l'erronea interpretazione di atti amministrativi (Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Rv. 283035 - 01) ovvero di atti di natura contrattuale (Sez. 3 , n. 385 del 06/10/2022,dep. 2023, Rv. 283916-01), profili destinati a refluire nella valutazione di fatto. 3.1 L'ordinanza impugnata contiene una motivazione ampia, strutturata ed effettiva che dà conto delle ragioni alla base del rigetto dell'istanza di riesame.

Il collegio ha, infatti, esaminato le doglianze difensive relative al fumus, in questa sede riprodotte, disattendendole con argomenti puntuali e dettagliato richiamo alle fonti investigative acquisite sia con riferimento alla falsità dei documenti fiscali richiamati al capo 27 in ragione della oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate che alla presunta irragionevolezza delle operazioni elusive in considerazione degli importi che si assumono retrocessi, rassegnando una trama giustificativa che attesta l'insussistenza dei vizi denunziati.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 4 f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Roma in data 30/9/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante dell'omonimo gruppo avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Velletri che, in data 11/3/2024, aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 415.011,50, pari all'entità dell'evasione IRES risultante dal capo 27), che addebita all'indagato, nella qualità, la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018 indicando elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo pari a 1.729.214,58, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Finzi, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto con unico motivo la violazione della legge processuale per inosservanza dell'obbligo di motivazione nonché l'apparenza della motivazione. Il difensore sostiene che la motivazione reiettiva del Tribunale sia meramente apparente in quanto dalla stessa non emerge l'effettiva valutazione delle doglianze difensive, disattese con argomentazioni in contrasto con i criteri della logica. In particolare il ricorrente illustra le circostanze a sostegno dell'effettiva operatività della CO.FER e segnala l'assoluta estraneità dell'indagato alle cointeressenze emerse in sede investigativa tra la stessa CO.FER e la FDP di Nicola del Prete; lamenta la mancata considerazione delle dichiarazioni dell'autista [OSCURATO:PERSONA] circa i trasporti effettuati dal capannone di Cori al gruppo Finzi e denunzia l'inverosimiglianza della ricostruzione accreditata dal Tribunale del riesame in ordine all'asserita retrocessione in contanti alle società beneficiarie delle fatture false degli importi bonificati senza considerare che, alla luce della ricostruzione accusatoria, risulterebbe residuata nelle casse della CO.FER una cifra superiore alla percentuale IRES da pagare sul fatturato. In proposito il collegio cautelare, discostandosi dalla stessa prospettazione dell'inquirente, ha argomentato sulla probabile retrocessione anche di ulteriori somme prelevate dalle casse sociali mediante bonifici ed assegni bancari al fine di fornire spiegazione circa l'incongruenza segnalata, senza confrontarsi con le deduzioni difensive che evidenziavano l'assenza di utilità dell'operazione per il [OSCURATO:PERSONA] giacché le fatture per operazioni inesistenti o per le quali non vi è prova della redistribuzione del contante avrebbero consentito un risparmio IRES di poco superiore a 39mila euro. Aggiunge il difensore che l'ordinanza impugnata ha, inoltre, omesso di fornire una risposta plausibile all'obiezione relativa alla provenienza del materiale ferroso che ha consentito al gruppo dell'indagato di conseguire per l'anno 2018 un fatturato di euro 3.742.351,45, tenuto conto che, al netto delle fatture ritenute false e di quelle relative a costi e trasporti, residuerebbero nell'anno acquisti merci per soli euro 691.059. 3.11 ricorso è inammissibile perché sostenuto da motivi non consentiti. La giurisprudenza di legittimità mantiene fermo l'autorevole insegnamento di Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01 secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra molte, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608-01; n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656-01). In particolare questa Corte ha condivisibilmente ritenuto l'impossibilità di ricondurre al concetto di violazione di legge l'illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119-01) come pure l'erronea interpretazione di atti amministrativi (Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Rv. 283035 - 01) ovvero di atti di natura contrattuale (Sez. 3 , n. 385 del 06/10/2022,dep. 2023, Rv. 283916-01), profili destinati a refluire nella valutazione di fatto. 3.1 L'ordinanza impugnata contiene una motivazione ampia, strutturata ed effettiva che dà conto delle ragioni alla base del rigetto dell'istanza di riesame. Il collegio ha, infatti, esaminato le doglianze difensive relative al fumus, in questa sede riprodotte, disattendendole con argomenti puntuali e dettagliato richiamo alle fonti investigative acquisite sia con riferimento alla falsità dei documenti fiscali richiamati al capo 27 in ragione della oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate che alla presunta irragionevolezza delle operazioni elusive in considerazione degli importi che si assumono retrocessi, rassegnando una trama giustificativa che attesta l'insussistenza dei vizi denunziati. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 4 f
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