CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 28585/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3460/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende come da procura in atti -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia, sez. di MILANO, n. 4435/2019, depositata il 11/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dalla Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso del contribuente avversoil silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso di [OSCURATO:PERSONA] dell’addizionale del 10% ex art. 33 del D.L. n. 78 del 2010 applicata, nell’anno d’imposta 2013, dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di sostituto d’imposta, in base alla interpretazione della complessiva disciplina, in particolare l’art. 33 dl. 78/2020 a seguito della modifica introdotta dal dl. 98/2011, ritenendo infondata la tesi dell’Ufficio che pretendeva di applicare l’addizionale regionale Irpef in ragione del 10% su tutta la parte di retribuzione variabile eccedente la retribuzione fissa, ancorchè la retribuzione variabile non avesse superato il triplo della retribuzione fissa. L’Agenzia proponeva appello, sostenendo che la corretta interpretazione del comma 2 bis dell’art. 33 dl. 78/2010, come modificato dal dl. 98/2011, avesse solo una valenza descrittiva e chiarificatrice, ricorrendo la fattispecie impositiva in relazione a emolumento variabile eccedente la parte fissa della retribuzione da parte dei dirigenti che operano nel settore finanziario. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello dell’Ufficio confermando l’interpretazione che la CTP aveva dato all’art. 33 dl. 78/2010 e alla successiva modifica, per cui, non superando il bonus riscosso il triplo della retribuzione fissa non sussisteva il presupposto per l’applicazione dell’addizionale regionale della quale andava pertanto corrisposto il rimborso. Né sussisteva nella fattispecie, secondo la CTR, il presupposto soggettivo in capo alla Leonardo co., non essendo la società né una banca né un ente finanziario, preso atto anche della mancata iscrizione nell’apposito albo della Banca d’Italia, ex art. 106 TUB. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione contro la indicata sentenza, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del D.L. n. 78 del 2010 per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che nella definizione di settore finanziario a cui fa riferimento l’art. 33 cit. non potrebbero ricondursi le società che, come la [OSCURATO:SOCIETA]., forniscono attività di consulenza finanziaria. 2.Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2.1.La sentenza impugnata ha accertato l’inesistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’aliquota addizionale su bonus e stock options assegnati ai dirigenti del settore finanziario per la mancanza sia del requisito oggettivo - della società [OSCURATO:PERSONA]. Spa, in relazione alla ritenute effettuate in qualità di sostituto d’imposta per l’importo percepito da Pichler nel 2012 “che non supera il triplo della retribuzione fissa”- sia di quello oggettivo – in quanto i bonus non eccederebbero il triplo della retribuzione fissa del contribuente-ritenendo conseguentemente dovuto il rimbo rso . Con specifico riferimento al requisito soggettivo ha affermato che “la società opera nel settore della consulenza, non è una banca e neppure un ente finanziario”, come comprovato dal fatto che non risulta iscritta nell’apposito Albo tenuto dalla Banca d’Italia ex art. 106 TUB, per cui il contribuente non può assumere la qualifica di dirigente operante nel settore finanziario. 2.2.Ciò costituisce una ulteriore ratio , chiaramente idonea, stando all'iter argomentativo contenuto nella sentenza, a sorreggere autonomamente la decisione, ratio che non è stata oggetto di rituale e specifica doglianza, costituendo pertanto causa di inammissibilità del motivo, in applicazione della giurisprudenza consolidata secondo cui "Qualora la sentenza di merito impugnata si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per Cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla "ratio decidendi" non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su di essa." (v. tra le altre Cass. n. 5902 del 23/04/2002; e Cass. n. 11200 del 17/07/2003, Cass. n.del04/02/2005 ). 3.Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00,