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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09188/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/121/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del 15 novembre 2023 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena confermando nel resto la sentenza di primo grado che, con la diminuente del rito abbreviato, aveva irrogato all'imputato la pena di un anno di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art.318 cod. pen. - così riqualificato il reato di corruzione propria contestato - commesso in qualità di commissario ad acta dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ([OSCURATO:PERSONA] Puglia), per aver ricevuto l'utilità corrispondente al prezzo del ricevimento organizzato per il suo compleanno tenutosi il 6 agosto 2017 presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", pari alla somma di 2.900 euro, corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] classe 1973 - già rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e coamministratore di fatto della società controllata [OSCURATO:SOCIETA]. - per compiere un atto dell'ufficio, consistito nel rendere noto al [OSCURATO:PERSONA], in occasione di un incontro avvenuto il 1 agosto 2017, che dopo pochi giorni sarebbe stata stanziata la somma di un milione di euro per finanziare interventi straordinari di pulizia per rimozione dei rifiuti accumulati sui cigli stradali delle strade extraurbane, somma che sarebbe stata erogata seguendo l'ordine cronologico delle richieste pervenute dai Comuni, in tal modo consentendo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di ottenere l'affidamento diretto per l'esecuzione di tali interventi del valore di 21.000 C circa dal Comune di Cellamare, che veniva ammesso al finanziamento per l'importo indicato.

2. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza e denuncia, con motivi sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, come segue: Motivo 1: manifesta illogicità della motivazione in punto di colpevolezza.

Sostiene che il giudizio è fondato su elementi privi di supporto probatorio e valorizzando illogicamente: a. il rapporto confidenziale tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], classe 1973; b. la supposta partecipazione all'incontro del 1 agosto 2017 tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe 1973, di [OSCURATO:PERSONA], che, viceversa, non era presente, presenza ricostruita solo sulla base di una successiva conversazione tra questi e altra persona estranea ai fatti; c. il supposto pagamento della cena di compleanno del [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. ricostruito sulla base delle ricevute fiscali ma trascurando la loro imputabilità ad eventi diversi organizzati dalla predetta società presso il locale ove si era tenuta la cena di compleanno del ricorrente; d. manifesta illogicità della individuazione dell'atto di ufficio del [OSCURATO:PERSONA], consistente nella informazione sullo stanziamento della somma di un milione di euro per le attività di rimozione dei rifiuti, notizia di cui il [OSCURATO:PERSONA] era venuto a conoscenza solo il 7 agosto, al momento dello stanziamento e che, quindi, non avrebbe potuto rivelare al [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'incontro del 1 agosto.

Lo stanziamento veniva pubblicizzato, attraverso la conferenza stampa del 7 agosto, dal Presidente della Regione e in funzione di una procedura accelerata culminata nell'adozione di una delibera del g. 8 agosto, delibera alla quale facevano seguito, ancor prima della presentazione della domanda del Comune di Cellammare, la presentazione di richieste di altri Comuni che non vedevano interessata la [OSCURATO:SOCIETA]; e. non vi è traccia in atti di altre conversazioni intercettate tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Pacifico, responsabile del procedimento presso il Comune di Cellammare, a meno di quella del 9 agosto ore 13:40, quindi successiva alla pubblicazione della delibera regionale ai fini della richiesta di contributo da parte del Comune di Cella m ma re; f.non vi sono in atti altre intercettazioni che vedono interessata la società [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alla presentazione di domande presso altri Comuni.

All'epoca la società gestiva la raccolta in oltre trenta Comuni e solo cinque di questi hanno ottenuto il contributo avendo presentato domanda in tempo utile.

La sentenza impugnata cade in errore nella individuazione dell'interlocutore del ricorrente in [OSCURATO:PERSONA], classe 1973, al quale la sentenza impugnata attribuisce la titolarità del 100% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., quale partecipata della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. già dichiarata fallita fin dal giugno 2016 e, pertanto, interessata alla gestione della società era la curatela fallimentare, subentrata ex lege nell'amministrazione.

È carente la prova della correlazione sinallagmatica tra il presunto compenso illecito e la funzione pubblicistica del [OSCURATO:PERSONA] non sussistendo in capo al ricorrente alcuna competenza gestoria del servizio della raccolta dei rifiuti né il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di ingerenza, anche di mero fatto, sull'attività in parola che era di competenza esclusiva dei Comuni e in particolare del Comune di Cellammare.

Motivo 2: Omessa motivazione sugli elementi indicati nei motivi nuovi in relazione agli elementi costitutivi del reato di corruzione per atto di ufficio, incentrati sulla produzione della pertinente documentazione secondo cui: a. [OSCURATO:PERSONA], classe 73, non ricopriva l'incarico di amministratore legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. società che era stata dichiarata fallita e che era gestita dagli organi della amministrazione; b. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], classe 86, amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto del tutto estraneo al procedimento così come i tre curatori della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.;c. erronea si rivela anche l'attribuzione all'imputato, quale commissario ad acta, di competenze gestorie correlate alla gestione dei rifiuti, viceversa spettanti ai Comuni, poiché la legge istitutiva dell'[OSCURATO:PERSONA] attribuisce a tale ente specifiche competenze che non prevedono assegnazione al Commissario di servizi relativi allo spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

Il commissario ad acta non aveva nessun ruolo sugli affidamenti dei servizi di competenza esclusiva del Comune e, pertanto, non aveva alcun potere per porre in essere attività relative alla organizzazione e alla gestione dei servizi; d. il bando e il cosiddetto avviso a sportello erano rivolti esclusivamente ai Comuni e non anche ai privati gestori del servizio per cui era impossibile che la società fosse ammessa al finanziamento che spettava ai Comuni e che, difatti, è stato riconosciuto ad altri Comuni pugliesi; e. è priva di fondamento l'asserita violazione del dovere di astensione addebitata al [OSCURATO:PERSONA] in ragione del rapporto personale con i privati imprenditori trattandosi di un bando cosiddetto a sportello.

Con l'appello era stata ricostruita la cadenza della procedura di predisposizione del relativo avviso, trasmesso ai Comuni nella prima mattinata del giorno 9 agosto.

La sentenza impugnata non ha esaminato le deduzioni difensive e manca del tutto la correlazione sinallagmatica tra il presunto compenso illecito e le competenze del pubblico ufficiale.

Motivo n. 3: Manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la cui applicazione era stata richiesta sottolineando la labilità della condotta illecita ascritta all'imputato; la personalità di questi, in quanto incensurato; la ineccepibile condotta processuale.

E' generico il giudizio di assenza di elementi positivi sul quale fondare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; erronea la valorizzazione di una precedente condanna per reato contravvenzionale e generico il riferimento al comportamento successivo "come volto ad ostacolare l'accertamento dei fatti".

Motivo n. 4: Manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Motivo n. 5: Mancanza di motivazione sull'applicazione della pena accessoria.

Motivo n. 6: Mancanza di motivazione in relazione alla confisca disposta con la sentenza di primo grado.

La sentenza impugnata omette qualsiasi considerazione sulla disposta confisca e dà atto dell'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame su tale punto per effetto dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena che, tuttavia, non si estende alla misura della confisca.[OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, in accoglimento dei motivi di ricorso - punto d) del primo motivo, punti c), d), e) del secondo motivo — che denunciano vizi della motivazione della sentenza impugnata sulla qualificazione giuridica del fatto come delitto di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen. per la mancata individuazione dell'atto di ufficio e, quindi, dell'oggetto dell'accordo in relazione alla notizia riferita dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], classe 1973, nel corso della conversazione del 1 agosto 2017.

2. Sono, invece, inammissibili perché svolti essenzialmente in fatto, i restanti punti oggetto del primo e secondo motivo di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente in ragione delle deduzioni che rinviano alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e alla manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

3. Si tratta dei motivi svolti ai punti a), b) e c) del primo motivo, nella parte in cui contestano la ricostruzione dell'incontro del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], classe 1973; l'incarico di questi nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il rapporto con la società [OSCURATO:SOCIETA]. amministrata da [OSCURATO:PERSONA], classe 1986, nonché il pagamento della cena di compleanno del [OSCURATO:PERSONA] da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. presso il Ristorante "[OSCURATO:PERSONA]".

Il ricorrente, pur formalmente denunciando vizi della motivazione, ripropone una rilettura delle conversazioni intercettate e, quindi, della ricostruzione, compiuta dai giudici del merito, sul contenuto dell'incontro del 1 agosto 2017 e sull'impegno assunto da [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 ai fini del pagamento della festa di compleanno del [OSCURATO:PERSONA] presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", contestualmente alla conoscenza della notizia che il Presidente della Regione Puglia avrebbe adottato la delibera con la quale stanziava fondi straordinari per i Comuni per la pulizia delle strade dai rifiuti: in sintesi, il ricorrente sollecita la Corte di Cassazione ad un confronto diretto con gli elementi di prova raccolti nei giudizi di merito e ad un diverso apprezzamento degli stessi.

Va, infatti, ricordato che il giudizio sulla rilevanza delle prove è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e che la scelta che essi compiono, per fondare il loro libero convincimento, anche con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi di prova piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza degli assunti difensivi, si sottrae al controllo di legittimità della Corte di cassazione quando non sia fatta con affermazioni illogiche o apodittiche. 2,\ Né è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove.

Facendo applicazione di tali criteri al caso in esame deve rilevarsi che la sentenza impugnata, in linea con quella di primo grado, ha univocamente ricostruito il contenuto degli incontri intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA], classe 1973, il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], classe 1983 e [OSCURATO:PERSONA], ricostruzione compiuta leggendo in sequenza temporale, i contatti registrati nel pomeriggio e nella sera del 1 agosto 2017, attraverso il contenuto delle conversazioni intercettate e, viceversa, ritenendo irrilevante la riduttiva versione che ne avevano offerto i protagonisti dell'incontro con l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, i Giudici di merito hanno ritenuto accertato che nel pomeriggio del 1 agosto 2017 l'imputato aveva incontrato, presso la sede dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], classe 1973, e [OSCURATO:PERSONA], responsabile del settore appalti della società [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., e che durante l'incontro aveva parlato della propria imminente festa di compleanno, sollecitando [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 ad interessarsene, e riferito ai predetti l'adozione della imminente delibera straordinaria di stanziamento di fondi per la raccolta dei rifiuti urbani.

Il contenuto dell'incontro — che non veniva registrato poiché le utenze di [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 e [OSCURATO:PERSONA], risultavano disattivate in contemporanea - è stato ricostruito, con riferimento alla conoscenza della imminente pubblicazione della delibera, dal contenuto della conversazione, intercorsa alle ore 17:43, subito dopo la riattivazione dell'utenza, da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la cui utenza veniva localizzata nei pressi dell'[OSCURATO:PERSONA] Puglia (pag. 78 della sentenza di primo grado), parlando con l'ex assessore al Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] gli riferiva "diciamo che qualcosa sta camminando [...] Grazie a un po' di gente che ci vuole bene [...] Vediamo in questi giorni che succede".

Non illogicamente la conversazione è stata ricondotta agli interessi lavorativi del [OSCURATO:PERSONA] e interpretata nel senso della concreta possibilità di nuove attività di lavoro da svolgersi nell'immediato futuro (pag. 14 della sentenza impugnata).

La Corte di merito ha anche evidenziato che, terminato l'incontro, [OSCURATO:PERSONA], classe 1973, aveva incontrato dapprima [OSCURATO:PERSONA], classe 1986, suo cugino e amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., e, a stretto giro, si era recato, in- compagnia del [OSCURATO:PERSONA], presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" dove si sarebbe svolta, la sera del 6 agosto, la cena per la festa del compleanno del [OSCURATO:PERSONA] per parlare con il titolare, [OSCURATO:PERSONA].

Questi ha riferito (producendo le relative ricevute fiscali) che il prezzo della festa del [OSCURATO:PERSONA] era stato sopportato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (pag.17) a cui favore, già la sera del 1 agosto 2017, era stata emessa la ricevuta fiscale n. 458 dell'importo di 900 euro e, il 7 agosto 2017, la ricevuta fiscale n. 467, dell'importo di euro

2.000. Al di là della riduttiva versione fornita da [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 sul contenuto dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA] — gli avrebbe raccomandato di far fare un'ottima figura al suo ospite, in linea con le rassicurazioni offerte al [OSCURATO:PERSONA] nel corso del precedente incontro -, i Giudici del merito hanno invece, valorizzato il contenuto della conversazione intercettata alle ore 22:23 del 1 agosto 2017 quando [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto la visita della moglie del [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto direttive sul costo della festa a [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 che gli aveva chiarito "certo! No...oggi no...oggi fai tutto normale poi di pagare...vabbè! capito? non dire nulla", con la conseguente immediata emissione della ricevuta fiscale a carico della società [OSCURATO:SOCIETA].

Le contestazioni della difesa, secondo cui non essendovi stata la registrazione del colloquio tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe 1973, non vi è prova del contenuto dell'accordo erroneamente fondato dalla sentenza impugnata sulla natura confidenziale dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe 1973, trascurano, dunque, circostanze di rilievo, e, in primo luogo, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], responsabile appalti dell'[OSCURATO:SOCIETA]. nell'incontro con il [OSCURATO:PERSONA]; il contatto di [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 con l'omonimo cugino, amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., società sulla quale sarebbe gravato il costo della festa, che il predetto [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato prima ancora di incontrare [OSCURATO:PERSONA], nonché il contenuto della conversazione che, immediatamente dopo l'incontro, [OSCURATO:PERSONA] aveva intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA], conversazione ritenuta rilevante dai Giudici del merito proprio perché rivelava la concreta possibilità di nuove attività di lavoro da svolgersi nell'immediato futuro e che ragionevolmente la sentenza impugnata ha ricondotto alla conoscenza dello stanziamento straordinario del Presidente della Regione.

Stanziamento che, precisa la sentenza impugnata, aveva trovato pronta la società [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., in qualità di gestore del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti, che aveva presentato domande, ammesse a contributo, per i Comuni di Triggiano, Valenzano, Capurso, Pulsano, [OSCURATO:PERSONA] di Bari e Cellammare (pag. 21 della sentenza impugnata).I motivi di ricorso, lungi dall'evidenziare apoditticità o illogicità evidenti, propongono una lettura riduttiva e atomistica degli elementi di prova - e in buona sostanza una rilettura di merito delle risultanze di prova -, che, invece, la Corte di appello, con una motivazione puntuale e scevra da illogicità evidenti, anche richiamando la ricostruzione molto più estesa della sentenza di primo grado, ha effettuato valutando con completezza le prove ed esaminando gli argomenti a discarico e valorizzando, non da ultimo, la circostanza che la moglie dell'imputato mai si era presentata dal [OSCURATO:PERSONA] per effettuare il pagamento della festa avendo, evidentemente, ricevuto dal marito rassicurazioni in tal senso.

4. Parimenti insussistente, su tali aspetti, è anche il vizio di omessa motivazione: la sentenza impugnata (pag. 21) ha, infatti, disatteso le censure difensive, anche quelle relative al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], classe 1973, nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e al rapporto con la società [OSCURATO:SOCIETA]. (punti a) e b) del secondo motivo di ricorso), valorizzandone non l'incarico formalmente rivestito nella società fallita (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) ma i rapporti personali e familiari con l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., società sulla quale sarebbe gravato il costo della festa e beneficiaria dell'appalto dei lavori.

La Corte di appello ha significativamente sottolineato la complessità dei ruoli di [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 nella società [OSCURATO:SOCIETA]. - la società [OSCURATO:SOCIETA]. era partecipata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed era subentrata nei contratti di appalto già aggiudicati alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 6 giugno 2016 - e i rapporti personali con l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA].

Ha, infine, valorizzato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 aveva corrisposto personalmente, con una carta di credito aziendale, quanto di spettanza al titolare del "[OSCURATO:PERSONA]", sia pure in ritardo (pag. 17 della sentenza impugnata).

5. Come anticipato, non è, invece, individuato l'atto di ufficio che l'imputato avrebbe compiuto, aspetto, questo devoluto già con i motivi di appello alla Corte di merito e che rimanda al contenuto dell'oggetto dell'accordo rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 318 cod. pen. 6.

La sentenza di primo grado (pagg. 78 e ss.) aveva ricondotto la qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. - così riqualificato il reato di corruzione propria ascritto nella richiesta di rinvio a giudizio - riferendo l'accordo alla comunicazione della imminente pubblicazione del bando per l'erogazione dei finanziamenti per gli interventi straordinari di pulizia delle strade da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] per conto della Regione Puglia e all'adozione del decreto n. 65 del 9 agosto 2017, atto con il quale veniva destinata la somma di 21.000 euro agli interventi straordinari per la pulizia delle strade in favore del Comune di Cellammare affidati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., finanziamento reso sulla scorta del bando che prevedeva quale criterio di assegnazione il solo criterio cronologico, in uno alla presentazione della domanda del Comune di Cellammare come venticinquesimo Comune.

Il decreto n. 65, secondo la motivazione del Giudice dell'udienza preliminare, era da porsi in rapporto di utilità sinallagmatica con l'utilità promessa e poi erogata al [OSCURATO:PERSONA] consistente nel pagamento della cena del 6 agosto 2017.

7. La ricostruzione del Giudice dell'udienza preliminare era stata censurata con i motivi di appello sostenendo che l'imputato era venuto a conoscenza solo dopo il 7 agosto 2017 (cioè dopo l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] classe 1973 del 1 agosto 2017) dello stanziamento dei fondi straordinari che sarebbe stato deliberato con la delibera n. 480 del 7 agosto 2017 del Presidente della Regione Puglia.

In particolare, il difensore del [OSCURATO:PERSONA], già con i motivi di appello, aveva documentato la scansione cronologica dei fatti per contestare: a. che la delibera di determinazione delle spese straordinarie (un milione euro) per la pulizia delle strade era stata adottata dal Presidente della Regione Puglia con atto n. 480 dell'8 agosto 2017 con delibera che demandava all'[OSCURATO:PERSONA] di provvedere, entro dieci giorni a "regolare tempi, criteri e modalità di erogazione di quelle risorse alle Province e ai Comuni per gli interventi da queste effettuate in via d'urgenza"; b. il decreto [OSCURATO:PERSONA] n. 65 del 9 agosto 2017 non era relativo all'ammissione a finanziamento del Comune di Cellammare ma stabiliva i criteri di erogazione dei fondi, fino ad esaurimento, nel rispetto dell'ordine cronologico delle richieste pervenute utilizzando il cd. metodo a sportello e indicando l'importo massimo di euro 25.000 per richiesta; c. il decreto n. 65 rimetteva ad una fase successiva i controlli; d. il Comune di Cellammare veniva ammesso al finanziamento, unitamente ad altri, con decreto n. 70 dell'Il agosto 2017 e con decreto n. 67 erano già state ammesse a finanziamento le prime trenta istanze, pervenute in data 9 agosto non appena terminate le procedure di notifica del decreto n. 65 ai vari Comuni.

8. La sentenza impugnata, precisato che la sussistenza del delitto di corruzione si fonda sulla indebita locupletazione di una utilità sul presupposto della correlazione causale tra l'azione (nella specie corrispondente al pagamento della festa di compleanno) e lo svolgimento della funzione, ha escluso la necessità di individuare uno specifico atto dell'ufficio qualificato come contrario ai doveri del soggetto agente, essendo, anzi, la norma di cui all'art. 318 cod. pen. destinata a disciplinare le corruzioni riferibili ad atti conformi ai doveri di ufficio.

I Giudici di appello hanno ritenuto, pertanto, inconferenti le censure difensive evidenziando, da un lato, che i decreti di gestione dell'emergenza adottati negli anni successivi avevano previsto criteri diversi di ammissione al contributo e dall'altro, che la preoccupazione manifestata dal [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 fosse già partito per le ferie (in occasione della suindicata telefonata del 1 agosto 2017 con la quale lo invitava presso gli uffici dell'[OSCURATO:PERSONA]), era comprensibile nell'ottica della immediata disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. ad eseguire i lavori straordinari, disponibilità che avrebbe costituito il criterio di selezione delle richieste di finanziamento oggetto del decreto n. 65.

9. Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la competenza del [OSCURATO:PERSONA] nell'ammissione ai finanziamenti poiché, indipendentemente dalle sue funzioni ordinarie, era stato incaricato, nella qualità e in via esclusiva, della gestione dei fondi trasferiti dalla Regione Puglia all'[OSCURATO:PERSONA] e, nell'esercizio delle sue funzioni di Commissario ad acta dell'ente, aveva stabilito in totale autonomia, "tempi, criteri e modalità di erogazione di quelle risorse" attraverso il cd.

"metodo a sportello", con erogazione dei fondi sino all'esaurimento dello stanziamento di un milione di euro, oggetto del decreto n. 65 adottato il 9 agosto 2017.

La sentenza impugnata, tuttavia, non ha esaminato le deduzioni difensive e ha svolto una motivazione di mera apparenza nella individuazione dell'oggetto dell'accordo valorizzando la mera coincidenza temporale tra l'impegno profuso da [OSCURATO:PERSONA], classe 1973, nel pagamento della festa di compleanno del ricorrente, la notizia dello stanziamento dei fondi e il contenuto del decreto n. 65, ricondotto alla vendita della funzione.

La giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di corruzione di cui all'art. 318 cod. pen., non ritiene sufficiente la mera promessa o dazione di una utilità, ma, sottolineando la natura di reato-contratto anche di tale reato, come quello di corruzione per atto contrario, ritiene che questo postula la prova dell'accordo, espresso o implicito, avente ad oggetto la compravendita dell'esercizio delle funzioni o dei poteri di un funzionario pubblico (Sez. 6, n. 8246 del 14/01/2025, Argenio, Rv. 287648 - 02).

Se è vero che, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 318 cod. pen., non è richiesto necessariamente che l'asservimento dell'agente all'interesse privato si sia protratto nel tempo (Sez. 6, n. 33251 del 26/05/2021, Pg, Rv. 281844 - 01) è, tuttavia, necessaria, anche quando la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale risulti certa, la prova del pactum sceleris intervenuto tra soggetto corruttore e pubblico ufficiale corrotto, nel senso che deve essere dimostrato che il compimento dell'atto, non contrario ai doveri di ufficio, è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo quindi sufficiente a tali fini la mera circostanza della intervenuta dazione di utilità.

Non è sufficiente, dunque, una mera coincidenza temporale tra la ricezione di un'utilità e il compimento di un atto di ufficio poiché in tema di corruzione, il reato è configurabile a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo, non potendo quindi assumere rilievo ove derivi dagli stretti rapporti personali preesistenti tra il pubblico agente ed il privato (Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020, dep. 2021, Mazzarella, Rv. 281144 - 01) I Giudici di merito hanno ritenuta accertata la ricezione da parte del ricorrente di una indebita utilità ma hanno affermato la sussistenza del delitto di cui all'art.318 cod. pen. sulla base di elementi meramente congetturali non avendo neppure individuato con certezza quale sia stato (possa essere stato) l'atto compiuto dal [OSCURATO:PERSONA]: la rivelazione della notizia dello stanziamento dei fondi, da parte del Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] Puglia — aspetto, questo, sul quale insistono i motivi di ricorso, e al quale rinvia il contenuto della stessa conversazione del [OSCURATO:PERSONA], innanzi citato, sulla possibilità di occasioni di lavoro; ovvero la notizia dell'adozione imminente del decreto n. 65, contenente le regole e modalità di erogazione dei contributi ai Comuni.

La sentenza di primo grado aveva individuato l'atto nel decreto n. 65 — evidenziato la contestualità cronologica dell'allusione alla funzione pubblica e il ruolo svolto dall'imputato in occasione dell'incontro del 1 agosto 2017 con [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 - precisando che, in ragione del pregresso rapporto di conoscenza personale con gli imprenditori privati interessati alla procedura di gara e del beneficio conseguito, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto astenersi dall'adozione del decreto, individuandolo, quindi, nel decreto con il quale il Comune di Cellammare era stato ammesso a contributo (pag. 79).

La sentenza di appello si è evidentemente discostata da tale motivazione e, pur precisando il contenuto generale del decreto n. 65 rispetto al decreto di ammissione al finanziamento del Comune di Cellamnnare (il decreto n. 70), non ha individuato elementi che possano ricondurne il contenuto ad un'attività funzionale agli interessi di [OSCURATO:PERSONA], classe 1973: non rileva l'osservazione, del tutto indeterminata, che, negli anni successivi, sarebbero state prescelte modalità diverse di erogazione dei contributi né la preoccupazione esternata dal [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] fosse partito per le ferie.Nessun elemento probatorio valorizzato nella sentenza impugnata consente, dunque, di ritenere che l'utilità conseguita dal [OSCURATO:PERSONA] costituisce la remunerazione per l'adozione del decreto n. 65 del 7 agosto 2017: la dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale ben può costituire un indizio, sul piano logico, del reato di corruzione, ma non può costituire di per sé la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale, in quanto questo elemento di prova deve essere valutato unitamente ad altre circostanze di fatto acquisite nel processo, in conformità al dettato dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 6, n. 39020 del 18/07/2017, Alfano, non massimata), dovendosi dimostrare che il compimento dell'atto - nel caso l'adozione del decreto n. 65 - è stato fa causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, prova nel caso carente atteso anche il contenuto del decreto n. 65 che, in via generale e astratta, disciplinava le modalità di erogazione del contributo e non era certo diretto a creare una situazione di favore per la [OSCURATO:SOCIETA].

Le sentenze di merito sono, in effetti, incentrate - in linea con la contestazione di cui all'imputazione - sull'avvenuta comunicazione di notizie da parte dell'imputato a [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 nel corso della conversazione del 1 agosto (da qui il rilievo della difesa che non sono individuabili attività "gestorie" dell'imputato), notizie che, alternativamente, vengono individuate o nello stanziamento della somma straordinaria, da parte del Presidente della Regione o nella notizia di adozione del decreto n. 65, che l'imputato avrebbe adottato per l'esecuzione del decreto del Presidente della Regione, notizie il cui statuto non è stato ricostruito e che la sentenza di appello risolve nella generica vendita della funzione perché l'imputato avrebbe adottato il generico decreto n. 65 nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 318 cod. pen., l'oggetto della notizia riferita al [OSCURATO:PERSONA] - e il suo statuto - non sono indifferenti ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 318 cod. pen. e della prova del contenuto dell'accordo, quale elemento costitutivo e indefettibile, del reato di corruzione per l'esercizio della funzione.

Dalle considerazioni svolte consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari che, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrà riesaminare le risultanze probatorie uniformandosi ai principi di diritto che si sono

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/121/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del 15 novembre 2023 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena confermando nel resto la sentenza di primo grado che, con la diminuente del rito abbreviato, aveva irrogato all'imputato la pena di un anno di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art.318 cod. pen. - così riqualificato il reato di corruzione propria contestato - commesso in qualità di commissario ad acta dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ([OSCURATO:PERSONA] Puglia), per aver ricevuto l'utilità corrispondente al prezzo del ricevimento organizzato per il suo compleanno tenutosi il 6 agosto 2017 presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", pari alla somma di 2.900 euro, corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] classe 1973 - già rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e coamministratore di fatto della società controllata [OSCURATO:SOCIETA]. - per compiere un atto dell'ufficio, consistito nel rendere noto al [OSCURATO:PERSONA], in occasione di un incontro avvenuto il 1 agosto 2017, che dopo pochi giorni sarebbe stata stanziata la somma di un milione di euro per finanziare interventi straordinari di pulizia per rimozione dei rifiuti accumulati sui cigli stradali delle strade extraurbane, somma che sarebbe stata erogata seguendo l'ordine cronologico delle richieste pervenute dai Comuni, in tal modo consentendo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di ottenere l'affidamento diretto per l'esecuzione di tali interventi del valore di 21.000 C circa dal Comune di Cellamare, che veniva ammesso al finanziamento per l'importo indicato. 2. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza e denuncia, con motivi sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, come segue: Motivo 1: manifesta illogicità della motivazione in punto di colpevolezza. Sostiene che il giudizio è fondato su elementi privi di supporto probatorio e valorizzando illogicamente: a. il rapporto confidenziale tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], classe 1973; b. la supposta partecipazione all'incontro del 1 agosto 2017 tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe 1973, di [OSCURATO:PERSONA], che, viceversa, non era presente, presenza ricostruita solo sulla base di una successiva conversazione tra questi e altra persona estranea ai fatti; c. il supposto pagamento della cena di compleanno del [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. ricostruito sulla base delle ricevute fiscali ma trascurando la loro imputabilità ad eventi diversi organizzati dalla predetta società presso il locale ove si era tenuta la cena di compleanno del ricorrente; d. manifesta illogicità della individuazione dell'atto di ufficio del [OSCURATO:PERSONA], consistente nella informazione sullo stanziamento della somma di un milione di euro per le attività di rimozione dei rifiuti, notizia di cui il [OSCURATO:PERSONA] era venuto a conoscenza solo il 7 agosto, al momento dello stanziamento e che, quindi, non avrebbe potuto rivelare al [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'incontro del 1 agosto. Lo stanziamento veniva pubblicizzato, attraverso la conferenza stampa del 7 agosto, dal Presidente della Regione e in funzione di una procedura accelerata culminata nell'adozione di una delibera del g. 8 agosto, delibera alla quale facevano seguito, ancor prima della presentazione della domanda del Comune di Cellammare, la presentazione di richieste di altri Comuni che non vedevano interessata la [OSCURATO:SOCIETA]; e. non vi è traccia in atti di altre conversazioni intercettate tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Pacifico, responsabile del procedimento presso il Comune di Cellammare, a meno di quella del 9 agosto ore 13:40, quindi successiva alla pubblicazione della delibera regionale ai fini della richiesta di contributo da parte del Comune di Cella m ma re; f.non vi sono in atti altre intercettazioni che vedono interessata la società [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alla presentazione di domande presso altri Comuni. All'epoca la società gestiva la raccolta in oltre trenta Comuni e solo cinque di questi hanno ottenuto il contributo avendo presentato domanda in tempo utile. La sentenza impugnata cade in errore nella individuazione dell'interlocutore del ricorrente in [OSCURATO:PERSONA], classe 1973, al quale la sentenza impugnata attribuisce la titolarità del 100% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., quale partecipata della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. già dichiarata fallita fin dal giugno 2016 e, pertanto, interessata alla gestione della società era la curatela fallimentare, subentrata ex lege nell'amministrazione. È carente la prova della correlazione sinallagmatica tra il presunto compenso illecito e la funzione pubblicistica del [OSCURATO:PERSONA] non sussistendo in capo al ricorrente alcuna competenza gestoria del servizio della raccolta dei rifiuti né il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di ingerenza, anche di mero fatto, sull'attività in parola che era di competenza esclusiva dei Comuni e in particolare del Comune di Cellammare. Motivo 2: Omessa motivazione sugli elementi indicati nei motivi nuovi in relazione agli elementi costitutivi del reato di corruzione per atto di ufficio, incentrati sulla produzione della pertinente documentazione secondo cui: a. [OSCURATO:PERSONA], classe 73, non ricopriva l'incarico di amministratore legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. società che era stata dichiarata fallita e che era gestita dagli organi della amministrazione; b. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], classe 86, amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto del tutto estraneo al procedimento così come i tre curatori della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.;c. erronea si rivela anche l'attribuzione all'imputato, quale commissario ad acta, di competenze gestorie correlate alla gestione dei rifiuti, viceversa spettanti ai Comuni, poiché la legge istitutiva dell'[OSCURATO:PERSONA] attribuisce a tale ente specifiche competenze che non prevedono assegnazione al Commissario di servizi relativi allo spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. Il commissario ad acta non aveva nessun ruolo sugli affidamenti dei servizi di competenza esclusiva del Comune e, pertanto, non aveva alcun potere per porre in essere attività relative alla organizzazione e alla gestione dei servizi; d. il bando e il cosiddetto avviso a sportello erano rivolti esclusivamente ai Comuni e non anche ai privati gestori del servizio per cui era impossibile che la società fosse ammessa al finanziamento che spettava ai Comuni e che, difatti, è stato riconosciuto ad altri Comuni pugliesi; e. è priva di fondamento l'asserita violazione del dovere di astensione addebitata al [OSCURATO:PERSONA] in ragione del rapporto personale con i privati imprenditori trattandosi di un bando cosiddetto a sportello. Con l'appello era stata ricostruita la cadenza della procedura di predisposizione del relativo avviso, trasmesso ai Comuni nella prima mattinata del giorno 9 agosto. La sentenza impugnata non ha esaminato le deduzioni difensive e manca del tutto la correlazione sinallagmatica tra il presunto compenso illecito e le competenze del pubblico ufficiale. Motivo n. 3: Manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la cui applicazione era stata richiesta sottolineando la labilità della condotta illecita ascritta all'imputato; la personalità di questi, in quanto incensurato; la ineccepibile condotta processuale. E' generico il giudizio di assenza di elementi positivi sul quale fondare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; erronea la valorizzazione di una precedente condanna per reato contravvenzionale e generico il riferimento al comportamento successivo "come volto ad ostacolare l'accertamento dei fatti". Motivo n. 4: Manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Motivo n. 5: Mancanza di motivazione sull'applicazione della pena accessoria. Motivo n. 6: Mancanza di motivazione in relazione alla confisca disposta con la sentenza di primo grado. La sentenza impugnata omette qualsiasi considerazione sulla disposta confisca e dà atto dell'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame su tale punto per effetto dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena che, tuttavia, non si estende alla misura della confisca.[OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, in accoglimento dei motivi di ricorso - punto d) del primo motivo, punti c), d), e) del secondo motivo — che denunciano vizi della motivazione della sentenza impugnata sulla qualificazione giuridica del fatto come delitto di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen. per la mancata individuazione dell'atto di ufficio e, quindi, dell'oggetto dell'accordo in relazione alla notizia riferita dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], classe 1973, nel corso della conversazione del 1 agosto 2017. 2. Sono, invece, inammissibili perché svolti essenzialmente in fatto, i restanti punti oggetto del primo e secondo motivo di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente in ragione delle deduzioni che rinviano alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e alla manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. 3. Si tratta dei motivi svolti ai punti a), b) e c) del primo motivo, nella parte in cui contestano la ricostruzione dell'incontro del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], classe 1973; l'incarico di questi nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il rapporto con la società [OSCURATO:SOCIETA]. amministrata da [OSCURATO:PERSONA], classe 1986, nonché il pagamento della cena di compleanno del [OSCURATO:PERSONA] da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. presso il Ristorante "[OSCURATO:PERSONA]". Il ricorrente, pur formalmente denunciando vizi della motivazione, ripropone una rilettura delle conversazioni intercettate e, quindi, della ricostruzione, compiuta dai giudici del merito, sul contenuto dell'incontro del 1 agosto 2017 e sull'impegno assunto da [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 ai fini del pagamento della festa di compleanno del [OSCURATO:PERSONA] presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", contestualmente alla conoscenza della notizia che il Presidente della Regione Puglia avrebbe adottato la delibera con la quale stanziava fondi straordinari per i Comuni per la pulizia delle strade dai rifiuti: in sintesi, il ricorrente sollecita la Corte di Cassazione ad un confronto diretto con gli elementi di prova raccolti nei giudizi di merito e ad un diverso apprezzamento degli stessi. Va, infatti, ricordato che il giudizio sulla rilevanza delle prove è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e che la scelta che essi compiono, per fondare il loro libero convincimento, anche con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi di prova piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza degli assunti difensivi, si sottrae al controllo di legittimità della Corte di cassazione quando non sia fatta con affermazioni illogiche o apodittiche. 2,\ Né è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. Facendo applicazione di tali criteri al caso in esame deve rilevarsi che la sentenza impugnata, in linea con quella di primo grado, ha univocamente ricostruito il contenuto degli incontri intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA], classe 1973, il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], classe 1983 e [OSCURATO:PERSONA], ricostruzione compiuta leggendo in sequenza temporale, i contatti registrati nel pomeriggio e nella sera del 1 agosto 2017, attraverso il contenuto delle conversazioni intercettate e, viceversa, ritenendo irrilevante la riduttiva versione che ne avevano offerto i protagonisti dell'incontro con l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, i Giudici di merito hanno ritenuto accertato che nel pomeriggio del 1 agosto 2017 l'imputato aveva incontrato, presso la sede dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], classe 1973, e [OSCURATO:PERSONA], responsabile del settore appalti della società [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., e che durante l'incontro aveva parlato della propria imminente festa di compleanno, sollecitando [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 ad interessarsene, e riferito ai predetti l'adozione della imminente delibera straordinaria di stanziamento di fondi per la raccolta dei rifiuti urbani. Il contenuto dell'incontro — che non veniva registrato poiché le utenze di [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 e [OSCURATO:PERSONA], risultavano disattivate in contemporanea - è stato ricostruito, con riferimento alla conoscenza della imminente pubblicazione della delibera, dal contenuto della conversazione, intercorsa alle ore 17:43, subito dopo la riattivazione dell'utenza, da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la cui utenza veniva localizzata nei pressi dell'[OSCURATO:PERSONA] Puglia (pag. 78 della sentenza di primo grado), parlando con l'ex assessore al Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] gli riferiva "diciamo che qualcosa sta camminando [...] Grazie a un po' di gente che ci vuole bene [...] Vediamo in questi giorni che succede". Non illogicamente la conversazione è stata ricondotta agli interessi lavorativi del [OSCURATO:PERSONA] e interpretata nel senso della concreta possibilità di nuove attività di lavoro da svolgersi nell'immediato futuro (pag. 14 della sentenza impugnata). La Corte di merito ha anche evidenziato che, terminato l'incontro, [OSCURATO:PERSONA], classe 1973, aveva incontrato dapprima [OSCURATO:PERSONA], classe 1986, suo cugino e amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., e, a stretto giro, si era recato, in- compagnia del [OSCURATO:PERSONA], presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" dove si sarebbe svolta, la sera del 6 agosto, la cena per la festa del compleanno del [OSCURATO:PERSONA] per parlare con il titolare, [OSCURATO:PERSONA]. Questi ha riferito (producendo le relative ricevute fiscali) che il prezzo della festa del [OSCURATO:PERSONA] era stato sopportato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (pag.17) a cui favore, già la sera del 1 agosto 2017, era stata emessa la ricevuta fiscale n. 458 dell'importo di 900 euro e, il 7 agosto 2017, la ricevuta fiscale n. 467, dell'importo di euro 2.000. Al di là della riduttiva versione fornita da [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 sul contenuto dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA] — gli avrebbe raccomandato di far fare un'ottima figura al suo ospite, in linea con le rassicurazioni offerte al [OSCURATO:PERSONA] nel corso del precedente incontro -, i Giudici del merito hanno invece, valorizzato il contenuto della conversazione intercettata alle ore 22:23 del 1 agosto 2017 quando [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto la visita della moglie del [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto direttive sul costo della festa a [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 che gli aveva chiarito "certo! No...oggi no...oggi fai tutto normale poi di pagare...vabbè! capito? non dire nulla", con la conseguente immediata emissione della ricevuta fiscale a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]. Le contestazioni della difesa, secondo cui non essendovi stata la registrazione del colloquio tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe 1973, non vi è prova del contenuto dell'accordo erroneamente fondato dalla sentenza impugnata sulla natura confidenziale dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe 1973, trascurano, dunque, circostanze di rilievo, e, in primo luogo, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], responsabile appalti dell'[OSCURATO:SOCIETA]. nell'incontro con il [OSCURATO:PERSONA]; il contatto di [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 con l'omonimo cugino, amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., società sulla quale sarebbe gravato il costo della festa, che il predetto [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato prima ancora di incontrare [OSCURATO:PERSONA], nonché il contenuto della conversazione che, immediatamente dopo l'incontro, [OSCURATO:PERSONA] aveva intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA], conversazione ritenuta rilevante dai Giudici del merito proprio perché rivelava la concreta possibilità di nuove attività di lavoro da svolgersi nell'immediato futuro e che ragionevolmente la sentenza impugnata ha ricondotto alla conoscenza dello stanziamento straordinario del Presidente della Regione. Stanziamento che, precisa la sentenza impugnata, aveva trovato pronta la società [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., in qualità di gestore del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti, che aveva presentato domande, ammesse a contributo, per i Comuni di Triggiano, Valenzano, Capurso, Pulsano, [OSCURATO:PERSONA] di Bari e Cellammare (pag. 21 della sentenza impugnata).I motivi di ricorso, lungi dall'evidenziare apoditticità o illogicità evidenti, propongono una lettura riduttiva e atomistica degli elementi di prova - e in buona sostanza una rilettura di merito delle risultanze di prova -, che, invece, la Corte di appello, con una motivazione puntuale e scevra da illogicità evidenti, anche richiamando la ricostruzione molto più estesa della sentenza di primo grado, ha effettuato valutando con completezza le prove ed esaminando gli argomenti a discarico e valorizzando, non da ultimo, la circostanza che la moglie dell'imputato mai si era presentata dal [OSCURATO:PERSONA] per effettuare il pagamento della festa avendo, evidentemente, ricevuto dal marito rassicurazioni in tal senso. 4. Parimenti insussistente, su tali aspetti, è anche il vizio di omessa motivazione: la sentenza impugnata (pag. 21) ha, infatti, disatteso le censure difensive, anche quelle relative al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], classe 1973, nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e al rapporto con la società [OSCURATO:SOCIETA]. (punti a) e b) del secondo motivo di ricorso), valorizzandone non l'incarico formalmente rivestito nella società fallita (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) ma i rapporti personali e familiari con l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., società sulla quale sarebbe gravato il costo della festa e beneficiaria dell'appalto dei lavori. La Corte di appello ha significativamente sottolineato la complessità dei ruoli di [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 nella società [OSCURATO:SOCIETA]. - la società [OSCURATO:SOCIETA]. era partecipata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed era subentrata nei contratti di appalto già aggiudicati alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 6 giugno 2016 - e i rapporti personali con l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. Ha, infine, valorizzato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 aveva corrisposto personalmente, con una carta di credito aziendale, quanto di spettanza al titolare del "[OSCURATO:PERSONA]", sia pure in ritardo (pag. 17 della sentenza impugnata). 5. Come anticipato, non è, invece, individuato l'atto di ufficio che l'imputato avrebbe compiuto, aspetto, questo devoluto già con i motivi di appello alla Corte di merito e che rimanda al contenuto dell'oggetto dell'accordo rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 318 cod. pen. 6. La sentenza di primo grado (pagg. 78 e ss.) aveva ricondotto la qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. - così riqualificato il reato di corruzione propria ascritto nella richiesta di rinvio a giudizio - riferendo l'accordo alla comunicazione della imminente pubblicazione del bando per l'erogazione dei finanziamenti per gli interventi straordinari di pulizia delle strade da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] per conto della Regione Puglia e all'adozione del decreto n. 65 del 9 agosto 2017, atto con il quale veniva destinata la somma di 21.000 euro agli interventi straordinari per la pulizia delle strade in favore del Comune di Cellammare affidati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., finanziamento reso sulla scorta del bando che prevedeva quale criterio di assegnazione il solo criterio cronologico, in uno alla presentazione della domanda del Comune di Cellammare come venticinquesimo Comune. Il decreto n. 65, secondo la motivazione del Giudice dell'udienza preliminare, era da porsi in rapporto di utilità sinallagmatica con l'utilità promessa e poi erogata al [OSCURATO:PERSONA] consistente nel pagamento della cena del 6 agosto 2017. 7. La ricostruzione del Giudice dell'udienza preliminare era stata censurata con i motivi di appello sostenendo che l'imputato era venuto a conoscenza solo dopo il 7 agosto 2017 (cioè dopo l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] classe 1973 del 1 agosto 2017) dello stanziamento dei fondi straordinari che sarebbe stato deliberato con la delibera n. 480 del 7 agosto 2017 del Presidente della Regione Puglia. In particolare, il difensore del [OSCURATO:PERSONA], già con i motivi di appello, aveva documentato la scansione cronologica dei fatti per contestare: a. che la delibera di determinazione delle spese straordinarie (un milione euro) per la pulizia delle strade era stata adottata dal Presidente della Regione Puglia con atto n. 480 dell'8 agosto 2017 con delibera che demandava all'[OSCURATO:PERSONA] di provvedere, entro dieci giorni a "regolare tempi, criteri e modalità di erogazione di quelle risorse alle Province e ai Comuni per gli interventi da queste effettuate in via d'urgenza"; b. il decreto [OSCURATO:PERSONA] n. 65 del 9 agosto 2017 non era relativo all'ammissione a finanziamento del Comune di Cellammare ma stabiliva i criteri di erogazione dei fondi, fino ad esaurimento, nel rispetto dell'ordine cronologico delle richieste pervenute utilizzando il cd. metodo a sportello e indicando l'importo massimo di euro 25.000 per richiesta; c. il decreto n. 65 rimetteva ad una fase successiva i controlli; d. il Comune di Cellammare veniva ammesso al finanziamento, unitamente ad altri, con decreto n. 70 dell'Il agosto 2017 e con decreto n. 67 erano già state ammesse a finanziamento le prime trenta istanze, pervenute in data 9 agosto non appena terminate le procedure di notifica del decreto n. 65 ai vari Comuni. 8. La sentenza impugnata, precisato che la sussistenza del delitto di corruzione si fonda sulla indebita locupletazione di una utilità sul presupposto della correlazione causale tra l'azione (nella specie corrispondente al pagamento della festa di compleanno) e lo svolgimento della funzione, ha escluso la necessità di individuare uno specifico atto dell'ufficio qualificato come contrario ai doveri del soggetto agente, essendo, anzi, la norma di cui all'art. 318 cod. pen. destinata a disciplinare le corruzioni riferibili ad atti conformi ai doveri di ufficio. I Giudici di appello hanno ritenuto, pertanto, inconferenti le censure difensive evidenziando, da un lato, che i decreti di gestione dell'emergenza adottati negli anni successivi avevano previsto criteri diversi di ammissione al contributo e dall'altro, che la preoccupazione manifestata dal [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 fosse già partito per le ferie (in occasione della suindicata telefonata del 1 agosto 2017 con la quale lo invitava presso gli uffici dell'[OSCURATO:PERSONA]), era comprensibile nell'ottica della immediata disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. ad eseguire i lavori straordinari, disponibilità che avrebbe costituito il criterio di selezione delle richieste di finanziamento oggetto del decreto n. 65. 9. Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la competenza del [OSCURATO:PERSONA] nell'ammissione ai finanziamenti poiché, indipendentemente dalle sue funzioni ordinarie, era stato incaricato, nella qualità e in via esclusiva, della gestione dei fondi trasferiti dalla Regione Puglia all'[OSCURATO:PERSONA] e, nell'esercizio delle sue funzioni di Commissario ad acta dell'ente, aveva stabilito in totale autonomia, "tempi, criteri e modalità di erogazione di quelle risorse" attraverso il cd. "metodo a sportello", con erogazione dei fondi sino all'esaurimento dello stanziamento di un milione di euro, oggetto del decreto n. 65 adottato il 9 agosto 2017. La sentenza impugnata, tuttavia, non ha esaminato le deduzioni difensive e ha svolto una motivazione di mera apparenza nella individuazione dell'oggetto dell'accordo valorizzando la mera coincidenza temporale tra l'impegno profuso da [OSCURATO:PERSONA], classe 1973, nel pagamento della festa di compleanno del ricorrente, la notizia dello stanziamento dei fondi e il contenuto del decreto n. 65, ricondotto alla vendita della funzione. La giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di corruzione di cui all'art. 318 cod. pen., non ritiene sufficiente la mera promessa o dazione di una utilità, ma, sottolineando la natura di reato-contratto anche di tale reato, come quello di corruzione per atto contrario, ritiene che questo postula la prova dell'accordo, espresso o implicito, avente ad oggetto la compravendita dell'esercizio delle funzioni o dei poteri di un funzionario pubblico (Sez. 6, n. 8246 del 14/01/2025, Argenio, Rv. 287648 - 02). Se è vero che, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 318 cod. pen., non è richiesto necessariamente che l'asservimento dell'agente all'interesse privato si sia protratto nel tempo (Sez. 6, n. 33251 del 26/05/2021, Pg, Rv. 281844 - 01) è, tuttavia, necessaria, anche quando la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale risulti certa, la prova del pactum sceleris intervenuto tra soggetto corruttore e pubblico ufficiale corrotto, nel senso che deve essere dimostrato che il compimento dell'atto, non contrario ai doveri di ufficio, è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo quindi sufficiente a tali fini la mera circostanza della intervenuta dazione di utilità. Non è sufficiente, dunque, una mera coincidenza temporale tra la ricezione di un'utilità e il compimento di un atto di ufficio poiché in tema di corruzione, il reato è configurabile a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo, non potendo quindi assumere rilievo ove derivi dagli stretti rapporti personali preesistenti tra il pubblico agente ed il privato (Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020, dep. 2021, Mazzarella, Rv. 281144 - 01) I Giudici di merito hanno ritenuta accertata la ricezione da parte del ricorrente di una indebita utilità ma hanno affermato la sussistenza del delitto di cui all'art.318 cod. pen. sulla base di elementi meramente congetturali non avendo neppure individuato con certezza quale sia stato (possa essere stato) l'atto compiuto dal [OSCURATO:PERSONA]: la rivelazione della notizia dello stanziamento dei fondi, da parte del Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] Puglia — aspetto, questo, sul quale insistono i motivi di ricorso, e al quale rinvia il contenuto della stessa conversazione del [OSCURATO:PERSONA], innanzi citato, sulla possibilità di occasioni di lavoro; ovvero la notizia dell'adozione imminente del decreto n. 65, contenente le regole e modalità di erogazione dei contributi ai Comuni. La sentenza di primo grado aveva individuato l'atto nel decreto n. 65 — evidenziato la contestualità cronologica dell'allusione alla funzione pubblica e il ruolo svolto dall'imputato in occasione dell'incontro del 1 agosto 2017 con [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 - precisando che, in ragione del pregresso rapporto di conoscenza personale con gli imprenditori privati interessati alla procedura di gara e del beneficio conseguito, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto astenersi dall'adozione del decreto, individuandolo, quindi, nel decreto con il quale il Comune di Cellammare era stato ammesso a contributo (pag. 79). La sentenza di appello si è evidentemente discostata da tale motivazione e, pur precisando il contenuto generale del decreto n. 65 rispetto al decreto di ammissione al finanziamento del Comune di Cellamnnare (il decreto n. 70), non ha individuato elementi che possano ricondurne il contenuto ad un'attività funzionale agli interessi di [OSCURATO:PERSONA], classe 1973: non rileva l'osservazione, del tutto indeterminata, che, negli anni successivi, sarebbero state prescelte modalità diverse di erogazione dei contributi né la preoccupazione esternata dal [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] fosse partito per le ferie.Nessun elemento probatorio valorizzato nella sentenza impugnata consente, dunque, di ritenere che l'utilità conseguita dal [OSCURATO:PERSONA] costituisce la remunerazione per l'adozione del decreto n. 65 del 7 agosto 2017: la dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale ben può costituire un indizio, sul piano logico, del reato di corruzione, ma non può costituire di per sé la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale, in quanto questo elemento di prova deve essere valutato unitamente ad altre circostanze di fatto acquisite nel processo, in conformità al dettato dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 6, n. 39020 del 18/07/2017, Alfano, non massimata), dovendosi dimostrare che il compimento dell'atto - nel caso l'adozione del decreto n. 65 - è stato fa causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, prova nel caso carente atteso anche il contenuto del decreto n. 65 che, in via generale e astratta, disciplinava le modalità di erogazione del contributo e non era certo diretto a creare una situazione di favore per la [OSCURATO:SOCIETA]. Le sentenze di merito sono, in effetti, incentrate - in linea con la contestazione di cui all'imputazione - sull'avvenuta comunicazione di notizie da parte dell'imputato a [OSCURATO:PERSONA], classe 1973 nel corso della conversazione del 1 agosto (da qui il rilievo della difesa che non sono individuabili attività "gestorie" dell'imputato), notizie che, alternativamente, vengono individuate o nello stanziamento della somma straordinaria, da parte del Presidente della Regione o nella notizia di adozione del decreto n. 65, che l'imputato avrebbe adottato per l'esecuzione del decreto del Presidente della Regione, notizie il cui statuto non è stato ricostruito e che la sentenza di appello risolve nella generica vendita della funzione perché l'imputato avrebbe adottato il generico decreto n. 65 nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 318 cod. pen., l'oggetto della notizia riferita al [OSCURATO:PERSONA] - e il suo statuto - non sono indifferenti ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 318 cod. pen. e della prova del contenuto dell'accordo, quale elemento costitutivo e indefettibile, del reato di corruzione per l'esercizio della funzione. Dalle considerazioni svolte consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari che, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrà riesaminare le risultanze probatorie uniformandosi ai principi di diritto che si sono
Sentenza Cassazione n. 09188/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris