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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20193/2026

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.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, inproprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocatiANTONIETTA CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 163/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA,depositata il 03/03/2022 R.G.N. 99/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'ADDARIO.Numero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, articolando cinque motivi diricorso, contro la sentenza n. 163 del 2021, pronunciata dalla Corted’appello di Potenza e depositata il 3 marzo 2011.1.1.

La Corte territoriale ha accolto il gravame dell’INPS ed ha riformato lapronuncia del Tribunale di Matera, respingendo la domanda promossadalla ricorrente e volta ad ottenere la declaratoria di non debenza alpagamento di Euro 1.800,00 richiestegli dall’Istituto, quali contributi ecorrelate sanzioni, in virtù della sua iscrizione d’ufficio alla Gestioneseparata per l’anno 2011, derivante dall’attività professionale di avvocatodal medesimo svolta.1.2.

A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno evidenziatol’obbligatorietà della iscrizione, in conseguenza dell’attività professionalesvolta, la mancata prescrizione del correlativo diritto di credito, a seguitodell’atto interruttivo intervenuto il 5 agosto 2017, ravvisando nell’attivitàprofessionale del ricorrente il requisito dell’abitualità, in conseguenza dellasua iscrizione all’albo professionale e della titolarità della partita Iva.2.

L’INPS è rimasto intimato.3.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, inapplicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma,c.p.c.4.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.5.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il depositodell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondocomma, c.p.c.).RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) ilricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e26, della l. n. 335 del 1995 e 18 l. n. 111 del 2011.

Il ricorrente ritieneNumero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/2026erronea la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui affermal’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata INPS, con riferimento ad unavvocato il quale, iscritto alla Cassa forense, ha svolto per l’anno diriferimento attività professionale in modo non abituale.2.

Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) il ricorrentelamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nellalegge 24 novembre 2003, n. 326.

Erroneamente la Corte ha affermatol’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS nonostante lapercezione, nel 2011, di redditi di importo inferiori ad Euro 5.000,00,indice di occasionalità dell’attività professionale ed evidenzia altresì comel’Istituto, sul punto, non abbia assolto all’onere della prova sul medesimogravante non avendo fornito alcun idoneo elemento a supporto dellanatura abituale di tale attività.3.

Nell’ambito della terza doglianza (art. 360, prima comma, n. 3 c.p.c.) ilricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dellal. n. 335 del 1995.

Ricostruita la normativa applicabile rileva come, ancheall’esito della proroga disposta del d.P.C.M. del 6 giugno 2012, comunqueritenuta non applicabile nel caso di specie non essendo il ricorrente, inragione dell’esiguo valore del reddito professionale, sottoponibile agli studidi settore, il termine ultimo di versamento dei contributi deve individuarsicome coincidente con il 9 luglio 2012, con la conseguenza che la letteradell’INPS con la quale i contributi erano stati richiesti, notificata il 5 agosto2017, deve ritenersi tardiva in quanto pervenuta oltre il terminequinquennale, con la conseguenza di dover ritenere prescritta la pretesacreditoria dell’Istituto.4.

Nel quarto motivo di ricorso il ricorrente è a richiedere l’annullamentodelle sanzioni irrogate in applicazione di quanto statuito dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 104 del 23.04.2022.Numero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/20265.

Nell’ambito del quinto e ultimo motivo (art. 360, primo comma, n. 3c.p.c.) il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 152disp. att. c.p.c. rilevando l’illegittimità, in ragione della dichiarazione diesenzione dal pagamento del contributo unificato presente agli atti delfascicolo di primo grado, della condanna alle spese legali di entrambi igradi di giudizio.6.

I motivi di ricorso vanno trattati separatamente.7.

Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.8.

Con orientamento oramai consolidato, questa Corte afferma che ilversamento del contributo integrativo, contraddistinto da un caratteremeramente solidaristico, non elide l’obbligo d’iscrizione alla Gestioneseparata dell’INPS, allorché si riscontrino tutti gli altri presupposti dilegge.

In virtù del principio di universalizzazione della coperturaassicurativa, che permea l’istituzione della Gestione separata, l’unicoversamento contributivo rilevante, ai fini dell’esclusione del predettoobbligo d’iscrizione, è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratoreautonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass., sez. lav., 3agosto 2022, n. 24047, in linea con Cass., sez. lav., 12 dicembre 2018, n.32167).8.1 Tale orientamento, ribadito anche di recente da questa Corte (Cass.,sez. lav., 28 settembre 2023, n. 27531, 6 giugno 2023, n. 15834, e 18aprile 2023, n. 10286, punto 4 delle “Ragioni della decisione”), è statoconfermato dal giudice delle leggi, nella sentenza n. 104 del 2022, che hadichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevatedal Tribunale di Catania.

La Corte costituzionale, nella pronunciarichiamata, ha rilevato che «l’istituto della Gestione separata rappresentail punto di arrivo di una linea evolutiva tendenziale dell’ordinamentogiuridico previdenziale verso la progressiva estensione della tutelaassicurativa sia sotto il profilo soggettivo, in quanto riferita a tutte lecategorie di lavoratori autonomi, sia sotto il profilo oggettivo, in quantoNumero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/2026riferita ad ogni attività esercitata, con eventuale pluralità di iscrizioni nelleipotesi di pluralità di attività svolte» (punto

4.1. del Considerato in diritto).Quanto al profilo oggettivo, in particolare, la Gestione separata perseguel’obiettivo di colmare «i vuoti di tutela previdenziale conseguentiall’esercizio di due o più attività, di cui solo una risulti coperta dal punto divista assicurativo, stabilendo la necessità di iscrizione anche per l’ulterioreche a ciascuna attività corrisponda una forma di assicurazione» (il giàmenzionato punto

4.1. del Considerato in diritto).8.3 La sentenza n. 104 del 2022 approfondisce anche il tema delversamento del contributo soggettivo e di quello integrativo e, in coerenzacon le indicazioni delineate dalla giurisprudenza di questa Corte, rimarcache «L’obbligo di versare il contributo integrativo trova il suo presuppostonella iscrizione all’albo professionale e al suo pagamento non segue lacostituzione di una vera e propria posizione previdenziale, ma solo il dirittoa prestazioni di carattere mutualistico solidaristico; l’obbligo di versare ilcontributo soggettivo consegue, invece, all’iscrizione alla cassaprevidenziale categoriale e il suo pagamento attribuisce il diritto alleprestazioni previste dall’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia,l’invalidità e i superstiti» (punto 5 del Considerato in diritto).

Quanto allarilevanza del versamento del contributo integrativo, la Corte costituzionaleafferma, in termini inequivocabili, che «Nella giurisprudenza di legittimità(a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 18 dicembre2017, n. 30344 e n. 30345) è prevalsa l’interpretazione, ormai consolidatain una regola di diritto vivente, secondo cui l’unico versamentocontributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione allaGestione separata, è quello – cosiddetto soggettivo – correlato all’obbligodi iscriversi alla propria gestione di categoria e suscettibile di costituire incapo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale e nongià quello cosiddetto integrativo, che non attribuisce al lavoratore il dirittoNumero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/2026a prestazioni pensionistiche per gli eventi della vecchiaia, dell’invalidità edella morte (così, segnatamente con riferimento agli avvocati del liberoforo, a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza14dicembre 2018, n. 32508).

Il fondamento di questo principio risiedenell’esigenza di “universalizzazione della copertura assicurativa”, espressadagli artt. 35 e 38 Cost., la quale obbliga lo Stato a prevedere che ad ogniun’effettiva tutela previdenziale» (punto

5.2. del Considerato in diritto).8.4 Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 26, dellalegge n. 335 del 1995 e dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011sono state così respinte riguardo all’obbligo d’iscrizione, anche sulla basedei seguenti rilievi.

Per un verso, l’obbligo d’iscrizione alla Gestioneseparata, secondo l’ampiezza tratteggiata dal legislatore edall’interpretazione di questa Corte, «si iscrive in questa coerentetendenza dell’ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazionedelle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa»(punto

7.1. del Considerato in diritto).

Per altro verso, l’obbligod’iscrizione, così modulato, «non introduce elementi di irrazionalità,incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale – come sospettail giudice rimettente – ma, al contrario, nel rivolgersi alle aree soggettive eoggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, assumeuna funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamentocostituzionale nell’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio dellauniversalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti ilavoratori, rispetto agli eventi previsti nell’art. 38, secondo comma, Cost.,nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegnatale missione a “organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”).

Latutela previdenziale, infatti, assume rilevanza, sul piano costituzionale, peri lavoratori subordinati e per quelli autonomi, essendo il lavoro tutelato “intutte le sue forme ed applicazioni” (art. 35, primo comma, Cost.)» (puntoNumero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/20267.1. del Considerato in diritto).

A tali principi, pertanto, occorre darecontinuità, né la parte ricorrente, nella memoria illustrativa, prospettaelementi che inducano a riconsiderarli.9.

Il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla natura occasionaledell’attività professionale svolta, corroborata dalla presenza di un redditoinferiore a Euro 5.000,00, deve essere accolto.9.1 Questa Corte è costante nell’affermare che il professionista iscritto aun albo o a un elenco è obbligato a iscriversi presso la Gestione separata,nell’ipotesi di esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un’attivitàprofessionale che produca un reddito non assoggettato a contribuzione daparte della Cassa di riferimento (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2021, n.4419).

Il requisito dell’abitualità, si deve apprezzare nella sua dimensionedi scelta ex ante del libero professionista e non invece quale conseguenzaex post, desumibile dall’ammontare del reddito prodotto.

Una diversainterpretazione condurrebbe ad ancorare il requisito dell’iscrizione allaGestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cuiall’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, «che invece rileva ai finidell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svoltein forma occasionale» (di recente, Cass., sez. lav., 19 giugno 2024, n.16925).

La produzione d’un reddito superiore alla soglia annua di Euro5.000,00 vale a privare d’ogni rilievo la disquisizione sulla natura abitualeoppure occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare acontribuzione.

Invero, il superamento di tale soglia determina comunquela sottoposizione dell’attività, quand’anche non sia abituale, all’obbligo dicontribuzione in favore della Gestione separata (Cass., sez. lav., 7 ottobre2022, n. 29272, punto 17 dei Motivi della decisione).

Il requisitodell’abitualità dev’essere accertato in punto di fatto, sulla scorta delleinferenze desumibili dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVAo dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supportodella sua attività (fra le molte, Cass., sez. lav., 12 settembre 2023, n.Numero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/202626330).

Nessuno di tali elementi, tuttavia, può di per sé rivestire valenzaesclusiva, trattandosi pur sempre di forme di praesumptio hominis, chenon impongono all’interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole diesperienza per risalire dal fatto noto a quello ignoto (Cass., sez. lav., 6settembre 2023, n. 26018, punto 9 del Considerato, in coerenza con iprincipi già enunciati dalla richiamata pronuncia n. 4419 del 2021).

Lapercezione di un reddito annuo d’importo inferiore alla soglia di Euro5.000,00 può rilevare quale indizio, da ponderare unitamente agli altri datiacquisiti al processo, per escludere in concreto la sussistenza del requisitodell’abitualità (Cass., sez. lav., 30 aprile 2024, n. 11535, punto 14 delleRagioni della decisione).

La prova dell’abitualità grava sull’INPS, in quantorappresenta elemento costitutivo della pretesa dedotta (Cass., sez. lav.,28 settembre 2023, n. 27531, punto

5.4. delle Ragioni della decisione, e19 settembre 2023, n. 26800, punto

3.4. delle Ragioni della decisione).9.2 Di tali principi la sentenza impugnata non ha fatto applicazioneessendosi limitata a rilevare in uno con l’esiguità del reddito percepito dalricorrente, inferiore ad Euro 5.000,00 (considerato elemento in séinsufficiente ad escludere l’obbligo di iscrizione alla gestione separata),anche l’intervenuta iscrizione all’albo e la titolarità della partita I.V.A.,aspetti questi i quali, se non valutati alla luce di altri elementi idonei acorroborane la valenza indiziaria sotto il profilo della complessiva naturadell’attività professionale svolta, non sono sufficienti a ritenere integrato ilmenzionato requisito di abitualità.9.3 Deve in questa sede ribadirsi quanto evidenziato dal Sez.

L, n. 24195del 2024, secondo la quale “la produzione di un reddito superiore allasoglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abitualeo occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare acontribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L.n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizioneall'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata» (in ultimo,Numero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/2026Cass. nr. 11535 del 2024, in motiv., punto 13, sulla scia di Cass. nr.29272 del 2022, in motivazione, p. 17); nei casi, invece, in cui restanecessario l’accertamento del carattere abituale dell'attività professionale“il Giudice di merito si avvarrà delle presunzioni semplici ricavabili, adesempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA odall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supportodella sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista diun reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmairilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che sianostati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività siastata svolta con carattere di abitualità” (tra le tantissime, Cass. nr. 4152del 2023, con richiamo, in motivazione, a Cass. nr. 7231 del 2021), senzache nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete comeunivocamente significativo, trattandosi “pur sempre di forme dipraesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioniindefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto daquello noto” (Cass. n. 4419 del 2021 cit.).10.

Anche il terzo motivo, concernente il profilo della valida efficaciainterruttiva da riconoscersi ad opera della nota Inps pervenuta il 5 agosto2017, deve essere accolto.10.1 Deve al riguardo osservarsi come, secondo un indirizzo consolidato diquesta Corte, la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti allagestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 “decorredal momento in cui scade il termine, anche eventualmente prorogato -nella specie ex art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 - per ilpagamento degli stessi, non rilevando la previsione nelle normative disettore di un ulteriore secondo termine di pagamento, funzionale al solosaldo dei debiti contributivi già scaduti con maggiorazione degli interessi dimora.” (sul punto v.

Sez.

L, Ordinanza n. 24186 del 09/09/2024 (Rv.672240 - 01).Numero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/202610.2 Secondo quanto evidenziato anche dalla Corte territoriale il d.P.C.M.del 6 giugno 2012, nell’unico articolo, ha disposto, nell’ambito del primocomma 1, la proroga del termine per «le persone fisiche tenute, entro il18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, daquelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalladichiarazione unificata annuale effettuano i predetti versamenti: a) entro il9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione; b) dal 10 luglio 2012 al 20agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento atitolo di interesse corrispettivo.».10.3 Se non rileva, in senso contrario, il dato, pure evidenziato dalricorrente, secondo il quale lo stesso non risulterebbe sottoposto allapredetta disciplina in quanto escluso dall’ambito di operatività dellamedesima, in ragione della sua non sottoposizione agli studi di settore(assumendo rilievo, secondo l’orientamento di questa Corte - si veda in talsenso la recente Sez.

L, n. 24584 del 2024, Rv. 672465-01 -, il fattoreoggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile a quelleper le quali sono stati elaborati studi di settore, non già la condizionesoggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al relativoregime fiscale), assume viceversa valenza decisiva la circostanza che soloin data 5 agosto 2017 era pervenuto al ricorrente la nota Inps con la qualeera stato richiesto il pagamento del contributo.

L’atto interruttivo èpertanto intervenuto tardivamente.11.

In relazione al quarto motivo, deve osservarsi come lo stesso risultiassorbito dall’intervenuto accoglimento del terzo motivo di ricorso.11.1 A tal riguardo può solo rilevarsi come la Corte costituzionale, secondoquanto in precedenza già ricordato, con la richiamata sentenza n. 104 del2022, ha rilevato che il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art.18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, un precetto normativo giàdesumibile dalla disposizione interpretata dell’art. 2, comma 26, dellalegge n. 335 del 1995, «avrebbe dovuto comunque tener conto, in questaNumero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/2026particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversainterpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con un criterio destinato adaffermarsi nell’ordinamento previdenziale» (punto

9.2. del Considerato indiritto).

In virtù di tali considerazioni, la pronuncia citata ha dichiaratol’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nellaparte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti allaCassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie direddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenutiall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istitutonazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento,in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessaiscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore».11.2 Nel caso di specie, cassata la pronuncia della Corte territoriale inragione dell’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, lamedesima, in sede di rinvio sarà chiamata a verificare l’applicazione dellacitata declaratoria di incostituzionalità.12.

Il quinto motivo, infine, deve ritenersi assorbito, in ragione del giàrilevato accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso e delconseguente effetto di annullamento della sentenza.13.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso; rigetta il primomotivo; assorbito il quarto ed il quinto.

Cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Potenza, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Numero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civiledel 11 giugno 2026.La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, inproprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocatiANTONIETTA CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 163/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA,depositata il 03/03/2022 R.G.N. 99/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'ADDARIO.Numero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, articolando cinque motivi diricorso, contro la sentenza n. 163 del 2021, pronunciata dalla Corted’appello di Potenza e depositata il 3 marzo 2011.1.1. La Corte territoriale ha accolto il gravame dell’INPS ed ha riformato lapronuncia del Tribunale di Matera, respingendo la domanda promossadalla ricorrente e volta ad ottenere la declaratoria di non debenza alpagamento di Euro 1.800,00 richiestegli dall’Istituto, quali contributi ecorrelate sanzioni, in virtù della sua iscrizione d’ufficio alla Gestioneseparata per l’anno 2011, derivante dall’attività professionale di avvocatodal medesimo svolta.1.2. A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno evidenziatol’obbligatorietà della iscrizione, in conseguenza dell’attività professionalesvolta, la mancata prescrizione del correlativo diritto di credito, a seguitodell’atto interruttivo intervenuto il 5 agosto 2017, ravvisando nell’attivitàprofessionale del ricorrente il requisito dell’abitualità, in conseguenza dellasua iscrizione all’albo professionale e della titolarità della partita Iva.2. L’INPS è rimasto intimato.3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, inapplicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma,c.p.c.4. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.5. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il depositodell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondocomma, c.p.c.).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) ilricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e26, della l. n. 335 del 1995 e 18 l. n. 111 del 2011. Il ricorrente ritieneNumero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/2026erronea la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui affermal’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata INPS, con riferimento ad unavvocato il quale, iscritto alla Cassa forense, ha svolto per l’anno diriferimento attività professionale in modo non abituale.2. Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) il ricorrentelamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nellalegge 24 novembre 2003, n. 326. Erroneamente la Corte ha affermatol’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS nonostante lapercezione, nel 2011, di redditi di importo inferiori ad Euro 5.000,00,indice di occasionalità dell’attività professionale ed evidenzia altresì comel’Istituto, sul punto, non abbia assolto all’onere della prova sul medesimogravante non avendo fornito alcun idoneo elemento a supporto dellanatura abituale di tale attività.3. Nell’ambito della terza doglianza (art. 360, prima comma, n. 3 c.p.c.) ilricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dellal. n. 335 del 1995. Ricostruita la normativa applicabile rileva come, ancheall’esito della proroga disposta del d.P.C.M. del 6 giugno 2012, comunqueritenuta non applicabile nel caso di specie non essendo il ricorrente, inragione dell’esiguo valore del reddito professionale, sottoponibile agli studidi settore, il termine ultimo di versamento dei contributi deve individuarsicome coincidente con il 9 luglio 2012, con la conseguenza che la letteradell’INPS con la quale i contributi erano stati richiesti, notificata il 5 agosto2017, deve ritenersi tardiva in quanto pervenuta oltre il terminequinquennale, con la conseguenza di dover ritenere prescritta la pretesacreditoria dell’Istituto.4. Nel quarto motivo di ricorso il ricorrente è a richiedere l’annullamentodelle sanzioni irrogate in applicazione di quanto statuito dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 104 del 23.04.2022.Numero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/20265. Nell’ambito del quinto e ultimo motivo (art. 360, primo comma, n. 3c.p.c.) il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 152disp. att. c.p.c. rilevando l’illegittimità, in ragione della dichiarazione diesenzione dal pagamento del contributo unificato presente agli atti delfascicolo di primo grado, della condanna alle spese legali di entrambi igradi di giudizio.6. I motivi di ricorso vanno trattati separatamente.7. Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.8. Con orientamento oramai consolidato, questa Corte afferma che ilversamento del contributo integrativo, contraddistinto da un caratteremeramente solidaristico, non elide l’obbligo d’iscrizione alla Gestioneseparata dell’INPS, allorché si riscontrino tutti gli altri presupposti dilegge. In virtù del principio di universalizzazione della coperturaassicurativa, che permea l’istituzione della Gestione separata, l’unicoversamento contributivo rilevante, ai fini dell’esclusione del predettoobbligo d’iscrizione, è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratoreautonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass., sez. lav., 3agosto 2022, n. 24047, in linea con Cass., sez. lav., 12 dicembre 2018, n.32167).8.1 Tale orientamento, ribadito anche di recente da questa Corte (Cass.,sez. lav., 28 settembre 2023, n. 27531, 6 giugno 2023, n. 15834, e 18aprile 2023, n. 10286, punto 4 delle “Ragioni della decisione”), è statoconfermato dal giudice delle leggi, nella sentenza n. 104 del 2022, che hadichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevatedal Tribunale di Catania. La Corte costituzionale, nella pronunciarichiamata, ha rilevato che «l’istituto della Gestione separata rappresentail punto di arrivo di una linea evolutiva tendenziale dell’ordinamentogiuridico previdenziale verso la progressiva estensione della tutelaassicurativa sia sotto il profilo soggettivo, in quanto riferita a tutte lecategorie di lavoratori autonomi, sia sotto il profilo oggettivo, in quantoNumero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/2026riferita ad ogni attività esercitata, con eventuale pluralità di iscrizioni nelleipotesi di pluralità di attività svolte» (punto 4.1. del Considerato in diritto).Quanto al profilo oggettivo, in particolare, la Gestione separata perseguel’obiettivo di colmare «i vuoti di tutela previdenziale conseguentiall’esercizio di due o più attività, di cui solo una risulti coperta dal punto divista assicurativo, stabilendo la necessità di iscrizione anche per l’ulterioreche a ciascuna attività corrisponda una forma di assicurazione» (il giàmenzionato punto 4.1. del Considerato in diritto).8.3 La sentenza n. 104 del 2022 approfondisce anche il tema delversamento del contributo soggettivo e di quello integrativo e, in coerenzacon le indicazioni delineate dalla giurisprudenza di questa Corte, rimarcache «L’obbligo di versare il contributo integrativo trova il suo presuppostonella iscrizione all’albo professionale e al suo pagamento non segue lacostituzione di una vera e propria posizione previdenziale, ma solo il dirittoa prestazioni di carattere mutualistico solidaristico; l’obbligo di versare ilcontributo soggettivo consegue, invece, all’iscrizione alla cassaprevidenziale categoriale e il suo pagamento attribuisce il diritto alleprestazioni previste dall’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia,l’invalidità e i superstiti» (punto 5 del Considerato in diritto). Quanto allarilevanza del versamento del contributo integrativo, la Corte costituzionaleafferma, in termini inequivocabili, che «Nella giurisprudenza di legittimità(a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 18 dicembre2017, n. 30344 e n. 30345) è prevalsa l’interpretazione, ormai consolidatain una regola di diritto vivente, secondo cui l’unico versamentocontributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione allaGestione separata, è quello – cosiddetto soggettivo – correlato all’obbligodi iscriversi alla propria gestione di categoria e suscettibile di costituire incapo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale e nongià quello cosiddetto integrativo, che non attribuisce al lavoratore il dirittoNumero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/2026a prestazioni pensionistiche per gli eventi della vecchiaia, dell’invalidità edella morte (così, segnatamente con riferimento agli avvocati del liberoforo, a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza14dicembre 2018, n. 32508). Il fondamento di questo principio risiedenell’esigenza di “universalizzazione della copertura assicurativa”, espressadagli artt. 35 e 38 Cost., la quale obbliga lo Stato a prevedere che ad ogniun’effettiva tutela previdenziale» (punto 5.2. del Considerato in diritto).8.4 Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 26, dellalegge n. 335 del 1995 e dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011sono state così respinte riguardo all’obbligo d’iscrizione, anche sulla basedei seguenti rilievi. Per un verso, l’obbligo d’iscrizione alla Gestioneseparata, secondo l’ampiezza tratteggiata dal legislatore edall’interpretazione di questa Corte, «si iscrive in questa coerentetendenza dell’ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazionedelle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa»(punto 7.1. del Considerato in diritto). Per altro verso, l’obbligod’iscrizione, così modulato, «non introduce elementi di irrazionalità,incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale – come sospettail giudice rimettente – ma, al contrario, nel rivolgersi alle aree soggettive eoggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, assumeuna funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamentocostituzionale nell’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio dellauniversalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti ilavoratori, rispetto agli eventi previsti nell’art. 38, secondo comma, Cost.,nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegnatale missione a “organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”). Latutela previdenziale, infatti, assume rilevanza, sul piano costituzionale, peri lavoratori subordinati e per quelli autonomi, essendo il lavoro tutelato “intutte le sue forme ed applicazioni” (art. 35, primo comma, Cost.)» (puntoNumero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/20267.1. del Considerato in diritto). A tali principi, pertanto, occorre darecontinuità, né la parte ricorrente, nella memoria illustrativa, prospettaelementi che inducano a riconsiderarli.9. Il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla natura occasionaledell’attività professionale svolta, corroborata dalla presenza di un redditoinferiore a Euro 5.000,00, deve essere accolto.9.1 Questa Corte è costante nell’affermare che il professionista iscritto aun albo o a un elenco è obbligato a iscriversi presso la Gestione separata,nell’ipotesi di esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un’attivitàprofessionale che produca un reddito non assoggettato a contribuzione daparte della Cassa di riferimento (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2021, n.4419). Il requisito dell’abitualità, si deve apprezzare nella sua dimensionedi scelta ex ante del libero professionista e non invece quale conseguenzaex post, desumibile dall’ammontare del reddito prodotto. Una diversainterpretazione condurrebbe ad ancorare il requisito dell’iscrizione allaGestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cuiall’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, «che invece rileva ai finidell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svoltein forma occasionale» (di recente, Cass., sez. lav., 19 giugno 2024, n.16925). La produzione d’un reddito superiore alla soglia annua di Euro5.000,00 vale a privare d’ogni rilievo la disquisizione sulla natura abitualeoppure occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare acontribuzione. Invero, il superamento di tale soglia determina comunquela sottoposizione dell’attività, quand’anche non sia abituale, all’obbligo dicontribuzione in favore della Gestione separata (Cass., sez. lav., 7 ottobre2022, n. 29272, punto 17 dei Motivi della decisione). Il requisitodell’abitualità dev’essere accertato in punto di fatto, sulla scorta delleinferenze desumibili dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVAo dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supportodella sua attività (fra le molte, Cass., sez. lav., 12 settembre 2023, n.Numero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/202626330). Nessuno di tali elementi, tuttavia, può di per sé rivestire valenzaesclusiva, trattandosi pur sempre di forme di praesumptio hominis, chenon impongono all’interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole diesperienza per risalire dal fatto noto a quello ignoto (Cass., sez. lav., 6settembre 2023, n. 26018, punto 9 del Considerato, in coerenza con iprincipi già enunciati dalla richiamata pronuncia n. 4419 del 2021). Lapercezione di un reddito annuo d’importo inferiore alla soglia di Euro5.000,00 può rilevare quale indizio, da ponderare unitamente agli altri datiacquisiti al processo, per escludere in concreto la sussistenza del requisitodell’abitualità (Cass., sez. lav., 30 aprile 2024, n. 11535, punto 14 delleRagioni della decisione). La prova dell’abitualità grava sull’INPS, in quantorappresenta elemento costitutivo della pretesa dedotta (Cass., sez. lav.,28 settembre 2023, n. 27531, punto 5.4. delle Ragioni della decisione, e19 settembre 2023, n. 26800, punto 3.4. delle Ragioni della decisione).9.2 Di tali principi la sentenza impugnata non ha fatto applicazioneessendosi limitata a rilevare in uno con l’esiguità del reddito percepito dalricorrente, inferiore ad Euro 5.000,00 (considerato elemento in séinsufficiente ad escludere l’obbligo di iscrizione alla gestione separata),anche l’intervenuta iscrizione all’albo e la titolarità della partita I.V.A.,aspetti questi i quali, se non valutati alla luce di altri elementi idonei acorroborane la valenza indiziaria sotto il profilo della complessiva naturadell’attività professionale svolta, non sono sufficienti a ritenere integrato ilmenzionato requisito di abitualità.9.3 Deve in questa sede ribadirsi quanto evidenziato dal Sez. L, n. 24195del 2024, secondo la quale “la produzione di un reddito superiore allasoglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abitualeo occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare acontribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L.n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizioneall'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata» (in ultimo,Numero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/2026Cass. nr. 11535 del 2024, in motiv., punto 13, sulla scia di Cass. nr.29272 del 2022, in motivazione, p. 17); nei casi, invece, in cui restanecessario l’accertamento del carattere abituale dell'attività professionale“il Giudice di merito si avvarrà delle presunzioni semplici ricavabili, adesempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA odall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supportodella sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista diun reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmairilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che sianostati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività siastata svolta con carattere di abitualità” (tra le tantissime, Cass. nr. 4152del 2023, con richiamo, in motivazione, a Cass. nr. 7231 del 2021), senzache nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete comeunivocamente significativo, trattandosi “pur sempre di forme dipraesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioniindefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto daquello noto” (Cass. n. 4419 del 2021 cit.).10. Anche il terzo motivo, concernente il profilo della valida efficaciainterruttiva da riconoscersi ad opera della nota Inps pervenuta il 5 agosto2017, deve essere accolto.10.1 Deve al riguardo osservarsi come, secondo un indirizzo consolidato diquesta Corte, la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti allagestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 “decorredal momento in cui scade il termine, anche eventualmente prorogato -nella specie ex art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 - per ilpagamento degli stessi, non rilevando la previsione nelle normative disettore di un ulteriore secondo termine di pagamento, funzionale al solosaldo dei debiti contributivi già scaduti con maggiorazione degli interessi dimora.” (sul punto v. Sez. L, Ordinanza n. 24186 del 09/09/2024 (Rv.672240 - 01).Numero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/202610.2 Secondo quanto evidenziato anche dalla Corte territoriale il d.P.C.M.del 6 giugno 2012, nell’unico articolo, ha disposto, nell’ambito del primocomma 1, la proroga del termine per «le persone fisiche tenute, entro il18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, daquelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalladichiarazione unificata annuale effettuano i predetti versamenti: a) entro il9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione; b) dal 10 luglio 2012 al 20agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento atitolo di interesse corrispettivo.».10.3 Se non rileva, in senso contrario, il dato, pure evidenziato dalricorrente, secondo il quale lo stesso non risulterebbe sottoposto allapredetta disciplina in quanto escluso dall’ambito di operatività dellamedesima, in ragione della sua non sottoposizione agli studi di settore(assumendo rilievo, secondo l’orientamento di questa Corte - si veda in talsenso la recente Sez. L, n. 24584 del 2024, Rv. 672465-01 -, il fattoreoggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile a quelleper le quali sono stati elaborati studi di settore, non già la condizionesoggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al relativoregime fiscale), assume viceversa valenza decisiva la circostanza che soloin data 5 agosto 2017 era pervenuto al ricorrente la nota Inps con la qualeera stato richiesto il pagamento del contributo. L’atto interruttivo èpertanto intervenuto tardivamente.11. In relazione al quarto motivo, deve osservarsi come lo stesso risultiassorbito dall’intervenuto accoglimento del terzo motivo di ricorso.11.1 A tal riguardo può solo rilevarsi come la Corte costituzionale, secondoquanto in precedenza già ricordato, con la richiamata sentenza n. 104 del2022, ha rilevato che il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art.18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, un precetto normativo giàdesumibile dalla disposizione interpretata dell’art. 2, comma 26, dellalegge n. 335 del 1995, «avrebbe dovuto comunque tener conto, in questaNumero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/2026particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversainterpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con un criterio destinato adaffermarsi nell’ordinamento previdenziale» (punto 9.2. del Considerato indiritto). In virtù di tali considerazioni, la pronuncia citata ha dichiaratol’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nellaparte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti allaCassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie direddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenutiall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istitutonazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento,in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessaiscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore».11.2 Nel caso di specie, cassata la pronuncia della Corte territoriale inragione dell’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, lamedesima, in sede di rinvio sarà chiamata a verificare l’applicazione dellacitata declaratoria di incostituzionalità.12. Il quinto motivo, infine, deve ritenersi assorbito, in ragione del giàrilevato accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso e delconseguente effetto di annullamento della sentenza.13. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso; rigetta il primomotivo; assorbito il quarto ed il quinto. Cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Potenza, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Numero registro generale 19773/2022Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 20193/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civiledel 11 giugno 2026.La PresidenteGabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 20193/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris