CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 novembre 2022
Cassazione n. 48286/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; A 20-2544-2022 [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza qui impugnata, dichiarati estinti i reati di cui ai capi D ed E, per intervenuta prescrizione, rideterminava la sanzione inflitta in primo grado al ricorrente in riferimento alla rapina aggravata contestata al residuo capo C. 1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 1.1. inosservanza della legge penale processuale, ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto utilizzabile ai fini del decidere le conversazioni ambientali intercettate intra alios ed autorizzate nell'ambito del medesimo procedimento penale, ma per differente e non connesso reato, fuori quindi da quanto previsto dall'art. 270 cod. proc. pen., come letto dal diritto vivente (Sez. U., n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395); 1.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza della norma processuale dettata in tema di valutazione della chiamata in reità o correità (art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), avendo la Corte valorizzato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Marino, pur in assenza di adeguati riscontri di natura individualizzante, giacché le conversazioni intercettate devono ritenersi radicalmente inutilizzabili perché autorizzate in diverso procedimento. 2. Entrambi i motivi dedotti sono inammissibili. 2.1. Il primo motivo, oltre che manifestamente infondato in diritto, in quanto le conversazioni intercettate nell'ambito di diverso procedimento sono risultate indispensabili per l'accertamento della rapina aggravata (capo C), delitto per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 270 cod. proc. pen.), non risulta previamente sottoposto all'attenzione della Corte di merito con i motivi di gravame, centrati solo sul significato indiziante delle dette conversazioni, ritenute dallo stesso difensore certamente utilizzabili. Esso, pertanto, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (da ultimo Sez. 2, n. 34044, del 20/11/2020, Rv. 280306, che si richiama anche per i precedenti conformi indicati in nota c.e.d.). Consegue la inammissibilità del motivo ai sensi di quanto dispone l'art. 606, comma 3, del codice di rito. 2.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile, in quanto manifestamente infondato in fatto (attesa la perfetta utilizzabilità delle conversazioni, che valgono certamente da riscontro individualizzante alla chiamata in correità del Marino) e, comunque, aspecifico, in quanto neppure si confronta con l'autonoma ed indipendente valenza dimostrativa che, nella duplice conformità del giudizio di 20-2544-2022 merito, è stata riconosciuta alle conversazioni intercettate intra alios (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218), stimate nel merito, con motivazione logica, che congruamente valorizza dati di fatto non censurabili in questa sede di legittimità, del tutto autosufficienti ai fini dello scrutinio della penale responsabilità. 2. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3. La non particolare complessità delle questioni proposte e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 novembre 2022.