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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28196/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 3185/2025 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; BANCA D’ITALIA; -intimate - avverso l’ordinanza n. 7/2025 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 07 gennaio 2025; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’ordinanza del Tribunale di Roma, oggetto del presente regolamento di competenza, espone i fatti di causa nei seguenti termini, per quanto qui ancora rileva. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di creditrice procedente, promuoveva espropriazione forzata di crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale debitrice esecutata, mediante atto di pignoramento per il recupero della somma complessiva di euro 4.606,76, in forza dell’ordinanza di assegnazione n. 4799/2003 emessa in data 20 giugno 2003 e del conseguente atto di precetto notificato.

La debitrice esecutata proponeva opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., eccependo l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria mediante assegno circolare del 8 febbraio 2011, che sarebbe stato indebitamente rifiutato dalla creditrice procedente.

Con ordinanza del 23/27 gennaio 2012, il giudice dell’esecuzione sospendeva il processo esecutivo e fissava termine per la riassunzione del giudizio di merito dinanzi al giudice competente per valore.

Riassunto il giudizio dinanzi al Giudice di pace di Roma, quest’ultimo, con sentenza n. 17981/2016, accoglieva l’opposizione e dichiarava l’inefficacia del precetto.

La creditrice procedente proponeva appello e, con sentenza n. 23777/2019, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente il gravame, riconoscendo la legittimità dell’azione esecutiva nei soli limiti della somma di euro 934,39, in relazione alla quale [OSCURATO:PERSONA] era legittimata ad agire esecutivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nella procedura R.G.E. n. 20538/2011.

Su istanza della creditrice del 12 dicembre 2019, il processo esecutivo veniva riassunto.

La debitrice esecutata proponeva nuova opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo: a) l’estinzione della residua pretesa creditoria per compensazione con il controcredito di euro 1.367,30, comprensivo di accessori, riconosciuto dalla sentenza definitiva di questa Corte n. 6170/2020 del 5 marzo 2020; b) l’indisponibilità delle somme oggetto di compensazione in ragione del pignoramento promosso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nei confronti della creditrice procedente.

Costituitasi nella fase cautelare, la creditrice procedente contestava l’operatività della compensazione e deduceva la sospensione del pignoramento promosso dall’agente della riscossione.

2. Con ordinanza del 14 gennaio 2021, il giudice dell’esecuzione, ritenuta fondata l’eccezione di compensazione, sospendeva il processo esecutivo.

Instaurato il giudizio di merito e integrato il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza per valore, indicando come competente il Giudice di pace.

3. Avverso tale ordinanza ricorre, con due motivi, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi la competenza per valore del Tribunale di Roma. 3.1 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha depositato memoria, peraltro senza rassegnare conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la Banca d’Italia sono rimasti intimati.

3.2. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza.

La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale, richiamate le ordinanze n. 918/25, n. 1058/25, n. 4678/25, n. 5795/95, n. 5774/25, n. 17658/25, n. 17005/25 e n. 17002/25 emesse ex art. 49 cod. proc. civ. da questa Corte, ha insistito per la declaratoria della competenza per valore del Tribunale di Roma a conoscere le opposizioni alle esecuzioni sovrapponibili alla presente, quanto meno in accoglimento del motivo secondo; ed ha insistito nella liquidazione delle spese di lite a favore del difensore antistatario, anche previa rimessione alle Sezioni Unite sulla seguente questione di diritto: “se il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all’esito finale della lite sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di rito, fattispecie che, peraltro, non integra mai l’ipotesi di soccombenza reciproca”. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 10 e 17 cod. proc. civ., rilevando che il regolamento di competenza devolve a questa Corte la “questione di competenza” in tutti i suoi possibili risvolti, esaminati o meno che siano ed indipendentemente dal fatto che siano stati criticati dal ricorrente. 4.1.1.Il motivo è inammissibile alla stregua del principio di diritto (già affermato da Cass. n. 359/2005, seguita da numerose conformi, e ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez.

Un., n. 7074/2017), secondo cui: «Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che - in quanto, per denunciare un errore, bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione - l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora – evenienza che nel caso di specie non ricorre (ndr) - i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. . 4.2.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità della pronuncia sulla competenza ex artt. 7, 10 e 35 c.p.c. , avendo il Tribunale determinato il valore della causa con riguardo all’importo precettato , omettendo di considerare che essa ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio di merito davanti al Tribunale di Roma aveva chiesto dichiararsi l’infondatezza dell’eccezione di compensazione, ex adverso svolta, nonché per far acclarare l’esistenza di un credito attoreo maggiore di quello opposto in compensazione dalla banca e comunque per una somma superiore ad €. 5.100,00. 4.2.1.Il secondo motivo è, invece, fondato.

Varrà premettere che questa Corte, con ordinanza n. 30581/2024 - dopo aver ribadito il principio (già affermato da Cass. n. 37581/2021) per cui, ai fini di quanto previsto dall’art. 17 cod. proc. civ., occorre far esclusivo riferimento alla somma precettata, senza neppure tener conto dell’aumento della metà ex art. 546 cod. proc. civ., nel caso di pignoramento presso terzi - ha affermato che l’opposizione con la quale si chiede accertarsi l’intervenuta compensazione (legale o, in subordine, giudiziale) tra l’importo precettato e credito derivante da altro titolo esecutivo assurge ad eccezione riconvenzionale rispetto alla pretesa della creditrice intimante ed opposta.

Ed ha precisato che il criterio di cui all’art. 17 c.p.c., che attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata, non disegna affatto un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma secondo, cod. proc. civ., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore.

A tale principio si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., con specifico riferimento agli odierni ricorrenti, Cass. n. 918, n. 1058, n. 4678, n. 5774, n. 5797 e n. 7114 del 2025).

La domanda della Tralicci, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; pertanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti, integra una domanda riconvenzionale riguardante un credito il cui valore è dedotto quale superiore a € 5.100,00; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, l’individuazione quale giudice competente a conoscere della controversia del Tribunale.

Del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; tanto che, perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., sarebbe sempre il giudice concretamente adito ad essere non solo munito della potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla (cfr. Cass., sez. 3, 14/01/2025, n. 918; Cass., sez. 3, 16/01/2025, n. 1058; Cass., sez. 3, 22/02/2025, n. 4678; Cass., sez. 3, 04/03/2025, n. 5774; Cass., sez. 3, 04/03/2025, n. 5797; Cass., sez. 3, 17/03/2025, n. 7114).

Ne discende la statuizione della competenza, per ragione di valore, a conoscere della complessiva controversia, in relazione alle domande delle parti contrapposte, del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.

5. Non può, infine, essere accolta la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite sulla questione di diritto, sopra indicata, formulata in memoria dalla ricorrente sul presupposto di un ‹‹evidente contrasto›› tra sentenze di questa Corte, che hanno dato alla questione risposta positiva (al riguardo, la ricorrente richiama Cass.n. 3422/71, n. 5373/03, n. 17351/10 e n. 18503/14), e le più recenti ordinanze, sempre di questa Corte, che alla questione avrebbero dato risposta negativa (al riguardo la ricorrente richiama le ordinanze n. 918/25, n. 1058/25, n. 4678/25, n. 5795/95, n. 5774/25, n. 17658/25, n. 17005/25 e n. 17002/25 sopra richiamate).

Su tale questione neppure potrebbe ipotizzarsi un contrasto utilmente suscettibile di rimessione alle Sezioni Unite.

Infatti, vero è che l’art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. prevede che il [OSCURATO:PERSONA] Presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già deciso in senso difforme dalle sezioni semplici.

Ma è anche vero che, ai fini della rimessione, il contrasto tra le sezioni semplici deve essere sincronico (e non diacronico), ben potendo la giurisprudenza evolversi in senso diverso da quello precedente seguito: e, nel caso di specie, è evidente che l’approdo finale è ormai consolidato nel senso applicato nei provvedimenti pronunciati più di recente.

D’altronde, l’evoluzione giurisprudenziale della Corte non nasce mai per opera spontanea della Corte, ma è indotta sempre dal tenore dei ricorsi individuali ad essa presentati.

Dunque, se vi è una giurisprudenza evolutiva, è perché ancora prima è evolutivo il tenore dei ricorsi; mentre è connaturata alla funzione giurisdizionale, che non è mai statica o pietrificata in un ente immutabile, la tensione al necessario adeguamento all’evoluzione della sensibilità degli interpreti e dell’ordinamento ed alle mutate istanze di questo.

6. E, nel caso di specie, le spese del presente regolamento di competenza possono essere compensate tra le parti poiché il secondo motivo si fonda sulla prospettazione di una domanda riconvenzionale meramente ipotetica, la cui effettiva ammissibilità e fondatezza andranno vagliate dal giudice del merito, cosicché possono ritenersi integrate le ragioni che, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 7/03/2018), legittimano la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92, comma secondo, codice di rito civile.

P.Q.M La Corte dichiara la competenza del Tribunale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 3185/2025 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; BANCA D’ITALIA; -intimate - avverso l’ordinanza n. 7/2025 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 07 gennaio 2025; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’ordinanza del Tribunale di Roma, oggetto del presente regolamento di competenza, espone i fatti di causa nei seguenti termini, per quanto qui ancora rileva. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di creditrice procedente, promuoveva espropriazione forzata di crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale debitrice esecutata, mediante atto di pignoramento per il recupero della somma complessiva di euro 4.606,76, in forza dell’ordinanza di assegnazione n. 4799/2003 emessa in data 20 giugno 2003 e del conseguente atto di precetto notificato. La debitrice esecutata proponeva opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., eccependo l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria mediante assegno circolare del 8 febbraio 2011, che sarebbe stato indebitamente rifiutato dalla creditrice procedente. Con ordinanza del 23/27 gennaio 2012, il giudice dell’esecuzione sospendeva il processo esecutivo e fissava termine per la riassunzione del giudizio di merito dinanzi al giudice competente per valore. Riassunto il giudizio dinanzi al Giudice di pace di Roma, quest’ultimo, con sentenza n. 17981/2016, accoglieva l’opposizione e dichiarava l’inefficacia del precetto. La creditrice procedente proponeva appello e, con sentenza n. 23777/2019, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente il gravame, riconoscendo la legittimità dell’azione esecutiva nei soli limiti della somma di euro 934,39, in relazione alla quale [OSCURATO:PERSONA] era legittimata ad agire esecutivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nella procedura R.G.E. n. 20538/2011. Su istanza della creditrice del 12 dicembre 2019, il processo esecutivo veniva riassunto. La debitrice esecutata proponeva nuova opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo: a) l’estinzione della residua pretesa creditoria per compensazione con il controcredito di euro 1.367,30, comprensivo di accessori, riconosciuto dalla sentenza definitiva di questa Corte n. 6170/2020 del 5 marzo 2020; b) l’indisponibilità delle somme oggetto di compensazione in ragione del pignoramento promosso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nei confronti della creditrice procedente. Costituitasi nella fase cautelare, la creditrice procedente contestava l’operatività della compensazione e deduceva la sospensione del pignoramento promosso dall’agente della riscossione. 2. Con ordinanza del 14 gennaio 2021, il giudice dell’esecuzione, ritenuta fondata l’eccezione di compensazione, sospendeva il processo esecutivo. Instaurato il giudizio di merito e integrato il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza per valore, indicando come competente il Giudice di pace. 3. Avverso tale ordinanza ricorre, con due motivi, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi la competenza per valore del Tribunale di Roma. 3.1 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha depositato memoria, peraltro senza rassegnare conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la Banca d’Italia sono rimasti intimati. 3.2. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza. La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale, richiamate le ordinanze n. 918/25, n. 1058/25, n. 4678/25, n. 5795/95, n. 5774/25, n. 17658/25, n. 17005/25 e n. 17002/25 emesse ex art. 49 cod. proc. civ. da questa Corte, ha insistito per la declaratoria della competenza per valore del Tribunale di Roma a conoscere le opposizioni alle esecuzioni sovrapponibili alla presente, quanto meno in accoglimento del motivo secondo; ed ha insistito nella liquidazione delle spese di lite a favore del difensore antistatario, anche previa rimessione alle Sezioni Unite sulla seguente questione di diritto: “se il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all’esito finale della lite sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di rito, fattispecie che, peraltro, non integra mai l’ipotesi di soccombenza reciproca”. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 10 e 17 cod. proc. civ., rilevando che il regolamento di competenza devolve a questa Corte la “questione di competenza” in tutti i suoi possibili risvolti, esaminati o meno che siano ed indipendentemente dal fatto che siano stati criticati dal ricorrente. 4.1.1.Il motivo è inammissibile alla stregua del principio di diritto (già affermato da Cass. n. 359/2005, seguita da numerose conformi, e ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 7074/2017), secondo cui: «Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che - in quanto, per denunciare un errore, bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione - l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora – evenienza che nel caso di specie non ricorre (ndr) - i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. . 4.2.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità della pronuncia sulla competenza ex artt. 7, 10 e 35 c.p.c. , avendo il Tribunale determinato il valore della causa con riguardo all’importo precettato , omettendo di considerare che essa ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio di merito davanti al Tribunale di Roma aveva chiesto dichiararsi l’infondatezza dell’eccezione di compensazione, ex adverso svolta, nonché per far acclarare l’esistenza di un credito attoreo maggiore di quello opposto in compensazione dalla banca e comunque per una somma superiore ad €. 5.100,00. 4.2.1.Il secondo motivo è, invece, fondato. Varrà premettere che questa Corte, con ordinanza n. 30581/2024 - dopo aver ribadito il principio (già affermato da Cass. n. 37581/2021) per cui, ai fini di quanto previsto dall’art. 17 cod. proc. civ., occorre far esclusivo riferimento alla somma precettata, senza neppure tener conto dell’aumento della metà ex art. 546 cod. proc. civ., nel caso di pignoramento presso terzi - ha affermato che l’opposizione con la quale si chiede accertarsi l’intervenuta compensazione (legale o, in subordine, giudiziale) tra l’importo precettato e credito derivante da altro titolo esecutivo assurge ad eccezione riconvenzionale rispetto alla pretesa della creditrice intimante ed opposta. Ed ha precisato che il criterio di cui all’art. 17 c.p.c., che attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata, non disegna affatto un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma secondo, cod. proc. civ., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore. A tale principio si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., con specifico riferimento agli odierni ricorrenti, Cass. n. 918, n. 1058, n. 4678, n. 5774, n. 5797 e n. 7114 del 2025). La domanda della Tralicci, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; pertanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti, integra una domanda riconvenzionale riguardante un credito il cui valore è dedotto quale superiore a € 5.100,00; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, l’individuazione quale giudice competente a conoscere della controversia del Tribunale. Del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; tanto che, perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., sarebbe sempre il giudice concretamente adito ad essere non solo munito della potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla (cfr. Cass., sez. 3, 14/01/2025, n. 918; Cass., sez. 3, 16/01/2025, n. 1058; Cass., sez. 3, 22/02/2025, n. 4678; Cass., sez. 3, 04/03/2025, n. 5774; Cass., sez. 3, 04/03/2025, n. 5797; Cass., sez. 3, 17/03/2025, n. 7114). Ne discende la statuizione della competenza, per ragione di valore, a conoscere della complessiva controversia, in relazione alle domande delle parti contrapposte, del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. 5. Non può, infine, essere accolta la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite sulla questione di diritto, sopra indicata, formulata in memoria dalla ricorrente sul presupposto di un ‹‹evidente contrasto›› tra sentenze di questa Corte, che hanno dato alla questione risposta positiva (al riguardo, la ricorrente richiama Cass.n. 3422/71, n. 5373/03, n. 17351/10 e n. 18503/14), e le più recenti ordinanze, sempre di questa Corte, che alla questione avrebbero dato risposta negativa (al riguardo la ricorrente richiama le ordinanze n. 918/25, n. 1058/25, n. 4678/25, n. 5795/95, n. 5774/25, n. 17658/25, n. 17005/25 e n. 17002/25 sopra richiamate). Su tale questione neppure potrebbe ipotizzarsi un contrasto utilmente suscettibile di rimessione alle Sezioni Unite. Infatti, vero è che l’art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. prevede che il [OSCURATO:PERSONA] Presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già deciso in senso difforme dalle sezioni semplici. Ma è anche vero che, ai fini della rimessione, il contrasto tra le sezioni semplici deve essere sincronico (e non diacronico), ben potendo la giurisprudenza evolversi in senso diverso da quello precedente seguito: e, nel caso di specie, è evidente che l’approdo finale è ormai consolidato nel senso applicato nei provvedimenti pronunciati più di recente. D’altronde, l’evoluzione giurisprudenziale della Corte non nasce mai per opera spontanea della Corte, ma è indotta sempre dal tenore dei ricorsi individuali ad essa presentati. Dunque, se vi è una giurisprudenza evolutiva, è perché ancora prima è evolutivo il tenore dei ricorsi; mentre è connaturata alla funzione giurisdizionale, che non è mai statica o pietrificata in un ente immutabile, la tensione al necessario adeguamento all’evoluzione della sensibilità degli interpreti e dell’ordinamento ed alle mutate istanze di questo. 6. E, nel caso di specie, le spese del presente regolamento di competenza possono essere compensate tra le parti poiché il secondo motivo si fonda sulla prospettazione di una domanda riconvenzionale meramente ipotetica, la cui effettiva ammissibilità e fondatezza andranno vagliate dal giudice del merito, cosicché possono ritenersi integrate le ragioni che, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 7/03/2018), legittimano la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92, comma secondo, codice di rito civile. P.Q.M La Corte dichiara la competenza del Tribunale d
Sentenza Cassazione n. 28196/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris