Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31938/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

enza del 14/01/2025 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli haparzialmente riformato la sentenza emessa il 05/10/2022 dal Tribunale di TorreAnnunziata, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno direclusione e 3.000,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 2 l. n. 895 del1967 – per avere detenuto illegalmente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA],materiale pirotecnico artigianale – rideterminando la pena inflitta, previaconcessione delle circostanze attenuanti generiche, in otto mesi di reclusione e2.000,00 euro di multa.I fatti sottesi all’imputazione sono pacifici e possono essere cosìbrevemente sintetizzati: in data 05/12/2018, in [OSCURATO:PERSONA], militaridella Guardia di Finanza procedevano al controllo del veicolo condotto daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], rinvenendo all’interno del portabagagli numerosi artificipirotecnici artigianali non riconosciuti e non classificati, dotati del requisito dellamicidialità, e, precisamente, n. 51 denominati “cipolle” e n. 98 denominati“track con botto”.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, permezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] de Martino, deducendo i motivi diimpugnazione che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamentenecessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo denuncia violazione di legge ex art. 606, lett. b),cod. proc. pen., in relazione al rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruzionedibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., volta all’espletamento di periziasulla natura, composizione e capacità micidiale della polvere pirotecnicacontenuta nei manufatti sequestrati.Il ricorrente denuncia la carenza motivazionale della sentenza impugnatanella parte in cui ha respinto il motivo di appello con il quale si chiedeva didisporre una perizia in merito alla «micidialità» della polvere pirotecnicasequestrata.

L’accertamento, ad avviso della difesa, era necessario alla luce diquanto riferito nel corso del dibattimento dall’artificiere intervenuto, il qualeaveva affermato che, in ragione della pericolosità del materiale, non erano statieffettuati i consueti accertamenti tecnici invasivi sulla composizione dellamiscela esplosiva contenuta nei manufatti e che il materiale sequestrato nonera stato distrutto; gli artificieri si sarebbero, quindi, limitati a un esameesterno dei manufatti, senza svolgere alcun approfondimento sul relativocontenuto.

Non essendo stato effettuato alcun accertamento sulla polverepirotecnica, non sarebbe stato, pertanto, possibile conoscerne l’effettivacomposizione né, conseguentemente, valutarne la pericolosità e la micidialità.2.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione allamancata riqualificazione giuridica dei fatti nell’ipotesi di cui all’art. 678 cod.pen.La Corte territoriale ha reso una motivazione solo apparente in ordine almotivo di gravame con il quale si chiedeva la riqualificazione dei fatti nel reatodi cui all’art. 678 cod. pen., essendosi limitata a riportare, in modo asettico eacritico, la motivazione del primo giudice, senza fornire alcuna risposta allespecifiche doglianze difensive.Invero, nell’atto di gravame si era sottolineato come, nel presenteprocedimento, non fosse stata minimamente accertata l’elevata capacitàdistruttiva del materiale sequestrato, circostanza che, in applicazione delprincipio del favor rei, avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello a esaminare inmodo ben più puntuale le deduzioni della difesa.

Se, come insegna lagiurisprudenza di legittimità, il discrimine tra il delitto di detenzione di esplosivie la contravvenzione di detenzione di materie esplodenti riposa sul grado dioffensività del manufatto, non poteva non attribuirsi rilievo decisivo allacircostanza che, nel procedimento in oggetto, proprio tale grado di offensivitànon era stato oggetto di alcun accertamento.3.

All’udienza di discussione, il Procuratore generale presso questa Corte,[OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto sullabase di censure che, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge e vizimotivazionali, sollecitano in realtà una rivalutazione del materiale probatorio enon si confrontano con la motivazione, congrua e non manifestamente illogica,resa dalla Corte territoriale in ordine a tutti i profili devoluti con l’atto diappello.2.

Il primo motivo, con il quale il ricorrente censura il diniego dellarinnovazione dell’istruzione dibattimentale richiesta al fine di disporre periziasulla composizione e sulla micidialità della polvere pirotecnica sequestrata, èmanifestamente infondato e, comunque, generico.Va premesso che, in tema di giudizio di appello, la rinnovazionedell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. costituisceevenienza eccezionale, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice dimerito: questa Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha,in particolare, chiarito che la rinnovazione dell’istruttoria in appello, in ragionedella presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, ha naturaeccezionale e può essere disposta solo quando il giudice, nell’esercizio dellapropria discrezionalità, ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud., dep. 25/03/2016, Rv. 266820).Nella medesima prospettiva, deve ribadirsi che la mancata effettuazionedi un accertamento peritale non integra, di per sé, motivo di ricorso percassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., poiché laperizia non rientra nel concetto di prova decisiva, trattandosi di mezzo di prova“neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità delgiudice (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione ditali principi.Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che l’artificiereescusso nel corso del dibattimento di primo grado aveva spiegato che non erastato possibile effettuare accertamenti invasivi sulla idoneità della miscelacontenuta negli ordigni a creare la combustione, poiché le operazioni necessarieavrebbero comportato «un grave rischio per l’operatore», essendo necessario«separare componenti uniti tra loro in modo approssimativo e del tutto privi disicurezza».La richiesta difensiva di espletamento di perizia, già avanzata nel giudiziodi primo grado e successivamente reiterata in appello mediante istanza dirinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è stata, dunque, respinta non giàcon motivazione apparente, ma sulla base di un apprezzamento nonmanifestamente illogico degli elementi già acquisiti – costituiti dallecaratteristiche artigianali dei manufatti, dalla loro mancata classificazione, dallapericolosità delle miscele impiegate, dalla sensibilità delle stesse a causeesterne quali urto, sfregamento e aumento di calore, nonché dalle concretemodalità di detenzione e trasporto – ritenuti sufficienti a comprovare la naturamicid ia le del mater ia le sequestrato e a escludere la necessitàdel l ’approfondimento per i ta le r ichiesto.Si tratta di argomentazione immune da manifesta illogicità, perchévalorizza dati oggettivi già emersi dall’ istruttoria e spiega perchél’approfondimento tecnico richiesto non fosse indispensabile ai fini delladecisione.La censura, pertanto, non individua alcuna specifica frattura logica ogiuridica nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, ma insiste sullanecessità di un accertamento ulteriore sulla polvere pirotecnica, prospettandouna diversa valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede dilegittimità.Né assume rilievo decisivo, nel senso preteso dalla difesa, la circostanzache il materiale non fosse stato distrutto: la praticabilità materialedell’accertamento non coincide con la sua necessità processuale, una volta cheil giudice di merito abbia ritenuto di poter decidere sulla base degli elementi giàacquisiti, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica.3.

Anche il secondo motivo, con il quale si deducono violazione di legge evizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti nellacontravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen., è manifestamente infondato.La Corte d’appello ha escluso la possibilità di ricondurre la condottaall’ipotesi contravvenzionale, richiamando gli esiti dell’istruttoria e, inparticolare, le dichiarazioni dell’artificiere, secondo cui «la massa esplosivacontenuta all’interno degli ordigni è costituita da: miscele esplosive, sensibili aqualsiasi causa esterna (urto, sfregamento ed aumento di calore) tanto daessere pericolose al maneggio ed al trasporto».La decisione impugnata si è, del resto, conformata al principio di diritto,già richiamato dai giudici di merito e al quale il Collegio intende dare continuità,secondo cui «integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non lacontravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condottaavente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmenteconsiderati, che in determinate condizioni – quali l'ingente quantitativo, ilprecario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimitàa luoghi frequentati – costituiscono pericolo per persone o cose, assumendonell'insieme la caratteristica della micidialità» (Sez. 1, n. 50925 del19/07/2018, Luongo, Rv. 274477 - 01: fattispecie relativa all'occultamento inun box, senza cautele da innesco occasionale, di venticinque manufatti del tipobomba-carta, per un peso complessivo di kg. 2,7, di incerta provenienza).A tale principio la Corte territoriale ha dato coerente applicazione,valorizzando non soltanto la natura artigianale e non classificata degli artifici,ma anche il dato quantitativo, pari a circa dieci chilogrammi di materiale, ilnumero dei manufatti rinvenuti – n. 51 “cipolle” e n. 98 “track con botto” – e lemodalità concrete della detenzione, essendo gli ordigni stipati nel bagagliaio diuna utilitaria e trasportati in assenza di qualsivoglia precauzione idonea aprevenire inneschi accidentali o, comunque, a neutralizzare il rischio derivantedalla sensibilità delle miscele a sollecitazioni esterne.Non è, dunque, fondata la deduzione difensiva secondo cui sarebbemancato l’accertamento dell’elevata capacità distruttiva del materialesequestrato.

La micidialità, secondo il principio richiamato, può essere desuntaanche dall’insieme delle caratteristiche dei manufatti e delle concrete condizionidi detenzione, senza che sia necessario isolare il singolo dato dellacomposizione chimica della polvere, ove il giudice disponga di elementiconvergenti e logicamente valorizzati.

La sentenza impugnata ha dato contoproprio di tali elementi, spiegando perché il materiale detenuto dall’imputato,considerato nel suo complesso, fosse idoneo a porre in pericolo persone o cosee dovesse essere ricondotto alla fattispecie delittuosa contestata, anziché alladiversa e meno grave ipotesi dell’art. 678 cod. pen.Il motivo, nella parte in cui lamenta una motivazione meramente adesivarispetto alla decisione di primo grado, è parimenti privo di fondamento.

LaCorte d’appello non si è limitata a una riproduzione acritica della motivazionedel Tribunale, ma ha selezionato gli elementi rilevanti ai fini della qualificazionegiuridica, li ha posti in relazione con il criterio discretivo elaborato dallagiurisprudenza di legittimità e ha tratto da essi una conclusione coerente inordine alla sussistenza del delitto di illegale detenzione di esplosivi.La doglianza difensiva si risolve, ancora una volta, nella richiesta di unadiversa lettura del fatto e del materiale probatorio, estranea al perimetro delgiudizio di cassazione.4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento della somma, ritenuta equa,indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enza del 14/01/2025 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli haparzialmente riformato la sentenza emessa il 05/10/2022 dal Tribunale di TorreAnnunziata, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno direclusione e 3.000,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 2 l. n. 895 del1967 – per avere detenuto illegalmente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA],materiale pirotecnico artigianale – rideterminando la pena inflitta, previaconcessione delle circostanze attenuanti generiche, in otto mesi di reclusione e2.000,00 euro di multa.I fatti sottesi all’imputazione sono pacifici e possono essere cosìbrevemente sintetizzati: in data 05/12/2018, in [OSCURATO:PERSONA], militaridella Guardia di Finanza procedevano al controllo del veicolo condotto daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], rinvenendo all’interno del portabagagli numerosi artificipirotecnici artigianali non riconosciuti e non classificati, dotati del requisito dellamicidialità, e, precisamente, n. 51 denominati “cipolle” e n. 98 denominati“track con botto”.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, permezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] de Martino, deducendo i motivi diimpugnazione che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamentenecessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge ex art. 606, lett. b),cod. proc. pen., in relazione al rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruzionedibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., volta all’espletamento di periziasulla natura, composizione e capacità micidiale della polvere pirotecnicacontenuta nei manufatti sequestrati.Il ricorrente denuncia la carenza motivazionale della sentenza impugnatanella parte in cui ha respinto il motivo di appello con il quale si chiedeva didisporre una perizia in merito alla «micidialità» della polvere pirotecnicasequestrata. L’accertamento, ad avviso della difesa, era necessario alla luce diquanto riferito nel corso del dibattimento dall’artificiere intervenuto, il qualeaveva affermato che, in ragione della pericolosità del materiale, non erano statieffettuati i consueti accertamenti tecnici invasivi sulla composizione dellamiscela esplosiva contenuta nei manufatti e che il materiale sequestrato nonera stato distrutto; gli artificieri si sarebbero, quindi, limitati a un esameesterno dei manufatti, senza svolgere alcun approfondimento sul relativocontenuto. Non essendo stato effettuato alcun accertamento sulla polverepirotecnica, non sarebbe stato, pertanto, possibile conoscerne l’effettivacomposizione né, conseguentemente, valutarne la pericolosità e la micidialità.2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione allamancata riqualificazione giuridica dei fatti nell’ipotesi di cui all’art. 678 cod.pen.La Corte territoriale ha reso una motivazione solo apparente in ordine almotivo di gravame con il quale si chiedeva la riqualificazione dei fatti nel reatodi cui all’art. 678 cod. pen., essendosi limitata a riportare, in modo asettico eacritico, la motivazione del primo giudice, senza fornire alcuna risposta allespecifiche doglianze difensive.Invero, nell’atto di gravame si era sottolineato come, nel presenteprocedimento, non fosse stata minimamente accertata l’elevata capacitàdistruttiva del materiale sequestrato, circostanza che, in applicazione delprincipio del favor rei, avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello a esaminare inmodo ben più puntuale le deduzioni della difesa. Se, come insegna lagiurisprudenza di legittimità, il discrimine tra il delitto di detenzione di esplosivie la contravvenzione di detenzione di materie esplodenti riposa sul grado dioffensività del manufatto, non poteva non attribuirsi rilievo decisivo allacircostanza che, nel procedimento in oggetto, proprio tale grado di offensivitànon era stato oggetto di alcun accertamento.3. All’udienza di discussione, il Procuratore generale presso questa Corte,[OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto sullabase di censure che, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge e vizimotivazionali, sollecitano in realtà una rivalutazione del materiale probatorio enon si confrontano con la motivazione, congrua e non manifestamente illogica,resa dalla Corte territoriale in ordine a tutti i profili devoluti con l’atto diappello.2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente censura il diniego dellarinnovazione dell’istruzione dibattimentale richiesta al fine di disporre periziasulla composizione e sulla micidialità della polvere pirotecnica sequestrata, èmanifestamente infondato e, comunque, generico.Va premesso che, in tema di giudizio di appello, la rinnovazionedell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. costituisceevenienza eccezionale, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice dimerito: questa Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha,in particolare, chiarito che la rinnovazione dell’istruttoria in appello, in ragionedella presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, ha naturaeccezionale e può essere disposta solo quando il giudice, nell’esercizio dellapropria discrezionalità, ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud., dep. 25/03/2016, Rv. 266820).Nella medesima prospettiva, deve ribadirsi che la mancata effettuazionedi un accertamento peritale non integra, di per sé, motivo di ricorso percassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., poiché laperizia non rientra nel concetto di prova decisiva, trattandosi di mezzo di prova“neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità delgiudice (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione ditali principi.Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che l’artificiereescusso nel corso del dibattimento di primo grado aveva spiegato che non erastato possibile effettuare accertamenti invasivi sulla idoneità della miscelacontenuta negli ordigni a creare la combustione, poiché le operazioni necessarieavrebbero comportato «un grave rischio per l’operatore», essendo necessario«separare componenti uniti tra loro in modo approssimativo e del tutto privi disicurezza».La richiesta difensiva di espletamento di perizia, già avanzata nel giudiziodi primo grado e successivamente reiterata in appello mediante istanza dirinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è stata, dunque, respinta non giàcon motivazione apparente, ma sulla base di un apprezzamento nonmanifestamente illogico degli elementi già acquisiti – costituiti dallecaratteristiche artigianali dei manufatti, dalla loro mancata classificazione, dallapericolosità delle miscele impiegate, dalla sensibilità delle stesse a causeesterne quali urto, sfregamento e aumento di calore, nonché dalle concretemodalità di detenzione e trasporto – ritenuti sufficienti a comprovare la naturamicid ia le del mater ia le sequestrato e a escludere la necessitàdel l ’approfondimento per i ta le r ichiesto.Si tratta di argomentazione immune da manifesta illogicità, perchévalorizza dati oggettivi già emersi dall’ istruttoria e spiega perchél’approfondimento tecnico richiesto non fosse indispensabile ai fini delladecisione.La censura, pertanto, non individua alcuna specifica frattura logica ogiuridica nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, ma insiste sullanecessità di un accertamento ulteriore sulla polvere pirotecnica, prospettandouna diversa valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede dilegittimità.Né assume rilievo decisivo, nel senso preteso dalla difesa, la circostanzache il materiale non fosse stato distrutto: la praticabilità materialedell’accertamento non coincide con la sua necessità processuale, una volta cheil giudice di merito abbia ritenuto di poter decidere sulla base degli elementi giàacquisiti, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica.3. Anche il secondo motivo, con il quale si deducono violazione di legge evizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti nellacontravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen., è manifestamente infondato.La Corte d’appello ha escluso la possibilità di ricondurre la condottaall’ipotesi contravvenzionale, richiamando gli esiti dell’istruttoria e, inparticolare, le dichiarazioni dell’artificiere, secondo cui «la massa esplosivacontenuta all’interno degli ordigni è costituita da: miscele esplosive, sensibili aqualsiasi causa esterna (urto, sfregamento ed aumento di calore) tanto daessere pericolose al maneggio ed al trasporto».La decisione impugnata si è, del resto, conformata al principio di diritto,già richiamato dai giudici di merito e al quale il Collegio intende dare continuità,secondo cui «integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non lacontravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condottaavente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmenteconsiderati, che in determinate condizioni – quali l'ingente quantitativo, ilprecario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimitàa luoghi frequentati – costituiscono pericolo per persone o cose, assumendonell'insieme la caratteristica della micidialità» (Sez. 1, n. 50925 del19/07/2018, Luongo, Rv. 274477 - 01: fattispecie relativa all'occultamento inun box, senza cautele da innesco occasionale, di venticinque manufatti del tipobomba-carta, per un peso complessivo di kg. 2,7, di incerta provenienza).A tale principio la Corte territoriale ha dato coerente applicazione,valorizzando non soltanto la natura artigianale e non classificata degli artifici,ma anche il dato quantitativo, pari a circa dieci chilogrammi di materiale, ilnumero dei manufatti rinvenuti – n. 51 “cipolle” e n. 98 “track con botto” – e lemodalità concrete della detenzione, essendo gli ordigni stipati nel bagagliaio diuna utilitaria e trasportati in assenza di qualsivoglia precauzione idonea aprevenire inneschi accidentali o, comunque, a neutralizzare il rischio derivantedalla sensibilità delle miscele a sollecitazioni esterne.Non è, dunque, fondata la deduzione difensiva secondo cui sarebbemancato l’accertamento dell’elevata capacità distruttiva del materialesequestrato. La micidialità, secondo il principio richiamato, può essere desuntaanche dall’insieme delle caratteristiche dei manufatti e delle concrete condizionidi detenzione, senza che sia necessario isolare il singolo dato dellacomposizione chimica della polvere, ove il giudice disponga di elementiconvergenti e logicamente valorizzati. La sentenza impugnata ha dato contoproprio di tali elementi, spiegando perché il materiale detenuto dall’imputato,considerato nel suo complesso, fosse idoneo a porre in pericolo persone o cosee dovesse essere ricondotto alla fattispecie delittuosa contestata, anziché alladiversa e meno grave ipotesi dell’art. 678 cod. pen.Il motivo, nella parte in cui lamenta una motivazione meramente adesivarispetto alla decisione di primo grado, è parimenti privo di fondamento. LaCorte d’appello non si è limitata a una riproduzione acritica della motivazionedel Tribunale, ma ha selezionato gli elementi rilevanti ai fini della qualificazionegiuridica, li ha posti in relazione con il criterio discretivo elaborato dallagiurisprudenza di legittimità e ha tratto da essi una conclusione coerente inordine alla sussistenza del delitto di illegale detenzione di esplosivi.La doglianza difensiva si risolve, ancora una volta, nella richiesta di unadiversa lettura del fatto e del materiale probatorio, estranea al perimetro delgiudizio di cassazione.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento della somma, ritenuta equa,indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31938/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris