CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 00797/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Caltanissetta in data 01/06/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha respinto il ricorso, ex art. 322 cod.proc.pen., proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, con il quale - in relazione alla provvisoria incolpazione (capo 49) di cui all'art. 10 - quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale titolare della omonima ditta individuale in concorso con [OSCURATO:PERSONA], intermediario nella trasmissione dei modelli F24 e altri, non versava la somma di € 70.919,03 utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs n. 241 del 1997, crediti inesistenti- era stato disposto il sequestro, anche per equivalente, fino alla concorrente somma indicata, ed ha confermato l'impugnato decreto di sequestro preventivo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico e articolato motivo la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125 comma 3 e 292 comma 2 lett. c) cod.proc.pen., 321 cod.proc.pen. per mancanza di autonoma motivazione del provvedimento del Giudice. Il Tribunale cautelare avrebbe confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, privo di autonoma motivazione quanto al fumus commissi delicti, ed avrebbe integrato la motivazione in violazione del disposto di cui all'art. 324 comma 7 cod.proc.pen. che impone, nel caso di mancanza di motivazione del provvedimento genetico, l'annullamento dello stesso. Secondo la ricorrente, il tribunale del riesame avrebbe integrato il provvedimento che ha disposto il sequestro preventivo in violazione di legge là dove avrebbe integrato il provvedimento privo di autonoma motivazione. Nel caso in esame, la ricorrente aveva eccepito con l'istanza di riesame come il Giudice avrebbe fatto un mero richiamo per relationem agli atti del processo, segnatamente alle comunicazioni del Nucleo di Polizia tributaria del 16/10/2020 e 17/12/2020, senza aver compiuto un effettivo vaglio degli atti anche con riferimento alla singola posizione dell'indagata. A sua volta, il Tribunale del riesame avrebbe reso una motivazione che non avrebbe alcuna capacità dimostrativa ed avrebbe apoditticamente argomentato l'autonoma valutazione compiuta dal Giudice delle indagini preliminari, trascurando che la motivazione del sequestro dovrebbe dovuto pur sempre essere specificatamente riferita alla posizione dell'indagata Yu e non mediante mero richiamo alla posizione degli altri indagati. In definitiva, la carenza di autonoma motivazione non era suscettibile di essere integrata dal tribunale cautelare il quale, con argomento censurabile, avrebbe ritenuto soddisfatto l'obbligo di autonoma valutazione provvedendo ad integrare il provvedimento. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso non è fondato per le ragioni innanzi esposte. La denunciata violazione dell'art. 324 comma 7 cod.proc.pen., per non avere il tribunale cautelare annullato l'ordinanza del Giudice, perché carente e priva di autonoma motivazione, quanto al fumus commissi delicti, non è fondata.Va ricordato che le Sezioni Unite della Corte di cassazione (S.U. n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789) hanno affermato che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod.proc.pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7 dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il Tribunale del riesame ha il dovere di annullare il provvedimento genetico se questo sia privo di motivazione ovvero non contenga la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa. Dunque, secondo l'arresto delle Sezioni Unite nella citata pronunzia, è compito del Tribunale del riesame annullare, ai sensi dell'art. 309 comma 9 cod.proc.pen., il decreto di sequestro solo qualora manchi di autonoma valutazione, potendo, invece, esercitare il potere di integrazione quando la motivazione del provvedimento genetico sussiste ed è apprezzabile la valutazione autonoma, non potendo supplire nel caso di assenza/apparenza di motivazione. 5. La questione attiene, dunque, alla verifica del corretto esercizio del potere di integrazione del Tribunale del riesame per essere stato esercitato in presenza di una apprezzabile valutazione autonoma del Giudice. Così delineate le coordinate ermeneutiche, nel caso in esame, il Tribunale cautelare dà atto di aver vagliato il provvedimento del Giudice che ha ritenuto sorretto da adeguata e autonoma motivazione quanto al presupposto del fumus: nel ripercorre l'esito delle indagini svolte, che vedevano coinvolti numerosi soggetti, e la genesi di queste (trasmissione di atti dalla Procura di Bergamo che aveva rilevato come in quel di Caltanissetta il commercialista Casales aveva inviato i mod. F24, per conto di soggetti operanti in Lombardia, che utilizzavano per la compensazione crediti inesistenti) ha evidenziato, il Tribunale, che il Giudice, dopo aver richiamato "per incorporazione" gli atti di PG, aveva reso una autonoma motivazione corredando il provvedimento di personali considerazioni, sì da ritenere compiuto l'onere motivazione autonomo richiesto, e, tenuto conto che tutti gli indagati avevano fatto ricorso al medesimo meccanismo fraudolento ideato e messo in atto dal commercialista Casales, il G.I.P. aveva reso una motivazione unitaria per tutti i soggetti indagati che avevano beneficiato della compensazione indebita grazie all'apporto del Casales (cfr. pag. 4 e 5). 6. Deve rammentarsi che, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, è legittimo il ricorso alla motivazione per relationem anche nei ricorsi avverso misure cautelari (Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, P.M. in proc. Burani, Rv. 6 "? 268800; Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, Esposito, Rv. 278509 - 01).In tale ambito, è stato, parimenti, affermato che devono trovare applicazione i limiti della legittimità al ricorso della motivazione per relazione già fissati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U del 21/06/2000, n. 17, Primavera, Rv. 216664), che hanno evidenziato che la motivazione: 1) deve fare riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua, adeguata rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) deve fornire la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, deve essere conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione, requisiti che sono stati ribaditi in pronunce più recenti, sicchè deve ritenersi ormai principio consolidato quello della legittimità della motivazione per relationem in presenza dei requisiti sopra evidenziati. Quanto al rinvio ad un legittimo atto del procedimento, si è chiarito, con la pronuncia Sez. 3 n. 2257 del 18/10/2016, che questo ben può essere un atto di polizia giudiziaria, come l'informativa di polizia giudiziaria, osservando, tuttavia che tale rinvio non lo esonera dal dovere di indicare il collegamento fra i fatti da provare, enucleabili dalle imputazioni provvisorie e le singole posizioni soggettive (Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, P.M. in proc. Burani, Rv. 268800). 7. Nel caso in esame, fermo il rinvio legittimo operato dal Giudice delle indagini preliminari alle informative di PG (come risulta dalla lettura di pag. 104 del decreto di sequestro preventivo), il provvedimento impugnato dà atto che il Giudice aveva compiuto una autonoma valutazione apprezzabile dalle personali considerazioni svolte da cui emergeva l'iter logico-giuridico seguito per approdare alla conclusione in punto fumus commissi delicti sulla scorta dei fatti emergenti dall'annotazione di PG e dalla richiesta del P.M., motivazione che non era una mera e sterile adesione alla prospettazione accusatoria, ed ha ritenuto adempiuto all'onere dimostrativo sia del fumus del reato di indebita compensazione che delle necessità di sottoporre a vincolo cautelare le somme di denaro. Quanto allo specifico onere motivazione in relazione alla posizione dell'indagata Yu, il Tribunale riteneva soddisfatto l'onere motivazionale mediante considerazioni unitarie spendibili per tutti i soggetti indagati in ragione del fatto che il meccanismo illecito ideato e che tutti avevano beneficiato era unitario. Sotto questo secondo profilo, osserva il Collegio che se l'onere di motivazione deve ritenersi osservato a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate; tuttavia, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione unitaria (Sez. 5, n. 32444 del 01/06/2018, Rv. 273580 - 01). A tali principi si è attenuto il tribunale cautelare in un contesto nel quale, peraltro, neppure la ricorrente allega la diversità di posizione rispetto agli altri coindagati. Il provvedimento impugnato ha dunque esercitato il potere integrativo non essendo privo di autonoma motivazione il provvedimento del Giudice impositivo della misura. 8. Consegue l'infondatezza del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il