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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 1973

Cassazione n. 32921/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la condanna alla pena di mesi 8 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81, 624, 625 co. 1 e 2 cod. pen., per essersi impossessato di energia elettrica, sottraendola alla società [OSCURATO:SOCIETA]., per un importo pari a euro 7.224,00.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio della pena sospesa.

Il ricorso è inammissibile.

Considerato che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare una assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.

Ad ogni modo, la Corte territoriale ha evidenziato l'impossibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine alla futura astensione dell'appellante dalla commissione di ulteriori reati, alla luce delle plurime condanne irrevocabili risultanti dal casellario giudiziale, di cui tre anteriori ai fatti oggetto del presente procedimento e tre divenute irrevocabili successivamente.

A ciò si aggiunge la protrazione nel tempo della condotta delittuosa contestata, elementi che, complessivamente valutati, ostano alla concessione del beneficio richiesto.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la condanna alla pena di mesi 8 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81, 624, 625 co. 1 e 2 cod. pen., per essersi impossessato di energia elettrica, sottraendola alla società [OSCURATO:SOCIETA]., per un importo pari a euro 7.224,00. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio della pena sospesa. Il ricorso è inammissibile. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare una assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Ad ogni modo, la Corte territoriale ha evidenziato l'impossibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine alla futura astensione dell'appellante dalla commissione di ulteriori reati, alla luce delle plurime condanne irrevocabili risultanti dal casellario giudiziale, di cui tre anteriori ai fatti oggetto del presente procedimento e tre divenute irrevocabili successivamente. A ciò si aggiunge la protrazione nel tempo della condotta delittuosa contestata, elementi che, complessivamente valutati, ostano alla concessione del beneficio richiesto. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32921/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris