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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26802/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 27-05-2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 aprile 2020, la Corte di appello di Napoli, per quanto in questa sede rileva, riformava in parte, limitatamente al solo trattamento sanzionatorio, la decisione del 17 maggio 2018, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Napoli aveva affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1).

In particolare, la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] veniva rideterminata in anni 6 di reclusione, mentre quella a carico di [OSCURATO:PERSONA] veniva confermata nella misura già stabilita dal G.U.P. di 7 anni e 10 mesi di reclusione.

Con sentenza n. 5136 del 2 febbraio 2022, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione annullava la sentenza della Corte territoriale, limitatamente al punto concernente la continuazione tra il reato a loro ascritto al capo 1 e il reato giudicato con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Napoli n. 10604/2017, rinviando ad altra Sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio sul punto, mentre, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., veniva dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In sede di rinvio, con sentenza del 27 maggio 2022, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni 6 di reclusione, mentre la sentenza del G.U.P. veniva integralmente confermata quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la seconda sentenza della Corte di appello partenopea, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 627 comma 3 cod. pen. e l'illogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della continuazione, osservando che la decisione impugnata, da un lato, non si è adeguata al dictum rescindente e, dall'altro, non ha valutato correttamente i criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere i diversi fatti riconducibili a un medesimo disegno criminoso, avendo il giudice del rinvio valutato con esito negativo i medesimi indicati che la Corte di cassazione aveva implicitamente ritenuto fondati, mentre sono stati ritenuti neutri tutti gli altri indicatori.

In particolare, l'ideazione unitaria dei fatti-reato di entrambi i procedimenti era desumibile dai seguenti indicatori: 1) la coincidenza temporale delle condotte, posto che la rapina è stata commessa il 9 ottobre 2014, estendendosi la partecipazione alla associazione dall'agosto 2014 all'aprile 2015; 2) gli autori della rapina, che coincidono con alcuni degli imputati del presente procedimento (oltre ai due ricorrenti, anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); 3) la causale, essendo emerso dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di pagare un approvvigionamento di un pacchetto di crack del valore di 700 euro in favore di [OSCURATO:PERSONA], capo dell'associazione, nel periodo della loro partecipazione al sodalizio, furono costretti a commettere una rapina, per cui la spinta criminale per la commissione della rapina fu proprio la posizione debitoria nei confronti del capo del sodalizio, che infatti è stato a sua volta condannato anche per la rapina del 9 ottobre 2014; 4) la interdipendenza probatoria, atteso che, nel procedimento relativo alla rapina, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva già reso tali dichiarazioni accusatorie, poi utilizzate anche per il giudizio di responsabilità degli odierni ricorrenti nel procedimento relativo al delitto associativo. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati.

1. Nel circoscrivere l'oggetto della verifica sollecitata dai ricorsi, occorre premettere che la Quarta Sezione di questa Corte, con la sentenza rescindente, aveva annullato la prima pronuncia della Corte di appello resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al punto concernente la continuazione tra il reato associativo di cui al capo A e il reato di rapina giudicato con la sentenza della medesima Corte territoriale n. 10604/2017; tale decisione è stata assunta nel presupposto che i giudici di secondo grado avevano negato la continuazione con motivazione incentrata sulla totale eterogeneità dei reati e sul diverso profilo dell'aggravante ex art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991 contestata nei due procedimenti.

Entrambi gli argomenti sono stati ritenuti tuttavia non pertinenti nella pronuncia di annullamento, essendosi in particolare osservato, quanto al secondo argomento, che lo stesso confliggeva con l'esito del giudizio conclusosi con sentenza irrevocabile, in cui l'aggravante dell'agevolazione mafiosa era stata esclusa.

Rispetto al primo argomento, la Quarta Sezione di questa Corte ha invece rilevato che lo stesso non era conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. 1, n. 17868 del 25/01/2017, Rv. 270196 e Sez. 1, n. 12357 del 17/03/2006, Rv. 234018), secondo cui l'unicità del disegno criminoso può essere riconosciuta anche tra reati non omogenei, in quanto la continuazione dei reati ha fondamento prevalentemente psicologico, essendo sufficiente che i diversi reati siano unificati dalla presenza di un elemento finalistico, ossia dall'unicità dello scopo che l'agente si è prefissato, il quale è rinvenibile anche dal contesto logico-temporale di commissione dei reati.

Nel disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in parte qua, la Quarta Sezione ha tuttavia rimarcato l'erroneità dell'assunto difensivo secondo cui la connessione teleologica tra il reato associativo e la rapina sarebbe indice di unicità del disegno criminoso, posto che l'istituto della connessione di cui all'art.81 comma 2 cod. pen. e il fenomeno della connessione teleologica ex art. 61 n. 2 PcL cod. pen. sono situazioni fattuali da tenere distinte, in quanto il primo si riferisce alla riconducibilità di più reati a un comune programma criminoso, che determina un giudizio di minor disvalore, mentre la seconda attiene al distinto piano di valutazione relativo alla strumentalità di un reato rispetto a un altro, la quale è considerata dal legislatore come indice di maggior disvalore della condotta.

2. Ciò posto, la sentenza resa in sede di rinvio dalla Corte di appello risulta aver colmato le lacune argomentative rilevate dalla sentenza rescindente.

E invero i giudici del rinvio, nel confermare il mancato riconoscimento della continuazione, hanno evidenziato che alcun elemento concreto consente di ritenere che gli imputati, al momento della loro adesione al programma associativo, caratterizzato dalla consumazione di un numero indeterminato di reati legati al narcotraffico e al reimpiego nello stesso dei relativi ricavi illeciti, si siano prefigurati la possibilità di compiere la rapina oggetto della condanna irrevocabile, né, in generale, rapine e furti per finanziare la causa illecita.

A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta confrontando le modalità delle distinte condotte illecite: in tal senso è stato premesso che la rapina è stata compiuta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali esecutori materiali, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], quale ideatore e [OSCURATO:PERSONA], quale supervisore e partecipe, in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare del Bari "[OSCURATO:PERSONA]" di Mondragone, risalendo i fatti al 9 ottobre 2014, ovvero al periodo in cui i ricorrenti spacciavano per [OSCURATO:PERSONA], proprio nell'ambito della piazza di spaccio di Mondragone.

Tuttavia, nonostante l'identità del contesto spazio-temporale del fatti, doveva escludersi che gli stessi fossero riconducibili a una ideazione criminosa unitaria, posto che, come emerge dalla motivazione della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli dell'Il dicembre 2015, la spinta a delinquere in relazione alla rapina è derivata dalla necessità, del tutto contingente e successiva all'adesione al sodalizio, di far fronte al pagamento a quest'ultimo della quota di 700 euro, necessaria perché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] continuassero a spacciare; tale esigenza, rimasta isolata, non emergendo la consumazione da parte degli imputati di ulteriori reati predatori nel periodo di partecipazione all'organizzazione dedita al narcotraffico, è stata determinata, secondo quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla difficoltà degli imputati a ricavare sufficienti entrate economiche dall'attività di spaccio, che in quel periodo svolgevano per conto di [OSCURATO:PERSONA], per cui essi si erano rivolti a quest'ultimo per chiedergli se c'era possibilità di fare qualche altro lavoro al di fuori dello spaccio.

Di qui la decisione di compiere quella rapina.

Ora, la circostanza che, in entrambi i procedimenti penali, siano state valorizzate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], figlio di Antonio, è stata ragionevolmente ritenuta neutra, essendo invece ben più pregnante la considerazione secondo cui tra partecipazione al reato associativo e commissione della rapina non è emersa alcuna matrice criminosa comune, dovendosi del resto escludere che il sodalizio fosse finalizzato al compimento di rapine o di reati contro il patrimonio, essendo i componenti dell'associazione dediti essenzialmente a delitti di narcotraffico.

Deve pertanto concludersi, secondo la Corte di appello, che, "se lo spaccio avesse dato buoni frutti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giammai si sarebbero dedicati anche ad altre attività illecita" (pag. 4 della sentenza impugnata).

3. Orbene, in presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle doglianze difensive, risultando l'impostazione della Corte territoriale coerente con il principio formulato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074), secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, proprio come sostenuto nel caso di specie dal giudice del rinvio, all'esito di una disamina razionale delle distinte vicende illecite oggetto della richiesta difensiva e degli elementi probatori che hanno portato alle due differenti condanne.

4. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 27-05-2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 aprile 2020, la Corte di appello di Napoli, per quanto in questa sede rileva, riformava in parte, limitatamente al solo trattamento sanzionatorio, la decisione del 17 maggio 2018, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Napoli aveva affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1). In particolare, la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] veniva rideterminata in anni 6 di reclusione, mentre quella a carico di [OSCURATO:PERSONA] veniva confermata nella misura già stabilita dal G.U.P. di 7 anni e 10 mesi di reclusione. Con sentenza n. 5136 del 2 febbraio 2022, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione annullava la sentenza della Corte territoriale, limitatamente al punto concernente la continuazione tra il reato a loro ascritto al capo 1 e il reato giudicato con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Napoli n. 10604/2017, rinviando ad altra Sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio sul punto, mentre, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., veniva dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In sede di rinvio, con sentenza del 27 maggio 2022, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni 6 di reclusione, mentre la sentenza del G.U.P. veniva integralmente confermata quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la seconda sentenza della Corte di appello partenopea, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 627 comma 3 cod. pen. e l'illogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della continuazione, osservando che la decisione impugnata, da un lato, non si è adeguata al dictum rescindente e, dall'altro, non ha valutato correttamente i criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere i diversi fatti riconducibili a un medesimo disegno criminoso, avendo il giudice del rinvio valutato con esito negativo i medesimi indicati che la Corte di cassazione aveva implicitamente ritenuto fondati, mentre sono stati ritenuti neutri tutti gli altri indicatori. In particolare, l'ideazione unitaria dei fatti-reato di entrambi i procedimenti era desumibile dai seguenti indicatori: 1) la coincidenza temporale delle condotte, posto che la rapina è stata commessa il 9 ottobre 2014, estendendosi la partecipazione alla associazione dall'agosto 2014 all'aprile 2015; 2) gli autori della rapina, che coincidono con alcuni degli imputati del presente procedimento (oltre ai due ricorrenti, anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); 3) la causale, essendo emerso dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di pagare un approvvigionamento di un pacchetto di crack del valore di 700 euro in favore di [OSCURATO:PERSONA], capo dell'associazione, nel periodo della loro partecipazione al sodalizio, furono costretti a commettere una rapina, per cui la spinta criminale per la commissione della rapina fu proprio la posizione debitoria nei confronti del capo del sodalizio, che infatti è stato a sua volta condannato anche per la rapina del 9 ottobre 2014; 4) la interdipendenza probatoria, atteso che, nel procedimento relativo alla rapina, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva già reso tali dichiarazioni accusatorie, poi utilizzate anche per il giudizio di responsabilità degli odierni ricorrenti nel procedimento relativo al delitto associativo. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1. Nel circoscrivere l'oggetto della verifica sollecitata dai ricorsi, occorre premettere che la Quarta Sezione di questa Corte, con la sentenza rescindente, aveva annullato la prima pronuncia della Corte di appello resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al punto concernente la continuazione tra il reato associativo di cui al capo A e il reato di rapina giudicato con la sentenza della medesima Corte territoriale n. 10604/2017; tale decisione è stata assunta nel presupposto che i giudici di secondo grado avevano negato la continuazione con motivazione incentrata sulla totale eterogeneità dei reati e sul diverso profilo dell'aggravante ex art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991 contestata nei due procedimenti. Entrambi gli argomenti sono stati ritenuti tuttavia non pertinenti nella pronuncia di annullamento, essendosi in particolare osservato, quanto al secondo argomento, che lo stesso confliggeva con l'esito del giudizio conclusosi con sentenza irrevocabile, in cui l'aggravante dell'agevolazione mafiosa era stata esclusa. Rispetto al primo argomento, la Quarta Sezione di questa Corte ha invece rilevato che lo stesso non era conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. 1, n. 17868 del 25/01/2017, Rv. 270196 e Sez. 1, n. 12357 del 17/03/2006, Rv. 234018), secondo cui l'unicità del disegno criminoso può essere riconosciuta anche tra reati non omogenei, in quanto la continuazione dei reati ha fondamento prevalentemente psicologico, essendo sufficiente che i diversi reati siano unificati dalla presenza di un elemento finalistico, ossia dall'unicità dello scopo che l'agente si è prefissato, il quale è rinvenibile anche dal contesto logico-temporale di commissione dei reati. Nel disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in parte qua, la Quarta Sezione ha tuttavia rimarcato l'erroneità dell'assunto difensivo secondo cui la connessione teleologica tra il reato associativo e la rapina sarebbe indice di unicità del disegno criminoso, posto che l'istituto della connessione di cui all'art.81 comma 2 cod. pen. e il fenomeno della connessione teleologica ex art. 61 n. 2 PcL cod. pen. sono situazioni fattuali da tenere distinte, in quanto il primo si riferisce alla riconducibilità di più reati a un comune programma criminoso, che determina un giudizio di minor disvalore, mentre la seconda attiene al distinto piano di valutazione relativo alla strumentalità di un reato rispetto a un altro, la quale è considerata dal legislatore come indice di maggior disvalore della condotta. 2. Ciò posto, la sentenza resa in sede di rinvio dalla Corte di appello risulta aver colmato le lacune argomentative rilevate dalla sentenza rescindente. E invero i giudici del rinvio, nel confermare il mancato riconoscimento della continuazione, hanno evidenziato che alcun elemento concreto consente di ritenere che gli imputati, al momento della loro adesione al programma associativo, caratterizzato dalla consumazione di un numero indeterminato di reati legati al narcotraffico e al reimpiego nello stesso dei relativi ricavi illeciti, si siano prefigurati la possibilità di compiere la rapina oggetto della condanna irrevocabile, né, in generale, rapine e furti per finanziare la causa illecita. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta confrontando le modalità delle distinte condotte illecite: in tal senso è stato premesso che la rapina è stata compiuta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali esecutori materiali, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], quale ideatore e [OSCURATO:PERSONA], quale supervisore e partecipe, in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare del Bari "[OSCURATO:PERSONA]" di Mondragone, risalendo i fatti al 9 ottobre 2014, ovvero al periodo in cui i ricorrenti spacciavano per [OSCURATO:PERSONA], proprio nell'ambito della piazza di spaccio di Mondragone. Tuttavia, nonostante l'identità del contesto spazio-temporale del fatti, doveva escludersi che gli stessi fossero riconducibili a una ideazione criminosa unitaria, posto che, come emerge dalla motivazione della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli dell'Il dicembre 2015, la spinta a delinquere in relazione alla rapina è derivata dalla necessità, del tutto contingente e successiva all'adesione al sodalizio, di far fronte al pagamento a quest'ultimo della quota di 700 euro, necessaria perché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] continuassero a spacciare; tale esigenza, rimasta isolata, non emergendo la consumazione da parte degli imputati di ulteriori reati predatori nel periodo di partecipazione all'organizzazione dedita al narcotraffico, è stata determinata, secondo quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla difficoltà degli imputati a ricavare sufficienti entrate economiche dall'attività di spaccio, che in quel periodo svolgevano per conto di [OSCURATO:PERSONA], per cui essi si erano rivolti a quest'ultimo per chiedergli se c'era possibilità di fare qualche altro lavoro al di fuori dello spaccio. Di qui la decisione di compiere quella rapina. Ora, la circostanza che, in entrambi i procedimenti penali, siano state valorizzate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], figlio di Antonio, è stata ragionevolmente ritenuta neutra, essendo invece ben più pregnante la considerazione secondo cui tra partecipazione al reato associativo e commissione della rapina non è emersa alcuna matrice criminosa comune, dovendosi del resto escludere che il sodalizio fosse finalizzato al compimento di rapine o di reati contro il patrimonio, essendo i componenti dell'associazione dediti essenzialmente a delitti di narcotraffico. Deve pertanto concludersi, secondo la Corte di appello, che, "se lo spaccio avesse dato buoni frutti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giammai si sarebbero dedicati anche ad altre attività illecita" (pag. 4 della sentenza impugnata). 3. Orbene, in presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle doglianze difensive, risultando l'impostazione della Corte territoriale coerente con il principio formulato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074), secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, proprio come sostenuto nel caso di specie dal giudice del rinvio, all'esito di una disamina razionale delle distinte vicende illecite oggetto della richiesta difensiva e degli elementi probatori che hanno portato alle due differenti condanne. 4. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese de
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